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	<title>ProntoFrancesca.it &#187; Temi di Servizio</title>
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		<title>IL COMMERCIALISTA RISPONDE</title>
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		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 16:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Alderisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temi di Servizio]]></category>

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		<description><![CDATA[Dottore Commercialista RENATO GRASSUCCI La settimana di ProntoFrancesca si apre con un tema di servizio molto importante e di grande attualità: lo scudo fiscale. Prima di entrare nel vivo di questa intervista che vede protagonista il nostro Commercialista di fiducia, che per anni avete avuto modo di seguire durante le puntate di SPORTELLO ITALIA, il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.prontofrancesca.it/files/2008/11/commercialista1.jpg" alt="commercialista1.jpg" /><br />
Dottore Commercialista<br />
<strong>RENATO GRASSUCCI</strong></p>
<p>La settimana di ProntoFrancesca si apre con un tema di servizio molto importante e di grande attualità: lo scudo fiscale. Prima di entrare nel vivo di questa intervista che vede protagonista il nostro Commercialista di fiducia, che per anni avete avuto modo di seguire durante le puntate di SPORTELLO ITALIA, il Dottor <strong>RENATO GRASSUCCI</strong>, desidero dedicare un pensiero all&#8217;amica del nostro &#8220;Salotto Mondiale&#8221; <strong>TERESA FANTASIA</strong>, intorno alla quale vi siete uniti in questi giorni per esserle vicino dopo la perdita del marito. Sapete, a volte mi fermo a pensare di come sia possibile avere creato una così meravigliosa e numerosa famiglia di Italiani nel Mondo, che pur non conoscendosi il più delle volte personalmente e vivendo magari a migliaia e migliaia di chilometri di distanza, si sentano uniti ed accomunati da un sentimento così profondo e speciale. Mai avrei creduto quando ho dato vita al mio progetto telematico, che potesse nascere tra tutti noi un&#8217;amicizia virtuale così intensa e sono veramente grata a tutti voi per l&#8217;affetto, l&#8217;entusiasmo e l&#8217;assiduità con la quale nel tempo state condividendo la mia idea di fare in modo che ProntoFrancesca possa essere non solo un grande ponte tra tutti gli Italiani nel Mondo, ma anche e soprattutto una prova tangibile nel tempo, di quello che insieme stiamo costruendo e dei valori in cui crediamo. Ho letto con molta attenzione come sempre i vostri commenti ed ho trovato veramente toccante la vostra sensibilità nel portare conforto a Teresa, anche se &#8220;solo&#8221; attraverso il computer e vi ringrazio veramente tantissimo per essere così come siete.  Quello che avete scritto va bel oltre un semplice commento lasciato nel mio blog e di questo sono convinta che ne siate sempre di più consapevoli anche voi. Proprio per continuare a portare avanti questo spazio secondo la linea editoriale che ho scelto e perseguito in questi due anni, è mio desiderio trattare anche temi di servizio, pur sapendo che spesso interessano solo una minima parte dei miei lettori, trovando  giusto accontentare tutti e fare in modo che il mio sito possa divenire sempre più trasversalmente letto. </p>
<p>Proprio per questo motivo vi chiedo gentilmente di attenervi nei prossimi giorni dal lasciare commenti che escano dal tema trattato, nel rispetto di chi desidera porre domande al Dottore Commercialista <strong>RENATO GRASSUCCI</strong>, che con grande disponibilità ha messo a disposizione di voi tutti le sue competenze in materia fiscale, dedicando parte del suo prezioso tempo.</p>
<p>Ringraziandovi fin da ora per la collaborazione, vi auguro di cuore un buon inizio di settimana!</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>DOMANDA: <em>Che cos’è questo scudo fiscale?</em></strong></p>
<p>Lo scudo fiscale è una sanatoria istituita dal nostro Governo (e da ultimo modificata con il DL 78/09) che consente a tutti i residenti in Italia (persone fisiche, società semplici, associazioni, enti non commerciali e trust), di ufficializzare tutte quelle attività finanziarie e/o quei beni posseduti all’estero nel periodo dal 01/01/05 al 31/12/2008.<br />
Rientrano più precisamente tutti gli investimenti in attività finanziarie, gli immobili, gli oggetti preziosi ed anche gli yacht.<br />
Questo manovra fiscale è stata in questo stesso periodo adottata anche in molti altri paesi dell’occidente (sia dell’UE che negli Stati Uniti) con l’obiettivo comune di far rientrare somme di denaro nel paese per poi essere opportunamente investite, con consequenziali ovvi vantaggi all’economia interna; senza chiaramente trascurare l’immediato vantaggio per le casse Statali rappresentato dall’incasso dell’imposta forfetaria pari al 5% del valore della somma rimpatriata. Senza il pagamento di questa imposta la proceduta di condono non viene considerata perfezionata.</p>
<p><strong>DOMANDA: <em>Si parla quindi di una procedura di condono per somme e/o attività detenute all’estero ma destinate ad essere condonate da residente in Italia. In che misura possono allora interessare i nostri connazionali che invece risiedano all’estero?</em></strong></p>
<p>Questa manovra, anche se destinata ai residenti in Italia, in pratica interessa anche gli Italiani residenti all’estero almeno per due motivi.<br />
1) Una delle ipotesi di condono può addirittura essere quella di condonare investimenti (in attività finanziarie e/o immobili) ubicati in Italia ma detenuti da interposte persone (o società) residenti all’estero. Insomma, potrebbe  trattarsi del caso di un nostro connazionale residente all’estero che funga da prestanome per l’intestazione di un immobile in realtà ubicato nel nostro paese e di interesse di altra persona residente in Italia che ha intestato il bene al residente all’estero chiaramente con l’obiettivo di sottrarsi al fisco. E’ una delle ipotesi condonabili.<br />
2) La seconda possibilità di interessamento di Italiani all’estero, riguarda il caso in cui la residenza appunto all’estero sia solo fittizia in quanto il centro principale degli interessi economici e sociali della persona è in realtà ubicato nel nostro paese. E spesso tale fittizia residenza è in un paese a fiscalità privilegiata (cosiddette black list). L’Amministrazione finanziaria da qualche anno sta impiegando grosse risorse alla ricerca di queste residenze fittizie con l’obiettivo di scovare tutti quei redditi di cui sono titolari tali persone e che andavano invece dichiarati (e quindi tassati)  nel nostro paese. Indizi di vario genere, come la presenza in Italia comprovata dalla partecipazioni a convegni, manifestazioni di vario genere, apparizioni sui giornali ed in televisione, sottoscrizione di assicurazioni ed altri tipi di contratti con società Italiane, viaggi frequenti di ritorno in Italia, permetterebbero al Fisco di smontare la residenza fittizia.</p>
<p><strong>DOMANDA: <em>Quali sono le modalità e termini di questo condono?</em></strong></p>
<p>Il condono riguarda tutte le attività finanziarie nonché gli immobili , gli yacht e gli oggetti preziosi detenuti all’estero nel periodo dal 01/01/05 al 31/12/08 e suscettibili di produrre ricchezza. Nel caso degli yacht la presunzione del Fisco, dalle prime precisazioni, sembra addirittura assoluta quindi non suscettibile di prova contraria.<br />
Le modalità di regolarizzazione sono due:<br />
a) attraverso il rimpatrio, possibile per tutti beni di cui sopra detenuti in qualsiasi paese europeo od extraeuropeo;<br />
b) attraverso la regolarizzazione, possibile per tutti i beni di cui sopra detenuti in un paese dell’UE o aderente allo spazio Economico Europeo (SEE) (attualmente la Norvegia e l’Islanda).<br />
Quindi, per i beni detenuti fuori dall’UE è possibile solo il rimpatrio. Il rimpatrio è la procedura ammessa anche nel caso di un immobile. In questo caso è previsto il cosiddetto rimpatrio giuridico (ovviamente non quello fisico). E’ infatti stabilito che l’immobile sia conferito ad una società fiduciaria avente sede nello stesso paese dove è l’immobile; la partecipazione societaria acquisita in cambio viene riportata sulla “dichiarazione riservata” che viene presentata ad un intermediario finanziario abilitato residente in Italia. Il rimpatrio si perfeziona con il pagamento del 5% del valore della citata partecipazione!<br />
La dichiarazione ed il pagamento vanno eseguiti improrogabilmente entro il 15/12/09.</p>
<p><strong>DOMANDA: <em>A proposito di immobili, che probabilmente rappresentano l’ipotesi di investimento più diffusa per gli Italiani, considerando il caso di immobili ubicati invece nella UE (o in Norvegia od Islanda), vanno sempre regolarizzati?</em></strong></p>
<p>L’obbligo di regolarizzazione sussiste solo se l’immobile è ubicato in un Paese in cui sussista l’obbligo della dichiarazione fiscale dello stesso e quindi di assolvere le relative imposte.<br />
In genere, se l’immobile è tenuto a disposizione non sussiste l’obbligo di dichiarazione per quel Paese e, di conseguenza, non sussiste neanche l’obbligo di riportare lo stesso nello scudo fiscale. Se invece fosse stato affittato, sicuramente sussiste l’obbligo di ricorrere allo scudo fiscale.<br />
Viene da se che, una volta condonato quel immobile, dalla successiva dichiarazione dei redditi sarà necessario riportarlo sul quadro RW (relativo agli investimenti all’estero) della dichiarazione dei redditi presentata in Italia.</p>
<p><strong>DOMANDA: <em>Quali potrebbero essere i vantaggi e quali invece gli svantaggi di questo condono?</em></strong></p>
<p>I vantaggi sono innanzittutto quelli di evitare tutte le sanzioni penali previste dal nostro ordinamento. Aderendo infatti alla sanatoria cosiddetta dello “Scudo fiscale ter” si riesce ad ottenere l’estinzione di reati quali l’infedele e omessa dichiarazione, il falso in bilancio, l’occultamento o la distruzione di documenti, le false comunicazioni sociali, le dichiarazioni fraudolente.<br />
E’ altresì previsto un vantaggio più strettamente fiscale che è quello di precludere agli agenti dell’agenzia delle Entrate ogni attività di accertamento su imponibili e periodi di imposta condonati.<br />
Sempre in tema di vantaggi, aderendo si evitano le sanzioni che sono state notevolmente inasprite nei confronti di tutti coloro che trasferiscono capitali all’estero superiori ad € 10.000,00.<br />
Sono state infatti aumentate fino al 480% delle imposte dovute sulle somme non dichiarate, oltre alla possibile confisca  di beni in Italia di importo pari alla imposta evasa più sanzione.<br />
Quanto agli svantaggi, rimpatriare attività all’estero entro il termine del 15/12/09 potrebbe significare un frettoloso smobilizzo degli investimenti eseguiti e questo potrebbe anche comportare una perdita rilevante sull’investimento finanziario in corso.</p>
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		<title>IL CONTROLLO DELLE RESIDENZE ALL&#8217;ESTERO AI FINI FISCALI</title>
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		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 09:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Alderisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temi di Servizio]]></category>

