giovedì 13 novembre 2008
IL COMMERCIALISTA RISPONDE

Dottore Commercialista
RENATO GRASSUCCI
Oggi torniamo a trattare un tema di servizio di grande interesse per gli italiani all’estero, ovvero l’argomento fiscale. Con immenso piacere do il bentrovato ad un caro amico, Il DOTTORE COMMERCIALISTA RENATO GRASSUCCI, che con grande disponibilità collabora con successo ormai da tempo al mio progetto internet. Per dare la possibilità a chiunque fosse interessato a porre una domanda al nostro esperto, siete tutti gentilmente invitati a rimanere in tema.
Grazie per la cortese collaborazione!
DOMANDA: Dottor Grassucci può chiarire gentilmente se in definitiva anche i nostri connazionali all’estero abbiano diritto all’esenzione ICI introdotta quest’anno sulla prima casa?”
Effettivamente ancora oggi ritengo non sia possibile dare una risposta certa in merito.
Il dubbio se l’agevolazione sia estensibile o meno nasce dal fatto che il tenore della norma (Decreto legge 93/08) era tale da far ritenere senza ombra di dubbio che agli italiani all’estero fosse possibile estendere tale esenzione, così come fino allo scorso anno c’era l’applicazione della aliquota più bassa.
Poi, a giugno 2008 il Ministero ha emanato una nota con la quale ha invece previsto che per poter beneficiare di tale agevolazione era necessario che il Comune avesse previsto espressamente nel regolamento sull’ICI tale agevolazione per gli Italiani residenti all’Estero, che tale regolamento fosse stato adottato entro il 29 maggio 2008 e, naturalmente, che la casa non fosse stata affittata.
DOMANDA: Dunque, cosa possiamo dire ai nostri connazionali visto che la scadenza del saldo ICI per l’anno 2008 si avvicina? Possono ritenersi o meno esentati dal pagamento dell’ICI?
Certamente se il regolamento del Comune dove è ubicata la casa avesse previsto questa estensione della agevolazione in loro favore e ci fossero le altre condizioni più sopra ricordate, allora la risposta sarebbe da subito affermativa.
Ma riteniamo che sia lo stesso affermativa anche in mancanza di tale regolamento.
Infatti, dopo la legge che ha istituito l’ICI (Decreto legislativo 504 del 1992) c’è stato un successivo intervento del legislatore in merito (con il Decreto legge 16 del 1993) dove ha stabilito che la stessa agevolazione prima casa prevista per chi vi abita, sia estesa agli Italiani residenti all’estero purchè la casa non sia stata affittata.
Pertanto, questa esenzione ICI dovrebbe sussistere indipendentemente da quanto previsto dai regolamenti comunali.
DOMANDA: Cosa consiglia ai nostri connazionali, di non pagare l’ICI?
Dato il dubbio di cui sopra, ritengo che presto (prima della scadenza del 20 dicembre prossimo) sarà lo stesso Ministero ad emettere qualche nota chiarificatrice e che con molte probabilità sarà nel senso da me anticipato più favorevole ai nostri connazionali all’estero.
Faccio comunque presente che l’agevolazione è comunque limitata ad una sola abitazione, per cui chi possedesse più abitazioni, potrebbe avvalersi della stessa solo per una e dovrebbe pagare l’intero importo per ognuna della restanti abitazioni.
Inoltre, qualora dopo i chiarimenti, se qualche cittadino si rendesse conto del fatto che avesse pagato meno del dovuto, potrebbe comunque porre rimedio a tale omissione attraverso la soluzione del cosiddetto ravvedimento operoso che consiste nell’aggiungere alla imposta dovuta una sanzione del 6 per cento e gli interessi legali del 3 per cento calcolati fino al momento del pagamento. Il termine ultimo per porre rimedio in questo modo è il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui l’ICI non è stata pagata o è stata pagata in meno.
DOMANDA: scrive Gianni Bostonia, Massachussets- USA
“Mia suocera (deceduta) era proprietaria di un appartamento al primo piano del suo paese che crollo’ con il terremoto del 1930. Gli appartamenti adiacenti rimasero intatti, tuttavia ancora oggi vi e’ il vuoto della casa crollata, a piano terreno vi sono negozi. Mia moglie ha diritto di reclamare come erede lo spazio per costruire un appartamento? Quando andammo al paese ci mandarono al Municipio da un ufficio all’ altro e poi di andare al Catasto ad Ancona e poi da un piano all’ altro senza risultato, alla fine ci mostrarono una cartina topografica del paese (grande oppure piccola come 2 francobolli) e dissero “Ci faccia vedere dove si trovava la proprietà”. Non sapevamo se ridere o piangere! Siamo in possesso delle informazioni a riguardo, tuttavia dopo tale esperienza abbiamo abbandonato tutto. Cosa consiglia di fare?”