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		<description><![CDATA[Dottore Commercialista RENATO GRASSUCCI Oggi torno ad aprire una nuova pagina di ProntoFrancesca dedicata ad un importante tema di servizio di sicuro interesse per molti italiani nel mondo. Con immenso piacere do il bentrovato ad un caro amico, il DOTTORE COMMERCIALISTA RENATO GRASSUCCI, che con grande disponibilità collabora ormai da tempo al mio progetto internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.prontofrancesca.it/files/2009/03/commercialista1.jpg" alt="commercialista1.jpg" /><br />
Dottore Commercialista<br />
<strong>RENATO GRASSUCCI</strong></p>
<p>Oggi torno ad aprire una nuova pagina di ProntoFrancesca dedicata ad un importante tema di servizio di sicuro interesse per molti italiani nel mondo. Con immenso piacere do il bentrovato ad un caro amico, il <strong>DOTTORE COMMERCIALISTA RENATO GRASSUCCI,</strong> che con grande disponibilità collabora ormai da tempo al mio progetto internet e che oggi ha scelto un interessante argomento da trattare con tutti i lettori del nostro &#8220;Salotto Mondiale&#8221;: il controllo delle residenze all&#8217;Estero ai fini fiscali. Per dare la possibilità a chiunque fosse interessato a porre una domanda al nostro esperto, <strong>siete tutti gentilmente invitati a rimanere rigorosamente in tema</strong>.</p>
<p>Grazie per la cortese collaborazione!</p>
<p>Con la importante manovra anticrisi adottata dal Governo italiano alla fine dell’anno 2008, è stato deciso di accentuare la lotta all’evasione fiscale. Nel nostro sistema tributario è stabilito che le persone fisiche residenti nel nostro Paese debbano dichiarare i redditi conseguiti in qualsiasi parte del mondo, così come i non residenti debbano dichiarare allo Stato Italiano quei redditi conseguiti nel nostro Paese. Di fronte dunque alla prospettiva di dover dichiarare allo Stato Italiano i redditi conseguiti anche in qualsiasi altra parte del mondo pagandovi chiaramente le imposte, qualcuno potrebbe trasferire fittiziamente la sua residenza fuori dall’Italia così da sottrarsi al pagamento delle imposte nel nostro paese. Da ciò la decisione di introdurre nuovi accorgimenti normativi volti proprio ad un controllo più minuzioso e costante delle residenze, individuando nel Comune sicuramente il soggetto pubblico più idoneo a questo tipo di riscontro. Quanto al trasferimento della residenza nei cosiddettì paese a fiscalità privilegiata (rientranti nella nota “BLACK LIST”) in questo caso il trasferimento della residenza non ha alcuna rilevanza per cui l’interessato dovrà comunque dichiarare i redditi allo Stato Italiano. L’elenco di questi paesi è stabilito periodicamente con apposito decreti del Ministero dell’Economia. La stessa manovra, se da una parte ha dimostrato come abbiamo visto un maggior rigore verso coloro che intenzionalmente cercano di sottrarsi agli obblighi tributari, dall’altra, considerando soprattutto lo stato di crisi oramai diffusa e quindi di difficoltà anche nel pagamento delle imposte,  ha introdotto dei sistemi premiali in proposito, prevedendo in particolare la possibilità di definire in modo agevolato quelle contestazioni fiscali per le quali il contribuente stesso riconosce come dovute; o ancora la possibilità di regolarizzare in modo ancor più agevole (di quanto già precedentemente stabilito) quelle omissioni o ritardi nei pagamenti. In tutti questi casi l’agevolazione fiscale introdotta dalla manovra anticrisi è consistita nella riduzione delle sanzioni.</p>
<p><strong>DOMANDA: <em>Dottor Grassucci grazie come sempre per la cortese disponibilità e bentrovato. Il tema fiscale che stiamo per trattare è molto interessante: il controllo delle residenze all&#8217;estero. A Lei la parola…</em></strong><br />
La manovra d’estate del nuovo Governo (D.L.112/08 convertito in Legge) ha introdotto sistemi più incisivi volti al controllo della veridicità del trasferimento all’estero della residenza da parte di Italiani.<br />
La norma prevede infatti che entro 6 mesi dalla richiesta di iscrizione all’AIRE i Comuni presso cui gli Italiani avevano l’ultima residenza, debbono controllare l’effettività di tale trasferimento e devono riferire all’Agenzia delle Entrate gli elementi anagrafici dei cittadini controllati.</p>
<p><strong>DOMANDA: <em>Da quando decorre questo meccanismo di controllo?</em></strong><br />
In sede di prima applicazione, è stato stabilito che questo controllo venga esteso a tutti i trasferimenti all’estero con iscrizione all’AIRE eseguiti dal 01.01.06.</p>
<p><strong>DOMANDA: <em>Mi faccia capire meglio, il controllo del Comune è limitato nel tempo?</em></strong><br />
La stessa norma prevede che il Comune, dopo il primo controllo, continui nel successivo triennio a monitorare quei cittadini per accertare se effettivamente non si sia trattato di un accorgimento per far risultare la sua residenza all’estero quando invece il centro dei suoi interessi sia economici che affettivi sia rimasto in Italia. E’ per questo che il controllo viene esteso ai familiari del contribuente.</p>
<p><strong>DOMANDA: <em>E&#8217; possibile stilare l&#8217;elenco dei paesi rientranti nella &#8220;Black List&#8221; dei paradisi fiscali all&#8217;estero?</em></strong><br />
A seguito delle novità introdotte, non ci sarà più l&#8217;elenco dei paesi della black list ma di quelli rientranti nella white list. Al momento però restano ancora quei decreti del Ministero (del 04.09.06, del 21.11.01 e del 23.01.02) da cui risulta un nutrito elenco di paesi a fiscalità privilegiata come la Svizzera, Cipro, Hong Kong, Filippine, Gibilterra, Libano e Maldive per citare soltanto alcuni dei paesi più noti.</p>
<p><strong>DOMANDA: <em>Che Lei sappia sono molti gli italiani che usano questo trabocchetto per alleggerire i propri doveri fiscali, prendendo quindi una residenza all&#8217;estero, ma rimanendo legati a situazioni di lavoro od affettive, come Lei stesso accenava?</em></strong><br />
Ci sono stati casi di italiani anche famosi nel campo dello sport (come Valentino Rossi) o dello spettacolo (come Lucaino Pavarotti) ai quali era stata contestata dal Fisco il trasferimento fittizio della residenza all&#8217;estero. Le constestazioni mi sembra siano state impugnate innanzi alle Commissioni tributarie competenti, ma credo che poi ci sia stata una transazione fiscale (almeno nel caso di Valentino Rossi).</p>
<p><strong>DOMANDA: <em>In cosa consiste l&#8217;agevolazione fiscale introdotta per quei contribuenti che si vedano recapitare un verbale del Fisco in cui si contesta un&#8217;evasione?</em></strong><br />
E’ stata introdotta la possibilità di definire tali rilievi che comportino la contestazione di una maggiore imposta, oltre alla sanzione ed agli interessi, consentendo di pagare direttamente la maggiore imposta con una sanzione ridotta al 12,5%. Per poter accedere a questa agevolazione, non bisogna contestare alcun elemento del verbale che viene notificato al contribuente e dichiararsi disponibili all’immediato pagamento di quanto accertato dal Fisco.</p>
<p><strong>DOMANDA: <em>Il pagamento deve necessariamente avvenire in un&#8217;unica soluzione?</em></strong><br />
No. E’ previsto anche il pagamento rateizzato e senza obbligo di prestare garanzia fideiussoria.</p>
<p><strong>DOMANDA: <em>Può accennare gentilmente alla nuova agevolazione per chi non ha pagato nei termini le imposte?</em></strong><br />
Questa opportunità (detta del ravvedimento operoso) consiste nel fatto di aggiungere alle imposte non pagate (o pagate in ritardo) una sanzione che è stata ridotta al 2,5% della imposta (in precedenza era del 3,75%) se si intende versare entro 30 giorni dalla scadenza; se invece il pagamento viene sanato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui non è stata versata l’imposta (in sostanza entro la fine di settembre dell’anno successivo), la sanzione è stata in questo caso ridotta al 3% (in precedenza era del 6%).</p>
<p><strong>DOMANDA: <em>Non posso non chiederLe se questa agevolazione è sempre applicabile? Potrebbe infatti essere più conveniente attendere che il fisco la contesti e poi pagare in modo ridotto?</em></strong><br />
Non è possibile avvalersi di questa agevolazione del ravvedimento operoso quando il Fisco l’avesse scoperta. Deve essere il contribuente che di sua iniziativa decide di regolarizzare l’omissione commessa, prima di ogni eventuale contestazione. Peraltro, la regolarizzazione è possibile, come detto, solo entro un termine ben stabilito, ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata commessa l’irregolarità.</p>
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		<title>IL COMMERCIALISTA RISPONDE</title>
		<link>http://www.prontofrancesca.it/2008/11/13/il-commercialista-risponde-3/</link>
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		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 09:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Alderisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temi di Servizio]]></category>

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		<description><![CDATA[Dottore Commercialista RENATO GRASSUCCI Oggi torniamo a trattare un tema di servizio di grande interesse per gli italiani all&#8217;estero, ovvero l&#8217;argomento fiscale. Con immenso piacere do il bentrovato ad un caro amico, Il DOTTORE COMMERCIALISTA RENATO GRASSUCCI, che con grande disponibilità collabora con successo ormai da tempo al mio progetto internet. Per dare la possibilità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0px; padding: 0px"><img src="http://www.prontofrancesca.it/files/2008/11/commercialista1.jpg" alt="commercialista1.jpg" /><br />
Dottore Commercialista<br />
<strong>RENATO GRASSUCCI</strong></p>
<p>Oggi torniamo a trattare un tema di servizio di grande interesse per gli italiani all&#8217;estero, ovvero l&#8217;argomento fiscale. Con immenso piacere do il bentrovato ad un caro amico, Il DOTTORE COMMERCIALISTA RENATO GRASSUCCI, che con grande disponibilità collabora con successo ormai da tempo al mio progetto internet. Per dare la possibilità a chiunque fosse interessato a porre una domanda al nostro esperto, <strong>siete tutti gentilmente invitati a</strong> <strong>rimanere in tema</strong>.</p>
<p>Grazie per la cortese collaborazione!</p>
<p><strong>DOMANDA:<em> Dottor Grassucci può chiarire gentilmente se in definitiva anche i nostri connazionali all’estero abbiano diritto all&#8217;esenzione ICI introdotta quest’anno sulla prima casa?&#8221;</em></strong><br />
Effettivamente ancora oggi ritengo non sia possibile dare una risposta certa in merito.<br />
Il dubbio se l’agevolazione sia estensibile o meno nasce dal fatto che il tenore della norma (Decreto legge 93/08) era tale da far ritenere senza ombra di dubbio  che agli italiani all’estero fosse possibile estendere tale esenzione, così come fino allo scorso anno c’era l’applicazione della aliquota più bassa.<br />
Poi, a giugno 2008 il Ministero ha emanato una nota con la quale ha invece previsto che per poter beneficiare di tale agevolazione era necessario che il Comune avesse previsto espressamente nel regolamento sull’ICI tale agevolazione per gli Italiani residenti all’Estero, che tale regolamento fosse stato adottato entro il 29 maggio 2008 e, naturalmente, che la casa non fosse stata affittata.</p>
<p><strong>DOMANDA: <em>Dunque, cosa possiamo dire ai nostri connazionali visto che la scadenza del saldo ICI per l’anno 2008 si avvicina? Possono ritenersi o meno esentati dal pagamento dell’ICI?</em></strong><br />
Certamente se il regolamento del Comune dove è ubicata la casa avesse previsto questa estensione della agevolazione in loro favore e ci fossero le altre condizioni più sopra ricordate, allora la risposta sarebbe da subito affermativa.<br />
Ma riteniamo che sia lo stesso affermativa anche in mancanza di tale regolamento.<br />
Infatti, dopo la legge che ha istituito l’ICI (Decreto legislativo 504 del 1992) c’è stato un successivo intervento del legislatore in merito (con il Decreto legge 16 del 1993) dove ha stabilito che la stessa agevolazione prima casa prevista per chi vi abita, sia estesa agli Italiani residenti all’estero purchè la casa non sia stata affittata.<br />
Pertanto, questa esenzione ICI dovrebbe sussistere indipendentemente da quanto previsto dai regolamenti comunali.</p>
<p><strong>DOMANDA: <em>Cosa consiglia ai nostri connazionali, di non pagare l’ICI?</em></strong><br />
Dato il dubbio di cui sopra, ritengo che presto (prima della scadenza del 20 dicembre prossimo) sarà lo stesso Ministero ad emettere qualche nota chiarificatrice e che con molte probabilità sarà nel senso da me anticipato più favorevole ai nostri connazionali all’estero.<br />
Faccio comunque presente che l’agevolazione è comunque limitata ad una sola abitazione, per cui chi possedesse più abitazioni, potrebbe avvalersi della stessa solo per una e dovrebbe pagare l’intero importo per ognuna della restanti abitazioni.<br />
Inoltre, qualora dopo i chiarimenti, se qualche cittadino si rendesse conto del fatto che avesse pagato meno del dovuto, potrebbe comunque porre rimedio a tale omissione attraverso la soluzione del cosiddetto ravvedimento operoso che consiste nell’aggiungere alla imposta dovuta una sanzione del 6 per cento e gli interessi legali del 3 per cento calcolati fino al momento del pagamento. Il termine ultimo per porre rimedio in questo modo è il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui l’ICI non è stata pagata o è stata pagata in meno.</p>
<p><strong>DOMANDA: scrive Gianni Bostonia, Massachussets- USA<br />
<em>&#8220;Mia suocera (deceduta) era proprietaria di un appartamento al primo piano del suo paese che crollo’ con il terremoto del 1930. Gli appartamenti adiacenti rimasero intatti, tuttavia ancora oggi vi e’ il vuoto della casa crollata, a piano terreno vi sono negozi. Mia moglie ha diritto di reclamare come erede lo spazio per costruire un appartamento? Quando andammo al paese ci mandarono al Municipio da un ufficio all’ altro e poi di andare al Catasto ad Ancona e poi da un piano all’ altro senza risultato, alla fine ci mostrarono una cartina topografica del paese (grande oppure piccola come 2 francobolli) e dissero “Ci faccia vedere dove si trovava la proprietà”. Non sapevamo se ridere o piangere! Siamo in possesso delle informazioni a riguardo, tuttavia dopo tale esperienza abbiamo abbandonato tutto. Cosa consiglia di fare?&#8221;</em></strong><br />
Fermo restando che sicuramente il Notaio è in grado più del sottoscritto per rispondere a tale domanda, le faccio presente che per riuscire a dimostrare l&#8217;esistenza di quell&#8217;appartamento sia importante prima di tutto risalire all&#8217;atto di provenienza ( successione o atto di compravendita) e poi andare al Catasto  o, se presso tale Ufficio non risultano i vecchi edifici, presso l&#8217;Archivio di Stato presente presso ciascun capoluogo di Provincia, quindi anche ad Ancona.<br />
Una volta individuato l&#8217;immobile e raccolto copia dell&#8217;atto catastale da cui risulta (si chiama estratto di mappa), dovrà rivolgersi al Comune per esibire tale prova così da avere la necessaria autorizzazione a ricostruire quanto a suo tempo crollato.</p>
<p><strong>DOMANDA: scrivi Flavia Mea Pola, San Paolo- Brasile<br />
<em>&#8220;Noi della provincia di Asti, abbiamo chiesto l’esonero del tributo sui rifiuti quando non siamo potuti andare in Italia per un paio d’anni e l’appartamento é rimasto disabitato.<br />
Noi di solito andiamo in inverno, ma dipendendo dal condominio,se il proprietario residente all’estero non usufruisce del riscaldameto, puó staccare l’orologio o chiedere di essere esonerato.&#8221;</em></strong><br />
In sostanza ci chiede se debba pagare la tassa rifiuti per un appartamento che non sta utilizzando da almeno due anni in Italia e se debba anche pagarvi la quota di condominio relativa al riscaldamento e se, per evitare il pagamento, sia sufficiente staccare l&#8217;orologio.<br />
Quanto alla tassa rifiuti, Le faccio presente che è determinante leggere il regolamento per la Tassa rifiuti adottato dal Comune dove si trova la casa. In ogni caso ritengo che in quel regolamento sia comunque stato recepito un principio stabilito dalla legge nazionale che disciplina il settore, secondo il quale la tassa non è dovuta laddove ci sia una inidoneità dell&#8217;appartamento ad essere abitato. Questa inidoneità potrà essere dimostrata attraverso la mancanza di qualche allaccio importante come l&#8217;acqua, l&#8217;energia elettrica. Solo a queste condizioni avrà diritto ad essere esonerata dalla tassa rifiuti, non bastando altrimenti il semplice non utilizzo, salvo chiaramente una specifica ipotesi in tal senso che sia stata prevista dal citato regolamento comunale, ma che ritengo difficilmente sia stata prevista.<br />
Quanto al diritto di non pagare la quota condominiale di riscaldamento per quello stesso appartamento, visto che non lo abita, credo sia importante leggere il regolamento di condominio che certamente prevederà qualcosa in tal senso.</p>
<p><strong>DOMANDA: scrive Claudia Roman, Jacksonville- Florida, USA<br />
<em>&#8220;Mi piacerebbe sapere quali sono i parametri usati per definire una casa di lusso da una che non lo e’ed avere cosi’ l’esenzione ICI. So che uno di questi e’ la metratura della casa, ma non ricordo entro quanti metri quadri si definisce non di lusso. Sarebbe gentile se li elencasse.&#8221;</em></strong><br />
Fermo restando che se è Lei la proprietaria ed è residente all&#8217;estero, il Ministero dell&#8217;Economia ha assunto un orientamento nel non riconoscere tale agevolazione fiscale ai residenti all&#8217;estero, riconoscendone l&#8217;esenzione solo in quei Comuni il cui regolamento preveda che l&#8217;agevolazione prima casa sia stata estesa appunto agli Italiani residenti all&#8217;estero.<br />
Ci sono però dei riferimenti normativi che andrò ad approfondire a parte, in base ai quali anche senza i regolamenti comunale è comunque legittima l&#8217;esenzione ICI per la casa posseduta da residenti all&#8217;estero, purchè non sia una casa di lusso e purchè non affittata.<br />
Quanto ai citati parametri per le case di lusso, Le preciso che sono considerate di lusso quelle case che sono iscritte in Catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9.<br />
Per A/1 si intendono appartamenti di tipo signorile con superficie superiore a mq. 230 dotate di almeno 3 servizi, rifiniture di pregio, portineria, giardini, spazi per giochi;<br />
Per A/8 si intendono ville con superficie oltre mq. 230/250, almeno tripli servizi, giardini con superficie almeno 5 volte la casa, casa per personale di servizio;<br />
Per A/9 si intendono i castelli.<br />
Pertanto, tutte le case che non abbiano tali caratteristiche sono considerate non di lusso e si ha diritto alla esenzione ICI di cui sopra, ma con le precisazioni che Le ho fatto per gli Italiani residenti all&#8217;estero.</p>
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		<title>L&#8217;AVVOCATO RISPONDE</title>
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		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 15:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Alderisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temi di Servizio]]></category>

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		<description><![CDATA[Avvocato ANGELO SCHIANO Bentrovati a tutti! Come va? Qui fa un gran caldo e mentre mi preparo finalmente per la partenza verso la &#8220;mia&#8221; amata isola di Ponza, desidero aprire una nuova pagina del blog dedicata ad un importante tema di servizio. A questo proposito ho il piacere di presentare nuovamente a voi tutti un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prontofrancesca.it/files/2008/06/avvocato.jpg" title="avvocato.jpg"><img src="http://www.prontofrancesca.it/files/2008/06/avvocato.jpg" alt="avvocato.jpg" /></a><br />
<strong>Avvocato ANGELO SCHIANO</strong></p>
<p>Bentrovati a tutti! Come va? Qui fa un gran caldo e mentre mi preparo finalmente per la partenza verso la &#8220;mia&#8221; amata isola di Ponza, desidero aprire una nuova pagina del blog dedicata ad un importante tema di servizio. A questo proposito ho il piacere di presentare nuovamente a voi tutti un illustre ospite, l&#8217;Avvocato <strong>ANGELO SCHIANO</strong>, che avete già avuto modo di conoscere a SPORTELLO ITALIA e che con grande disponibilità ha accettato di collaborare al nostro &#8220;salotto mondiale&#8221;. In questo spazio verrà affrontato l&#8217;argomento dello stato civile e verrà data risposta ad alcune vostre domande giunte tempo fa al mio sito. Per dare la possibilità a chiunque fosse realmente interessato, di potere usufruire della consulenza dell&#8217;esperto in materia legale, <strong>siete tutti cortesemente invitati a rimanere in tema.</strong></p>
<p>Grazie per la collaborazione!</p>
<p><strong>DOMANDA:  <em>Presso ogni Consolato esiste un Ufficio di Stato Civile: cos’è e quali sono le sue funzioni principali? </em></strong><br />
La guida sulle funzioni consolari del Ministero degli Esteri cita testualmente:<br />
“L’Ufficio di Stato Civile è quell’istituzione che si occupa, come un Comune italiano, delle iscrizioni, annotazioni e tenuta dei Registri di Stato Civile. I Registri di Stato Civile sono quattro: cittadinanza, nascita, matrimonio e morte. Per ognuna di queste materie, l’Ufficio ha anche la competenza di rilasciare certificati dei documenti depositati agli atti dell’ufficio che attestino appunto lo “stato civile” di ciascun individuo.<br />
In particolare gli Uffici Consolari ricevono e trasmettono ai comuni italiani per la trascrizione gli atti emessi dalle Autorità straniere.”</p>
<p><strong>DOMANDA:  <em>E’ necessario comunicare al Consolato tutte le variazioni dello stato civile di cittadini italiani residenti all’estero?</em></strong><br />
Premesso che l’Ufficio Consolare provvede alla ricezione e alla trascrizione di atti di cittadini italiani regolarmente iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero), la comunicazione dello stato civile degli italiani all’estero non solo è necessaria ma doverosa. La mancata segnalazione di ogni singola variazione nella vita di ogni cittadino può comportare per lo stesso  vantaggi e/o svantaggi alle volte non trascurabili.</p>
<p><strong>DOMANDA:  <em>Quali potrebbero essere le conseguenze per la mancata segnalazione della nascita di un figlio?</em></strong><br />