Fermo restando che sicuramente il Notaio è in grado più del sottoscritto per rispondere a tale domanda, le faccio presente che per riuscire a dimostrare l’esistenza di quell’appartamento sia importante prima di tutto risalire all’atto di provenienza ( successione o atto di compravendita) e poi andare al Catasto o, se presso tale Ufficio non risultano i vecchi edifici, presso l’Archivio di Stato presente presso ciascun capoluogo di Provincia, quindi anche ad Ancona.
Una volta individuato l’immobile e raccolto copia dell’atto catastale da cui risulta (si chiama estratto di mappa), dovrà rivolgersi al Comune per esibire tale prova così da avere la necessaria autorizzazione a ricostruire quanto a suo tempo crollato.
DOMANDA: scrivi Flavia Mea Pola, San Paolo- Brasile
“Noi della provincia di Asti, abbiamo chiesto l’esonero del tributo sui rifiuti quando non siamo potuti andare in Italia per un paio d’anni e l’appartamento é rimasto disabitato.
Noi di solito andiamo in inverno, ma dipendendo dal condominio,se il proprietario residente all’estero non usufruisce del riscaldameto, puó staccare l’orologio o chiedere di essere esonerato.”
In sostanza ci chiede se debba pagare la tassa rifiuti per un appartamento che non sta utilizzando da almeno due anni in Italia e se debba anche pagarvi la quota di condominio relativa al riscaldamento e se, per evitare il pagamento, sia sufficiente staccare l’orologio.
Quanto alla tassa rifiuti, Le faccio presente che è determinante leggere il regolamento per la Tassa rifiuti adottato dal Comune dove si trova la casa. In ogni caso ritengo che in quel regolamento sia comunque stato recepito un principio stabilito dalla legge nazionale che disciplina il settore, secondo il quale la tassa non è dovuta laddove ci sia una inidoneità dell’appartamento ad essere abitato. Questa inidoneità potrà essere dimostrata attraverso la mancanza di qualche allaccio importante come l’acqua, l’energia elettrica. Solo a queste condizioni avrà diritto ad essere esonerata dalla tassa rifiuti, non bastando altrimenti il semplice non utilizzo, salvo chiaramente una specifica ipotesi in tal senso che sia stata prevista dal citato regolamento comunale, ma che ritengo difficilmente sia stata prevista.
Quanto al diritto di non pagare la quota condominiale di riscaldamento per quello stesso appartamento, visto che non lo abita, credo sia importante leggere il regolamento di condominio che certamente prevederà qualcosa in tal senso.
DOMANDA: scrive Claudia Roman, Jacksonville- Florida, USA
“Mi piacerebbe sapere quali sono i parametri usati per definire una casa di lusso da una che non lo e’ed avere cosi’ l’esenzione ICI. So che uno di questi e’ la metratura della casa, ma non ricordo entro quanti metri quadri si definisce non di lusso. Sarebbe gentile se li elencasse.”
Fermo restando che se è Lei la proprietaria ed è residente all’estero, il Ministero dell’Economia ha assunto un orientamento nel non riconoscere tale agevolazione fiscale ai residenti all’estero, riconoscendone l’esenzione solo in quei Comuni il cui regolamento preveda che l’agevolazione prima casa sia stata estesa appunto agli Italiani residenti all’estero.
Ci sono però dei riferimenti normativi che andrò ad approfondire a parte, in base ai quali anche senza i regolamenti comunale è comunque legittima l’esenzione ICI per la casa posseduta da residenti all’estero, purchè non sia una casa di lusso e purchè non affittata.
Quanto ai citati parametri per le case di lusso, Le preciso che sono considerate di lusso quelle case che sono iscritte in Catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
Per A/1 si intendono appartamenti di tipo signorile con superficie superiore a mq. 230 dotate di almeno 3 servizi, rifiniture di pregio, portineria, giardini, spazi per giochi;
Per A/8 si intendono ville con superficie oltre mq. 230/250, almeno tripli servizi, giardini con superficie almeno 5 volte la casa, casa per personale di servizio;
Per A/9 si intendono i castelli.
Pertanto, tutte le case che non abbiano tali caratteristiche sono considerate non di lusso e si ha diritto alla esenzione ICI di cui sopra, ma con le precisazioni che Le ho fatto per gli Italiani residenti all’estero.