E’ una cattiva usanza, questa, che avviene molto spesso in quanto un figlio nato all’estero acquista, nella maggior parte dei casi, la nazionalità estera grazie alla normativa locale che gliela concede “iure loci” (per essere nato lì). Si dimentica che, in quanto figlio di genitori italiani (anche se è italiano un solo genitore), è automaticamente cittadino italiano “iure sanguinis” (per discendenza di sangue). In tal caso la nascita va comunicata all’Ufficio di Stato Civile del Consolato, che provvede all’annotazione nei propri registri e ne da comunicazione al Comune italiano di competenza (in genere dove risultano iscritti i suoi genitori). Tutto ciò permetterà al neonato di godere di tutti i diritti previsti dal Codice Civile italiano. Egli potrà, ad esempio, da maggiorenne, tra le altre cose, fruire del passaporto italiano che gli permetterà di venire in Italia e circolare nei Paesi dell’Unione Europea senza alcuna difficoltà, anche ai fini della ricerca di un posto di lavoro, mentre, con il solo passaporto straniero necessiterebbe di visti di ingresso, anche per motivi turistici superiori ad un soggiorno di  tre mesi,  e particolari permessi di soggiorno e lavoro per raggiungere l’Italia. Ben maggiori sarebbero i problemi in caso di successione ed eredità lasciate in Italia ove, per la mancata trascrizione, non si conoscessero gli eredi.</p>
<p><strong>DOMANDA:  <em>La stessa normativa vale anche per i matrimoni?</em></strong><br />
Il matrimonio contratto da un cittadino italiano residente all’estero deve essere comunicato al Consolato per la necessaria trascrizione presso il Comune italiano di ultima residenza dei coniugi o del solo coniuge italiano. E’ allo stesso comune che dovranno successivamente essere trascritte le variazioni dello stato civile, quali, ad esempio, nascita dei figli, annotazioni di avvenuto divorzio, decesso di uno dei coniugi ed altro, senza considerare che un cittadino italiano che vuol contrarre matrimonio all’estero deve rivolgersi al Consolato per le necessarie pubblicazioni di matrimonio.</p>
<p><strong>DOMANDA: <em>Quali sono i documenti da presentare all’Ufficio di Stato Civile del Consolato?</em></strong><br />
Consiglierei, per maggior sicurezza, di rivolgersi direttamente al Consolato che sarà lieto di fornire ogni opportuna informazione. In linea di massima vengono sempre richiesti documenti in originale, debitamente tradotti e legalizzati. Alcuni Consolati provvedono direttamente alla traduzione di certificati stranieri o possono indirizzare il cittadino a rivolgersi a traduttori giurati noti al Consolato.</p>
<p><strong>DOMANDA:   scrive Ilena da Guanare ,Venezuela<br />
&#8220;<em>Ho una proprietà di famiglia in Italia, pago regolarmente le tasse; un amico di fiducia della mia famiglia da quasi 10 anni ha le chiavi di questa casa e ogni tanto ci va a trascorrere delle vacanze, poiché abita in una città circa 45 km dal paesino. Chiedo se un giorno lui venisse a mancare, data la sua avanzata età, i figli possono fare uso applicando l’usucapione all’immobile di mia proprietà? </em></strong><br />
Intanto c’è da chiarire che la proprietà di un bene immobile si può acquistare per usucapione solo dopo un uso continuato e pacifico (ossia non contestato da alcuna persona) per venti anni e, nel suo caso, ne sono passati solo dieci da quando ha permesso a questo amico di godere della tua proprietà.<br />
Ora, se Lei ha stipulato con il suo amico un contratto di comodato d’uso (contratto con cui si dà un bene in godimento ad un soggetto anche a titolo gratuito), allora, per tutta la durata di questo contratto non c’è pericolo che il bene venga usucapito, perché è come se il suo amico riconoscesse che il proprietario è Lei anche se lui gode dell’immobile e non la paga. Ovviamente, se questo contratto non è stato stipulato sarebbe bene prendere in considerazione la possibilità di farne uno e di ripeterne la stesura alla morte dell’amico, nei confronti dei figli: questo per evitare che il possesso pacifico ed incontestato del bene per un tempo continuato di venti anni, possa far sorgere pretese di avvenuto acquisto della proprietà da parte di qualcun’ altro. In poche parole, non dimenticare di esercitare il Suo diritto di proprietaria, facendo atti che dimostrino che Lei ha interesse a mantenere la proprietà del bene.</p>
<p><strong>DOMANDA:  scrive Enzo Tortora da Mansfield, Stati Uniti<br />
<em>&#8220;Mio figlio ebbe donato ed intestato un appartamento dallo zio,  fratello della madre ora passato ad altra vita, rimase dentro la sorella vedova e senza figli, con la quale conviveva da diversi anni diciamo dal 1969 a sua morte si insediato un’altra sorella più grande , anch’essa vedova, ma con un grande prole di figli nipoti e pronipoti, possono tutti questi nipoti reclamare un eventuale diritto di usucapione a danno di mio figlio che vive qua con la sua famiglia dal 1972? Il passaggio fu fatto a suo tempo dal nome del defunto  a quello di mio figlio di fronte al notaio, dando il mandato ad una persona che ora e’ un figlio della sorella maggiore di mia cognata,. che rischio c’e di perdere tutto per usucapione?&#8221;</em></strong><br />
Dalla situazione che Lei ha descritto sembrano emergere due possibilità:<br />
- se suo figlio da quando gli è stato donato il bene o negli anni successivi ( ma prima che decorressero i venti anni) ha esercitato il suo diritto di proprietario attraverso una serie di azioni come mandare raccomandate a chi occupa l’immobile chiedendone la liberazione oppure pagando le tasse dell’immobile o fatto lavori di ristrutturazione a sue spese o dato mandato a vendere o ad occuparsi della proprietà a qualche fiduciario (il figlio della sorella maggiore, in questo caso), ecc. allora chi occupa l’immobile, pur godendone, non può dimostrare di averlo posseduto in modo pacifico e senza interruzioni o contestazioni e quindi non può usucapirlo;<br />
- se invece il figlio non ha esercitato i suoi diritti di proprietario né direttamente né per tramite di suo mandatario/fiduciario (munito di mandato scritto) per vent’anni continuati dall’acquisto della proprietà, allora i nipoti possono farsi riconoscere giudizialmente l’avvenuta usucapione del bene immobile. Badi bene: se il figlio ha conferito mandato dopo vent’anni che gli altri parenti hanno goduto del bene e nessuno ha mai contestato quel godimento, allora anche in quel caso, non si mantiene la proprietà perché sono passati troppi anni prima che fosse stato mostrato un interesse ad esercitare il diritto di proprietà. Ovviamente, come potrà capire, bisognerebbe analizzare i vari atti ed interventi che sono stati fatti in questi anni a tutela del diritto di suo figlio da lui o da chi per lui, per poterLe dare una risposta più specifica.</p>
<p><strong>DOMANDA:   scrive Silvia da San Paolo.<br />
<em>&#8220;Ho un dubbio, pur non avendo proprietà materiali in Italia&#8230; l&#8217;Avvocato dice “pur che il possesso non sia clandestino e o violento” (più o meno questo) ma caro avvocato Schiano, se io lascio in buona fede un terreno di mia proprietà a un cugino detto di fiducia, vivo all’ estero, mantengo contatti cordiali, (che però lui può negare) lui é una carissima persona con i vicini, in paese, lavora sodo nella MIA TERRA, produce e magari ci vive pure dico di ciò che produce. Ebbeh? Dopo un certo periodo, senza violenza comprova che ne é divenuto proprietario? E non si nasconde, anzi ne profitta quindi clandestino neanche é, anzi ha testimoni che lui lá sta. Io non ho capito. Insomma se vai via e lasci un bene e non puoi tornare e gridare ai vicini che il terreno é sempre tuo lo perdi? E pure se lui pagasse le tasse, sarebbe normale, é come un fitto, e così diventa suo…come diventa suo una cosa che non é sua, dico nelle carte…perché apparteneva a un mio avo per esempio, o proprio a mio nome? Funziona come fosse un abbandono di persona? Credo di non rendermi conto perche é troppo drammatico per chi lo subisce no?&#8221;</em></strong><br />
Purtroppo in Italia, ma anche altrove, quando si abbandona una proprietà per tanto tempo, come dice lei, funziona un po come quando si abbandona un figlio: c’è qualcuno che rinuncia a prendersi cura del figlio e qualcuno che lo adotta e ne diventa il genitore e così succede quando, pur essendo proprietari, non si esercita mai questo diritto e si permette ad altri di esercitarlo senza opporsi per un periodo continuato di almeno venti anni (in caso di beni immobili).<br />
Chi si è preso cura di quella proprietà e l’ha posseduta come se fosse sua e senza mai essere ostacolato da chi è proprietario o da chiunque altro, può chiedere ed ottenere dal giudice una sentenza che dichiari l’avvenuta usucapione (cioè l’acquisto a pieno titolo  del bene). Lei avrebbe potuto impedire di incorrere in questo rischio esercitando il Suo diritto di proprietà e cioè: scrivendo raccomandate a chi possiede l’immobile, chiedendo magari di liberarlo, o mostrando la volontà di venderlo o dando mandato a venderlo ed in mille altri modi, ma non l’ha fatto e quindi è come se avesse dimostrato di non avere interesse a mantenere il suo diritto di proprietà. E’ così per la legge a prescindere dal fatto se ciò sia giusto o sbagliato.</p>
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		<title>LA PAROLA AL NOTAIO</title>
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		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 09:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Alderisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temi di Servizio]]></category>

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		<description><![CDATA[ANTONELLA PICCINETTI, Notaio L&#8217;augurio a voi tutti di una splendida giornata. Come molti di voi già sapranno, tra le priorità del mio blog c&#8217;è quella di trattare, come ho fatto per anni a Rai Interational, i temi di servizio che interessano maggiormente gli italiani all&#8217;estero. Ad aprire questa nuova pagina a voi dedicata, torna a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prontofrancesca.it/files/2008/06/antonellapiccinetti.jpg" title="antonellapiccinetti.jpg"><img src="http://www.prontofrancesca.it/files/2008/06/antonellapiccinetti.jpg" alt="antonellapiccinetti.jpg" /></a><br />
<strong>ANTONELLA PICCINETTI</strong>, <em>Notaio</em></p>
<p>L&#8217;augurio a voi tutti di una splendida giornata. Come molti di voi già sapranno, tra le priorità del mio blog c&#8217;è quella di trattare, come ho fatto per anni a Rai Interational, i temi di servizio che interessano maggiormente gli italiani all&#8217;estero. Ad aprire questa nuova pagina a voi dedicata, torna a trovarci il Notaio <strong>ANTONELLA PICCINETTI</strong>, che per anni avete avuto modo di vedere con me a SPORTELLO ITALIA e che con grande disponibilità ha accettato di collaborare al mio progetto telematico per continuare ad essere vicina ai tanti italiani nel mondo. Oggi in modo particolare, verrà approfondito l&#8217;argomento procura e sarà data risposta ad alcune vostre domande pervenute al mio sito.</p>
<p>Per dare la possibilità a chiunque fosse interessato a fare una domanda al Notaio Piccinetti di potere usufruire di questa possibilità, <strong>siete gentilmente invitati a rimanere in tema.</strong></p>
<p>Grazie per la cortese collaborazione!</p>
<p align="left"><strong>DOMANDA: <em>Che cos’è una procura?<br />
</em></strong>La procura è un negozio con il quale una persona conferisce ad un’altra il potere di rappresentarlo.</p>
<p>La rappresentanza è l’istituto per cui ad un soggetto (rappresentante) è attribuito (dalle legge o dall’interessato) un apposito potere di sostituirsi ad un altro soggetto (rappresentato) nel compimento di attività giuridiche per conto di quest’ultimo e con effetti diretti nella sua sfera giuridica.<br />
La procura è utile quando, ad esempio, non si ha la possibilità di raggiungere il luogo di conclusione del contratto o comunque, in via generale, quando il rappresentato non ha la possibilità di intervenire direttamente al compimento di atti giuridici.<br />
Ai fini della validità della procura non è richiesta nessuna forma specifica ad eccezione dell’ipotesi in cui particolare forma sia richiesta per il contratto da concludere.<br />
Ad esempio la procura a vendere od acquistare un immobile deve essere fatta con atto scritto (scrittura privata autenticata od atto pubblico).</p>
<p align="left"><strong>DOMANDA: <em>Quanti tipi di procure esistono?<br />
</em></strong>Esistono due tipi di procure a seconda che essa riguardi uno o più affari determinati (procura <strong>speciale</strong>) o tutti gli affari del rappresentato (procura <strong>generale</strong>).</p>
<p>Sia la procura speciale che quella generale possono contenere limiti all’attività del procuratore, possono ad esempio prevedere l’amministrazione dei beni ma non l’alienazione degli stessi.</p>
<p align="left"><strong>DOMANDA: <em>A chi devono rivolgersi gli italiani all’estero per “conferire” una procura?</em></strong><br />
Innanzi tutto “conferire” vuol dire “dare”, nel caso di specie sta a significare che il rappresentato dà dei poteri al rappresentante.</p>
<p>Gli Italiani residenti all’estero hanno due possibilità per conferire una procura, a seconda che intendano redigerla in italiano o nella lingua del proprio paese di residenza.<br />
Nel primo caso l’interessato (rappresentato) dovrà recarsi presso il Consolato Italiano dello stato di residenza affinché il Console, od un funzionario del consolato, autentichi la firma.<br />
Nel secondo invece, l’interessato potrà rivolgersi all’autorità preposta a ricevere tale atto nel paese di residenza. In questo caso però, per poter avere validità in Italia, la procura dovrà essere legalizzata e successivamente tradotta da un Notaio italiano.</p>
<p><strong>DOMANDA: <em>Quali documenti sono necessari?</em></strong><br />
Per poter conferire una procura, secondo le norme di diritto italiano, è sufficiente che il rappresentato si rechi presso il consolato con un documento di identità.</p>
<p><strong>DOMANDA: <em>Dalla sua esperienza, sono molti gli italiani all’estero ad utilizzare la procura?</em></strong><br />
Direi che sono abbastanza, anche perché permette di svolgere i propri atti senza dover necessariamente tornare in Italia. Ad esempio un soggetto residente in Argentina che voglia vendere un immobile di sua proprietà in Italia, non sarà costretto a tornare per farlo.</p>
<p><strong>DOMANDA: <em>Lei consiglia l’atto della procura? E’ sicura dal punto di vista legale?</em></strong><br />
La procura è consigliabile, sempre che vengano ben delineati e limitati i poteri del rappresentante. Dal punto di vista legale è sicura, anche perché la legge garantisce diversi e forti rimedi al mancato od illecito esercizio dei poteri affidati al rappresentante. Personalmente sconsiglio di conferire una procura generale, visti gli illimitati poteri che attribuisce, valutando caso per caso l’opportunità di e l’affidabilità del rappresentante.</p>
<p><strong>DOMANDA: <em>La procura può essere affidata solo ad un parente?</em></strong><br />
La procura può essere conferita a chiunque abbia capacità giuridica d’agire, non rilevando eventuali parentele.</p>
<p><strong>DOMANDA:  scrive Franco Gentili da Florianopolis, Brasile</strong><strong><em><br />
&#8220;Molti di noi sono poco informati su cosa devono fare in caso di ricevimento di una eredità. Io sono fra questi, nel 2004 e&#8217; morta mia madre e ha lasciato in ereditá dei titoli postali che divisi tra i figli, sono di un valore modesto circa 3000 euro. Sono quattro anni che tento di avere informazioni come posso ricevere questa eredità senza essere costretto di andare in Italia? E´possibile? Da notare che non ho nessuno cui affidare una procura.  L´Agenzia delle Poste Italiane che ha in deposito i titoli neanche risponde alle mie sollecitazioni. Ho interpellato un avvocato, ma mi ha chiesto 1000 euro di anticipo. Cosa posso fare?&#8221;</em></strong><br />
A meno che non conosca qualcuno a cui conferire una procura speciale finalizzata solamente al ritiro di detti titoli, sarà costretto a recarsi personalmente presso l’ufficio postale in questione.<br />
Comunque indichi l’Ufficio Postale di competenza e vediamo se è disponibile qualche persona del luogo.</p>
<p><strong>DOMANDA:  scrive NANCY dalla Florida- Stati Uniti</strong><strong><em><br />
&#8220;Gradirei molto conoscere la  differenza autoritaria legale fra il Notaio italiano e quello americano  chiamato &#8220;Notary public&#8221;, quest&#8217;ultimo ha soltanto la facolta&#8217; di autentificare documenti.&#8221;</em></strong><br />
La differenza sostanziale è ravvisabile nel diverso valore probatorio riconosciuto dall’ordinamento di <em>civil-law</em> rispetto a quello di <em>common-law</em>. Nel nostro ordinamento all’atto notarile è attribuita pubblica fede e, di conseguenza, valore probatorio (può quindi essere usato come prova in giudizio), mentre nei paesi common-law il documento munito del sigillo notarile non ha questa caratteristica. Il notaio di civil-low ha inoltre una posizione di terzietà rispetto alle parti ed è tenuto a controllare la legalità e la validità dell’atto ed ad accertare la volontà delle parti attribuendole la giusta forma giuridica. Inoltre il notaio non può rifiutarsi di ricevere un atto a meno che esso non sia vietato dalla legge. Il <em>public notary</em> invece si limita a certificare quanto avvenuto in sua presenza senza entrare nel merito dell’atto alla cui redazione non partecipa, questo perché il compito di fornire una consulenza alle parti, nel mondo di common-law, spetta all’avvocato.</p>
<p><strong>DOMANDA:  scrive ANNA dal Brasile<br />
</strong><strong><em>&#8220;Vorrei approfittare della disponibilità del Notaio per chiedere una cosa che non sò. Incluso perché conosco gente umile alla quale interesserebbe avere quest&#8217;informazione in quanto ancora hanno proprietà in Italia con gli altri fratelli. Dunque, vorrei sapere quale parte è la legittima (non sò se si chiama così in Italia) e quale parte è la disponibile per fare testamento. Questo perché sembra che se nel testamento si entra nella parte legittima, questo non ha più valore. Spero di essermi spiegata.&#8221;</em></strong><br />
Quando all’apertura della successione vi sono dei “legittimari” (soggetti ai quali la legge destina una quota di eredità) il patrimonio si distingue idealmente in due parti: la quota <em>disponibile</em>, e cioè quella di cui il testatore può disporre liberamente, attribuendola a chiunque, e la quota chiamata di <em>legittima</em>, della quale il testatore non può disporre perché riservata per legge ai legittimari. Nel caso in cui quest’ultima quota venisse lesa, il testamento non è invalido ma i legittimari possono esercitare un’azione giudiziaria per vedere ristabilita tale quota.</p>
<p><strong>DOMANDA:  scrive ANTONELLA CASALE da Boston- Stati Uniti<br />
</strong><strong><em>&#8220;Alcuni amici avvocati mi stanno da molto tempo incoraggiando ad avere un testamento (sebbene mi manchino almeno 30 anni alla pensione) soprattutto per tutelare i miei figli nel caso entrambi io e mio marito dovessimo &#8220;passar a miglior vita&#8221;. Il problema principale e&#8217; di identificare nel testamento il tutore dei bimbi. Vorrei saper dunque quanto e&#8217; difficile far riconoscere un testamento americano dalla legge italiana. E se e&#8217; opportuno redigerne uno anche in Italia soprattutto nel caso io volessi includere nel testamento familiari che vivono in Italia.&#8221;</em></strong><br />
La legge italiana permette al cittadino italiano residente all’estero di sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l’intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. Il testamento sottoposto alla legge estera sarà quindi sicuramente valido in Italia.<br />
La scelta non pregiudica comunque i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta.<br />
Nel suo caso specifico, la nomina di un tutore effettuata nel testamento sottoposto alla legge americana, avrà valore anche in Italia.</p>
<p><strong>DOMANDA:  scrive ADRIANA da Buenos Aires &#8211; Argentina</strong><strong><em><br />
&#8220;Uno zio mio che mai si era sposato e nemmeno aveva figli, fratello di mio padre, testò tutti i suoi beni a un nipote lasciando fuori del testamento gli altri nipoti compresa anch&#8217;io e fratelli. Mio padre era l&#8217;unico superstite dei fratelli e anche è stato escluso. Parlando con un cugino in Italia e ragionando del perché il nostro zio testò soltanto verso un nostro cugino mi raccontò in sottovoce che lo zio morto era affezionato all&#8217; alcool e che lui stesso aveva dubbi di questo testamento nonostante sia scritto davanti a un notaio e con due testimoni. La domanda é:  se nonostante lo zio abbia testato, può lasciar fuori l&#8217;unico fratello superstite essendo zitello e senza figli e favorire soltanto un solo cugino?&#8221;</em></strong><br />
Nell’ipotesi in cui sia stato lasciato un testamento, la legge non prevede una quota di riserva a favore dei fratelli. In questo caso quindi nulla spetterebbe a suo padre.</p>
<p><strong>DOMANDA:  scrive MARIA ELENA da Vina del Mar- Cile</strong><strong><em><br />
&#8220;Una domanda che mi scotta da molti anni: in Italia si può vendere una casa e i terreni che la circondano, dopo la morte del genitore,essendo io minorenne? Questo è successo verso l`anno 1967.&#8221;</em></strong><br />
Per il diritto italiano la capacità d’agire, e quindi la possibilità di disporre liberamente dei propri beni, si acquista con la maggiore età. Fino a quel momento è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare per porre in essere atti modificativi della propria sfera patrimoniale. Nel caso specifico quindi, è stata sicuramente necessaria la previa autorizzazione giudiziaria.</p>
<p><strong>DOMANDA:  scrive Enzo Amara da Winthrop, Ma, Stati Uniti</strong><strong><em><br />
&#8220;Potrebbe chiarire i metodi accettati dalla legge italiana, per quello che riguarda l&#8217;eredità. Principalmente, quando e&#8217; uno zio/zia, che non ha figli, e vorrebbe lasciare l&#8217;eredita&#8217; ad uno o due nipoti, chiamiamoli i preferiti, ma in realtà ce ne sono tanti di nipoti. Mi potrebbe anche spiegare cos&#8217;é un &#8220;Testamento Segreto&#8221; e come funziona? E se e&#8217; cosi segreto, come si fa a scoprirlo?&#8221;</em></strong><br />
Come già illustrato nella risposta alla signora Adriana, se questo zio disponesse dei propri beni con un testamento a favore di due soli nipoti, questo non potrebbe essere impugnato dai fratelli, o da eventuali altri nipoti, essendo del tutto valido perché non violerebbe la quota di legittima.<br />
Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da una terza persona. Se scritto di proprio pugno dal testatore stesso, è sufficiente una sua firma alla fine delle disposizioni testamentarie; se invece è scritto in tutto o in parte da altri o a macchina dal testatore, lo dovrà sottoscrivere anche su ciascun mezzo foglio. Il testamento viene poi sigillato in una busta e consegnato ad un notaio in presenza di due testimoni. Può comunque essere ritirato in ogni momento dalle mani del notaio, il quale redigerà verbale di restituzione.<br />
Il testamento segreto unisce i vantaggi del testamento olografo a quelli del testamento pubblico in quanto consente al testatore di tener celato il suo contenuto, fornendogli però la sicurezza che la carta testamentaria non andrà smarrita e non sarà sottratta o alterata, inoltre offre una notevole sicurezza per quanto riguarda l&#8217;origine e la data della stesura.<br />
Alla morte del <em>de cuius</em> gli interessati possono recarsi al Registro Generale dei Testamenti, che ha sede presso l&#8217;Ufficio Centrale degli archivi notarili, per conoscere se il <em>de cuius</em> ha fatto testamento, sia sul territorio nazionale che presso le nostre autorità consolari all&#8217;estero, ed il luogo in cui l&#8217;atto di ultima volontà è custodito. In questo modo si garantisce al testatore l&#8217;esecuzione delle sue ultime volontà e aiuta gli eredi nella ricerca dei testamenti.</p>
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		<title>Il COMMERCIALISTA RISPONDE</title>
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		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 08:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Alderisi</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Dottore Commercialista RENATO GRASSUCCI Bentrovati! Da oggi il blog torna a trattare nuovamente alcuni temi di servizio di comune interesse agli italiani nel mondo. Per me è infatti molto importante continuare ad approfondire argomenti di grande utilità che per tanti anni ho avuto modo di illustrare a SPORTELLO ITALIA con i miei ospiti. In queste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prontofrancesca.it/files/2008/06/commercialista1.jpg" title="commercialista1.jpg"><img src="http://www.prontofrancesca.it/files/2008/06/commercialista1.jpg" alt="commercialista1.jpg" /></a><br />
Dottore Commercialista<br />
<strong>RENATO GRASSUCCI</strong></p>
<p>Bentrovati! Da oggi il blog torna a trattare nuovamente alcuni temi di servizio di comune interesse agli italiani nel mondo. Per me è infatti molto importante continuare ad approfondire argomenti di grande utilità che per tanti anni ho avuto modo di illustrare a SPORTELLO ITALIA con i miei ospiti. In queste settimane gli esperti che stanno collaborando ormai da tempo al mio progetto telematico hanno elaborato una serie di risposte ad alcune vostre domande giunte nel mio sito. Prima però desidero aprire un brevissimo inciso su alcuni vostri commenti degli ultimi giorni a mio avviso fuori luogo. Vorrei ricordarvi che <strong>il mio progetto telematico</strong> <strong>implica un investimento da parte mia di tempo, energia ed anche denaro</strong>. Ho deciso di creare una grande piazza virtuale per fare incontrare gli italiani nel mondo, perché mi piace l&#8217;idea di poterci confrontare liberamente e credo con tutta me stessa nella validità di questo progetto. Da ora in poi quindi vi invito ad approfittare maggiormente degli spunti di riflessione che emergono dai miei scritti senza perdervi in inutili polemiche, a mio avviso anche noiose da leggere. A tale proposito ringrazio di cuore chi ha avuto il buon senso di astenersi. Ed ora con molto piacere accolgo nel nostro &#8220;salotto mondiale&#8221; il DOTTORE COMMERCIALISTA <span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold">RENATO GRASSUCCI</span>, ringraziandolo personalmente per la disponibilità. Per dare la possibilità a chiunque fosse interessato di porre i propri quesiti al consulente in materia fiscale che ho appena presentato, <span style="font-weight: bold" class="Apple-style-span">siete gentilmente invitati a rimanere RIGOROSAMENTE in tema</span>.</p>
<p><strong>DOMANDA: <em>&#8220;Una scadenza fiscale prossima ed importante è quella relativa all&#8217;ICI ed alla compilazione della dichiarazione dei redditi ed al pagamento delle relative imposte (a cominciare dall&#8217;IRPEF); la scadenza è il 16 giugno.<br />
Con riferimento a tali scadenze, ci può descrivere brevemente quali adempimenti sono previsti?&#8221;</em></strong><br />
- Per quanto riguarda l&#8217;ICI, i proprietari di immobili debbono provvedere a calcolare l&#8217;ICI tenendo conto della aliquota stabilita dal Comune dove sono ubicati e del fatto che appena ieri il nuovo Governo ha stabilito, con effetto già dalla prossima scadenza del 16 giugno, l&#8217;abolizione dell&#8217;ICI sulla prima casa e relative pertinenze come cantine, garage  (l&#8217;agevolazione non sussiste nel caso in cui si tratti di case di lusso).<br />
- Per quanto riguarda invece le imposte sul reddito, per stabilire l&#8217;entità per prima cosa è necessario compilare la dichiarazione dei redditi (modello UNICO 2008 per l&#8217;anno 2007); una volta compilata la dichiarazione dei redditi conseguiti nel 2007 e riportate le spese che il nostro sistema fiscale riconosce (mediche, per assicurazione sulla vita ed infortuni, per istruzione obbligatoria, ecc) si provvede al calcolo delle imposte dovute (a cominciare dall&#8217;IRPEF).<br />
-  Anche i nostri connazionali all&#8217;estero sono chiamati ai citati adempimenti; in particolare l&#8217;ICI qualora posseggano immobili (tranne su una casa che, come noto, è equiparata alla prima casa e quindi non paga ICI);<br />
la compilazione della dichiarazione dei redditi debbono eseguirla se posseggano case od anche altri redditi conseguiti nel 2007 in Italia  od in altri paesi (tranne il caso in cui per convenzione tra l&#8217;Italia ed il paese il cui abbiano conseguito i redditi sia prevista la tassazione definitiva solo in quest&#8217;ultimo paese).<br />
- Le modalità di pagamento sono con il modello F24 che, come noto, da la possibilità di compensare il debito (anche per l&#8217;ICI) con eventuali altri crediti tributari certi.<br />
Come non va dimenticata anche la possibilità di pagare a rate il debito per imposte, ma non l&#8217;ICI che invece è divisa in due rate (giugno e dicembre di ogni anno)<br />
- Se il pagamento non viene eseguito nei termini del 16 giugno, prorogato al 16 luglio con un incremento dello 0,40 per cento, esiste la possibilità del ravvedimento operoso: aggiungendo una soprattassa (del 3,75 per cento se entro 30 giorni e del 6 per cento se entro l&#8217;anno successivo) e gli interessi, è possibile sanare tale inadempimento fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nell&#8217;anno successivo. Tale agevolazione è prevista sia per l&#8217;ICI che per le imposte dirette.</p>
<p><strong>DOMANDA:  scrive SEVERINO MARTELLUZZI da Toronto, Canada<br />
<em>&#8220;Un cittadino che vive fuori dall&#8217;Italia per circa 40 anni e iscritto all&#8217;A.I.R.E. presso il Consolato di competenza, erede di un fabbricato in Italia e che si e&#8217; recato in Italia più volte ed aver risieduto nella casa ; non ha ricevuto nessuna notifica di pagamenti per anni, all&#8217;improvviso si vede arrivare una lettera registrata di pagare migliaia di Euro tra pagamenti di partenza, interessi e penalità. il cittadino perché deve essere penalizzato per le spese della mancata informazione?&#8221;</em></strong><br />
Questo potrebbe essere un caso nel quale far valere la novità (da novembre 2007 ma con effetto retroattivo) dell&#8217;obbligo della notifica dell&#8217;accertamento presso l&#8217;indirizzo estero risultante presso l&#8217;AIRE; in mancanza la notifica è nulla ma è necessario farla valere necessariamente innanzi alla Commissione Tributaria competente (in base all&#8217;indirizzo dell&#8217;Ufficio che ha emesso l&#8217;atto) entro 60 giorni dalla data in cui il cittadino venisse a conoscenza dello stesso.<br />
Se il cittadino non si adopera, la conseguenza è che il Fisco va avanti e può anche correre il rischio di perdere la proprietà se l&#8217;importo dovuto è elevato; il Fisco infatti, dopo l&#8217;accertamento emette la cartella di pagamento e, se questa non viene pagata entro 60 giorni, iscrive ipotela legale sulla casa ed infine può anche procedere alla vendita all&#8217;asta della stessa casa.</p>
<p><strong>DOMANDA:  scrive VITTORIO CASSONE da San Paolo, Brasile<br />
<em>&#8220;Qui in Brasile faccio il tributarista, e così come il Dottor Grassucci, sono a disposizione per quale chiarimento tributi in Brasile. Ho letto con molta attenzione le risposte date del Dottor Grassucci.  Se possibile vorrei sapere la legge che attualmente in Italia tratta del concordato tributario.&#8221;</em></strong><br />
In merito al concordato tributario, Le preciso che questa forma di accordo tra il Fisco ed il contribuente è disciplinata sostanzialmente dal Decreto legislativo n. 218 del 19.06.97 (detto decreto Visco).<br />
In forza di questo decreto, vigente oramai da circa 10 anni, sono concesse al contribunete che riceva un accertamento o verifica fiscale (che sarà ovviamente seguita da un accertamento) una serie di possibilità:<br />
-  di pagare direttamente l&#8217;accertamento senza alcuna contestazione; in questo caso l&#8217;agevolazione fiscale consiste nel fatto che mentre la maggiore imposta e gli interessi vanno pagati interamente, le sanzioni vengono invece ridotte ad un quarto dellla somma irrogata, il pagamento deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica dell&#8217;accertamento;<br />
-  di presentare una domanda di accertamento con adesione: in questo caso inizia un confronto nel corso del quale il contribuente cerca di esporre delle argomentazioni al Fisco tali da portarlo alla riduzione della maggiore imposta accertata; se ciò avvenisse, l&#8217;agevolazione consiste nel pagare le sanzioni nella misura di un quarto di quella inizialmente irrogata; è importante, però, inoltrare prima di tutto la domanda di accertamento con adesione, all&#8217;Ufficio che ha emesso l&#8217;accertamento, entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso oppure dopo al notifica del verbale ma prima della notifica dell&#8217;accertamento; la presentazione della domanda a fronte dell&#8217;accertamento ricevuto, comporta automaticamente una proroga di 90 giorni del termine per impugnare l&#8217;accertamento; l&#8217;eventuale impugnazione dell&#8217;accertamento con la proiposizione del ricorso &#8211; prima dello scadere del suddetto termine &#8211; comporta automaticamente la decadenza dalla possibilità di avvelersi della citata agevolazione;<br />
-  la terza ed ultima possibilità consiste in quella di raggiungere un accordo anche dopo la proposizione del ricorso, purchè ne venga fatta richiesta entro la prima udienza innanzi alla Commissione Tributaria; se ciò avvenisse, viene concesso un termine dal giudice per consentire alle parti di cercare un accordo fiscale; se l&#8217;accordo venisse trovato (ovvero se il contribuente riuscisse a proporre argomentazioni tali da far ridurre all&#8217;Ufficio le maggiori imposte accertate) in questo caso le sanzioni da pagare sono ridotte ad un terzo di quelle inizialmente irrogate.</p>
<p><strong>DOMANDA:  scrive GIUSEPPE dal Canada<br />
<em>&#8220;La mia domanda per il Dott.Grassucci e&#8217; la seguente: un  terreno appartenente a un emigrato come me, che non viene coltivato da anni può essere esente dalle tasse automaticamente? O bisogna classificarlo come incolto?&#8221;</em></strong><br />
Premesso che un terreno genera in capo al proprietario il reddito domenicale e quello agrario (in genere coincidenti come importo), la risposta è che se il terreno è incolto per l&#8217;intero anno, ciò consente al relativo proprietario di non dichiararare ai fini IRPEF il reddito agrario e di ridurre del 70 per cento il reddito domenicale.</p>
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		<title>L&#8217;AVVOCATO RISPONDE</title>
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		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 11:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Alderisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temi di Servizio]]></category>

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		<description><![CDATA[Avvocato ANGELO SCHIANO Buona giornata e tutti e bentrovati! Leggendo i vostri commenti mi sembrate tutti piuttosto pimpanti e di questo mi rallegro molto. Oggi torniamo a trattare nel blog un tema di servizio e con l&#8217;occasione introduco nel nostro &#8220;salotto mondiale&#8221; l&#8217;Avvocato ANGELO SCHIANO, che ho spesso avuto modo di intervistare durante le puntate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prontofrancesca.it/files/2008/04/avvocato.jpg" title="avvocato.jpg"><img src="http://www.prontofrancesca.it/files/2008/04/avvocato.jpg" alt="avvocato.jpg" /></a><br />
<strong>Avvocato ANGELO SCHIANO</strong></p>
<p>Buona giornata e tutti e bentrovati! Leggendo i vostri commenti mi sembrate tutti piuttosto pimpanti e di questo mi rallegro molto. Oggi torniamo a trattare nel blog un tema di servizio e con l&#8217;occasione introduco nel nostro &#8220;salotto mondiale&#8221; l&#8217;Avvocato <span style="font-weight: bold" class="Apple-style-span">ANGELO SCHIANO</span>, che ho spesso avuto modo di intervistare durante le puntate di SPORTELLO ITALIA. L&#8217;argomento che approfondiremo è di sicuro interesse per molti italiani all&#8217;estero: l&#8217;usucapione. Siete gentilmente invitati a porre le vostre domande rimanendo nelle materie di competenza legale dando così la possibilità a tutti coloro che ne fossero interessati, di potere usufrire di questo spazio e dell&#8217;esperienza del mio ospite che ringrazio personalmente per la disponibilità.</p>
<p><strong>DOMANDA: <em>Avv. Schiano, può spiegare cosa è l’usucapione e da dove deriva questa “strana” parola di cui spesso si sente parlare?</em></strong><br />
Il termine “usucapione” deriva dal termine latino “usucapio” che, in parole molto semplici, significa “appropriarsi di un bene altrui di cui per un certo periodo di tempo, se ne è avuto il possesso”.  Il possesso di tale bene deve essere continuato, pacifico e inequivoco, tale comunque che chi ne ha l’uso è considerato esserne il vero proprietario. Un esempio può servire a meglio chiarire il concetto: se una persona in Italia coltiva per anni un terreno di un connazionale residente all’estero, senza avere specifico incarico da parte del legittimo proprietario, in modo continuato e pacifico tale da convincere i vicini che lui è il vero proprietario del terreno, questi, dopo un certo numero di anni,  può richiedere al Tribunale una sentenza  che stabilisca giuridicamente che lui è il titolare della proprietà da anni coltivata.</p>
<p><strong>DOMANDA: <em>Quali sono i beni soggetti all’usucapione?</em></strong><br />
La proprietà sui beni  soggetti all’usucapione può essere richiesta per tutti i beni mobili ed immobili (esempio case, terreni, fondi rustici, diritti vari: distanze, allacci, scarichi, passaggi, servitù, usufrutto, universalità di beni mobili, ecc.), all’infuori dei beni demaniali, di quelli, cioè, appartenenti allo Stato o ad Enti pubblici.</p>
<p><strong>DOMANDA: <em>Dopo quanto tempo è possibile richiedere al Tribunale il riconoscimento del possesso di un bene per usucapione?</em></strong><br />
I termini per far valere il diritto alla proprietà differiscono dal tipo di bene e dai tempi del possesso, che, ripeto, deve essere stato pacifico e pubblico, ossia non acquistato in modo violento o clandestino e dovrà essere continuo ed ininterrotto nel tempo; tale tipo di possesso varia dai 20 anni per i beni immobili (abitazioni, fondi rustici, terreni) ai 10 anni, dalla data di iscrizione con idoneo titolo di proprietà, di chi,  in buona fede, ha acquistato  un  immobile da chi non ne è legittimo proprietario. Tali termini si riferiscono, in linea di massima, anche ai beni mobili, con durata variabile se i  beni sono stati acquistati o no in buona fede. La casistica in materia è alquanto varia e si potrà dare una precisa  risposta a singoli quesiti.</p>
<p><strong>DOMANDA: <em>In che misura l’usucapione può interessare i nostri connazionali all’estero?</em></strong><br />
La prolungata lontananza dall’Italia di  nostri connazionali che in Italia hanno lasciato, tralasciando di interessarsi,  beni mobili e/o immobili, senza affidarli a qualcuno con un atto scritto o con impegno formale di averne cura, può motivare qualcuno ad usufruire senza titolo di tale bene e a far credere a terzi, per il prolungato possesso e per la cura che egli ha del bene stesso, che egli è il legittimo proprietario. Se tale possesso si prolunga in modo continuato ed ininterrotto oltre i termini di legge suddetti, egli può chiedere al Tribunale di divenirne legittimo proprietario. Ricordo il pianto di una nostra persona anziana che, espatriata in Argentina da oltre 45 anni, era venuta a conoscenza che il terreno che i suoi defunti genitori avevano con tanti sacrifici acquistato e coltivato al paesello natio, era stato dato dal Tribunale in proprietà a chi, per oltre 20 anni, ne aveva avuto cura all’insaputa della legittima proprietaria.</p>
<p><strong>DOMANDA: <em>Un consiglio ai nostri connazionali che hanno lasciato in Italia beni immobili per evitare l’usucapione.</em></strong><br />
Il solo consiglio che posso dare è quello di affidare le cose che si lasciano a persona di sicura fiducia, di rimanere ogni tanto in contatto con tale persona, di dimostrare un continuo interesse per i beni lasciati, di dare incarico a parenti od amici  di seguire la cosa.  C’è da tenere presente, comunque, che spesso sono proprio i parenti più stretti ad appropriarsi dei beni lasciati sulla fiducia. Ecco allora che è quanto mai opportuno, come si dice, tenere gli occhi ben aperti.</p>
<p><strong>DOMANDA: <em>Avvocato, come è possibile interrompere i termini di legge per evitare che venga deliberata l’usucapione?</em></strong><br />
Per interrompere i termini è necessario iniziare una causa civile perché, solo con la notifica dell’atto, si può interrompere il periodo necessario a far maturare l’usucapione. Diversamente occorre il chiaro riconoscimento dell’altra parte del diritto che si vuole reclamare. Non è allora sufficiente una semplice lettera di diffida e nemmeno una raccomandata: meglio rivolgersi ad un legale ed iniziare un giudizio.</p>
<p><strong>DOMANDA: <em>Per completare questo interessante argomento credo sia necessario, caro avvocato, spiegare quale è la differenza tra usucapione e comodato d’uso.</em></strong><br />
Abbiamo visto che, senza una necessaria accortezza da parte del legittimo proprietario, un bene di sua pertinenza può essere acquistato, per ordinanza di un Tribunale, da altra persona in forza del possesso protratto per un certo tempo. Tale rischio non si corre con il comodato d’uso, quando, cioè, viene stabilito, in forma scritta o verbale &#8211; comunque è sempre meglio la forma scritta – che si concede l’uso di un determinato bene a persona che si impegna ad avere estrema cura del bene ricevuto in uso e che può essere reclamato dal legittimo proprietario quando questi ne avesse necessità per sopravvenuta urgenza ed imprevisto bisogno  . Non è possibile, qui, riassumere i vari tipi di comodato d’uso, regolati  da i diversi  articoli del Codice Civile. Sono a disposizione di chiunque necessitasse di maggiori chiarimenti.</p>
<p><strong>DOMANDA: <em>E’ possibile usucapire un immobile avuto in comodato d’uso da più di 20 anni?</em></strong><br />
Il comodato di un alloggio ad uso abitativo costituisce “detenzione”, non quindi “possesso” ai fini di usucapione. L’uso di un appartamento ricevuto in comodato senza contratto scritto, ad esempio dai propri genitori, non costituisce usucapione.<br />
Qualora il potere di fatto sulla cosa sia iniziato a titolo di comodato d’uso, per integrare il possesso utile ai fini di usucapione occorre un atto di opposizione con cui sia chiaramente manifestato nei confronti del proprietario l’intento di cambiare tale comodato in vero e proprio possesso “uti dominus”, corrispondente cioè all’esercizio del diritto di proprietà.</p>
<p><strong>DOMANDA: <em>In chiusura mi tolga una curiosità: una volta applicata l’usucapione su un immobile, è possibile rivendicare la proprietà? In altre parole: l’usucapione è definitiva?</em></strong><br />
Nel caso in cui la sentenza definitiva dichiarativa dell’acquisto di proprietà venga trascritta, il precedente proprietario non può, purtroppo, “rivendicare” la proprietà.</p>
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		<title>IL COMMERCIALISTA RISPONDE</title>
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		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 10:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Alderisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temi di Servizio]]></category>

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		<description><![CDATA[Dottore Commercialista RENATO GRASSUCCI Buona giornata a tutti e bentrovati! Prima di presentarvi l&#8217;esperto con il quale inizieremo da oggi una nuova collaborazione, desidero rasserenare tutti coloro che in questi giorni si sono dimostrati alquanto preoccupati per una eventuale chiusura del blog. State sereni: non è assolutamente nelle mie intenzioni perdere il meraviglioso contatto che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prontofrancesca.it/files/2008/04/commercialista1.jpg" title="commercialista1.jpg"><img src="http://www.prontofrancesca.it/files/2008/04/commercialista1.jpg" alt="commercialista1.jpg" style="text-align: center" /></a><br />
Dottore Commercialista<br />
<strong>RENATO GRASSUCCI</strong></p>
<p>Buona giornata a tutti e bentrovati! Prima di presentarvi l&#8217;esperto con il quale inizieremo da oggi una nuova collaborazione, desidero rasserenare tutti coloro che in questi giorni si sono dimostrati alquanto preoccupati per una eventuale chiusura del blog. State sereni: non è assolutamente nelle mie intenzioni perdere il meraviglioso contatto che si è creato tra di noi in questi mesi attraverso la testiera dei nostri computer e qualora dovessi tornare in televisione, cosa che sinceramente mi auguro avvenga il più presto possibile, spero sia per i miei meriti professionali e non per il governo di turno e comunque sia il blog rimarrà aperto, statene pur certi! Perdonate questa mia precisazione, ma  ci tenevo molto a farvi sapere come la penso. Ed ora, se siete d&#8217;accordo, desidero aprire una pagina del nostro &#8220;salotto mondiale&#8221; dedicata ai temi di servizio e lo farò dando il bentrovato ad un ospite a me molto caro, con il quale ho avuto modo di collaborare per molti anni, il <strong>DOTTORE COMMERCIALISTA RENATO GRASSUCCI</strong>, che ringrazio personalmente per la disponibilità. L&#8217;argomento che approfondiremo oggi è di grande interesse e proprio per dare la possibilità a tutti di potere fruire al meglio delle informazioni che verranno fornite e porre eventuali domande in materia fiscale, <strong>siete tutti gentilmente invitativi a rimanere in tema</strong>.<br />
Grazie per la collaborazione!</p>
<p><strong>DOMANDA: <em>Dottor Grassucci può spiegare gentilmente quali sono le materie di competenza di un Dottore Commercialista?</em></strong><br />
Con l’evoluzione e l’incremento delle esigenze sociali, si sta assistendo sempre di più ad una notevole evoluzione ed accrescimento del quadro normativo relativo al settore economico finanziario. Lo Stato, come anche gli altri Enti Pubblici locali (quali le Regioni, le Province ed i Comuni) hanno dovuto infatti ritoccare in modo sensibile e complesso i rispettivi bilanci.  Questo ha comportato la necessità non solo per chi opera come primo attore nel settore economico (le imprese ed i professionisti), ma anche per i cittadini che non hanno una attività ma posseggono comunque redditi, per esempio da fabbricati o siano dipendenti o pensionati, di rivolgersi ad un professionista che fosse in grado di poter filtrare e rendere più comprensibili tutte le novità normative ed eventualmente assisterli negli svariati adempimenti fiscali richiesti a cominciare dalla compilazione della dichiarazione dei redditi.<br />
Per coloro che gestiscono una attività commerciale o professionale, il commercialista è oramai diventato il consulente a 360 gradi che offre loro consigli utili a superare nel migliore dei modi le problematiche economiche, fiscali e giuridiche che dovessero insorgere nel corso del tempo come la valutazione di un atto fiscale proveniente dallo Stato o da un altro Ente Pubblico al fine  di stabilirne la fondatezza proponendo, se del caso, ricorso.<br />
Ma il commercialista  è anche il professionista che suggerisce quali accorgimenti adottare  per sfruttare al meglio i benefici fiscali previsti dalla normativa vigente, ottenendo per esempio un risparmio di imposte attraverso certi tipi di spesa.</p>
<p><strong>DOMANDA: <em>Quali sono gli obblighi fiscali più comuni ai nostri connazionali all’estero?</em></strong><br />
I principali obblighi per i nostri connazionali all&#8217;estero, laddove ne esistano i presupposti ovvero posseggano per esempio in Italia fabbricati o comunque percepiscano delle ricchezze, sono senza dubbio la compilazione della dichiarazione dei redditi ed  il pagamento delle correlate imposte, nonché il pagamento dell&#8217;ICI (nel caso di possesso di fabbricati).</p>
<p><strong>DOMANDA: <em>L’argomento che abbiamo scelto oggi per la nostra intervista è di grande attualità. Ho saputo infatti che ci sono novità interessanti per quanto riguarda la notifica degli atti fiscali. Per prima cosa vorrei chiederle di spiegare cosa sono esattamente gli atti fiscali. </em></strong><br />
Partendo dall’ultima parte di questa domanda, rispondo che gli atti fiscali sono quei documenti emessi dallo Stato o da qualche altro Ente pubblico impositore come le Regioni, Province e Comuni, che vengono indirizzati a contribuenti richiedendo loro il pagamento di un tributo. E se per caso quanto gli viene ora richiesto doveva in precedenza essere pagato dal contribuente di sua iniziativa, allora l’atto fiscale contiene anche la sanzione per il mancato pagamento nei termini.<br />
Quanto alla importante novità di questi ultimi mesi, consiste nel fatto che la nostra Corte Costituzionale ha emesso una sentenza nel mese di Novembre 2007 con la quale ha stabilito che gli atti fiscali debbono essere notificati (che detto in parole più semplici significa “consegnati”) agli italiani residenti all&#8217;estero (purché iscritti all’AIRE), seguendo la stessa procedura della raccomandata postale stabilita dalla normativa vigente per quelli da notificare ai residenti in Italia.<br />
Prima di questa sentenza della Corte Costituzionale, c&#8217;era invece una netta differenza ed i nostri connazionali erano senza alcun dubbio penalizzati in quanto la norma ora abolita prevedeva ingiustamente che nel loro caso era sufficiente affiggere l’atto fiscale all’albo comunale del Comune presso il quale il cittadino aveva tenuto la sua ultima residenza prima di trasferirsi all’estero. Per cui, prima di questa importante novità quel cittadino con molte probabilità non veniva a conoscenza di quel atto fiscale, quindi né pagava né si adoperava per contestare l’atto. Pertanto, l’Ente impositore emetteva la successiva cartella di pagamento con la quale si intimava al contribuente di provvedere a quel pagamento entro 60 gg e chiaramente senza alcun effetto.Scaduto inutilmente anche questo termine, a questo punto l’Ente impositore era legittimato ad adottare gli accorgimenti per riscuotere coattivamente quanto non pagato.<br />
Per cui  laddove il contribuente era proprietario di un fabbricato o terreno, lo Stato era legittimato ad iscrivere infatti ipoteca e se il contribuente era ancora ignaro (visto che si trova all’estero) e quindi ancora non paga, il rischio è che alla fine di questa procedura la sua casa venga venduta all’asta per pagare quelle imposte.<br />
Ora questo rischio è stato notevolmente ridotto in quanto, secondo la Corte Costituzionale, il cittadino residente all’estero dovrà assolutamente essere raggiunto dall’atto fiscale. E chiaro che se poi il cittadino decidesse di non pagare, allora si perverrebbe agli stessi risultati di cui sopra, a meno che non decidesse di proporre ricorso e venisse richiesta la sospensione dell’atto.</p>
<p><strong>DOMANDA: <em>Quali atti fiscali debbono essere notificati nel rispetto della nuova procedura disposta dalla Corte Costituzionale?</em></strong><br />
Tutti gli atti cosiddetti impositivi debbono soggiacere a questa nuova procedura. Per atti impositivi si intendono quegli atti fiscali di cui abbiamo già parlato più sopra.<br />
Il mancato rispetto di questa procedura significa che l’atto fiscale in questione va doverosamente dichiarato nullo con la conseguenza che vengono meno tutti gli effetti legati allo stesso, fino alla vendita all’asta che eventualmente ci fosse già stata.<br />
Chiaramente per ottenere questo risultato della dichiarazione di nullità dell’atto notificato irritualmente (ovvero senza il rispetto della procedura come più sopra descritta) è necessario impugnare, con l’assistenza di un commercialista o di un avvocato, dinanzi al giudice (detta Commissione Tributaria) l’atto fiscale chiedendone appunto il riconoscimento della nullità.</p>
<p><strong>DOMANDA: <em>Può indicare gli atti fiscali di maggiore interesse per gli italiani all’estero?</em></strong><br />
Tra tutti gli atti fiscali che potrebbero essere notificati agli italiani all’estero, senza dubbio quelli più probabili, e quindi di maggiore interesse,  sono l’accertamento di redditi che non sono stati spontaneamente riportati nella dichiarazione dei redditi e la cartella di pagamento che riporta somme che potrebbero essere in realtà state già richieste al cittadino attraverso il precedente accertamento.<br />
In entrambi i casi, come già detto, bisogna prestare estrema attenzione non solo al contenuto ma anche alla data in cui tali atti vengono ricevuti, perché da quel giorno decorrono i 60 giorni a disposizione per procedere al pagamento di quanto richiesto o, in alternativa, alla impugnazione con ricorso dinanzi al giudice tributario (detta Commissione Tributaria).</p>
<p><strong>DOMANDA: <em>In pratica cosa cambia rispetto a prima? Non ho ben chiaro se c’è un risparmio di tempo, soldi o entrambi?</em></strong><br />
Per capire il cambiamento dettato dalla decisione assunta dalla Corte Costituzionale, bisogna considerare i motivi per il quale in precedenza la notifica agli italiani residenti  all’estero era eseguita in modo così sommario limitandosi all’affissione all’albo comunale dell’atto fiscale. Ebbene, in precedenza il legislatore aveva deciso quella procedura limitativa nella notifica, sostanzialmente per due ordini di motivi: la necessità di contenere i costi per lo Stato ed il pensiero comune secondo cui il cittadino che decideva di recarsi all’estero lo faceva anche per non essere assoggettato alle imposte del nostro paese e, di conseguenza, per sottrarsi alle notifiche di carattere fiscale. Da ciò la scelta del legislatore di penalizzarlo con la notifica presso l’ultimo indirizzo in Italia.<br />
Fortunatamente entrambi i motivi sono stati decisamente superati, soprattutto il secondo. E va anche tenuto presente che questo diverso orientamento (di garantire la notifica secondo la stessa procedura vigente per quelle da eseguirsi all’interno del nostro territorio) è stato causato anche da una decisione della Corte di giustizia europea alla quale il nostro paese doveva necessariamente adeguarsi.<br />
La novità sta in questa procedura che potremmo definire più garantista per il cittadino. Insomma non potrà più accedere che il cittadino scopra che lo Stato ha venduta una casa di sua proprietà in Italia perché non aveva pagato le imposte, dopo che è avvenuta la vendita all&#8217;asta.</p>
<p><strong>DOMANDA: <em>Lo Stato o altro Ente locale (come il Comune) come deve dunque eseguire la notifica dell’atto fiscale?</em></strong><br />
La procedura ora stabilita anche per i residenti all&#8217;estero, consiste nel fatto che l&#8217;atto fiscale deve essere spedito per raccomandata postale in qualunque parte del mondo è residente il cittadino italiano, presso l&#8217;indirizzo risultante all&#8217;AIRE.<br />
Determinante quindi, per avere diritto alla notifica, è la corretta iscrizione all’AIRE ovvero che il cittadino residente all’estero vi sia iscritto  e che la residenza lì riportata corrisponda al luogo dove effettivamente vive.<br />
Qualunque altro sistema di notifica dell’atto fiscale o la semplice affissione all’albo comunale del paese dove il cittadino aveva la precedente residenza, sarebbero notifiche illegittime da far valere dinanzi al giudice.</p>
<p><strong>DOMANDA: <em>Quindi non è più necessario avere un contatto con l’Italia?</em></strong><br />
Per quanto sopra detto, è chiaro che ora non è più necessario incaricare un nostro connazionale (in genere il vicino di casa, in Italia) che facesse attenzione agli eventuali atti fiscali che dovessero arrivare presso l’ultimo indirizzo, per evitare che si passasse alla pubblicazione all’albo comunale.<br />
Va però aggiunto che la modifica normativa eseguita in merito dal legislatore ha previsto, in alternativa al fatto di lasciare sulla dichiarazione dei redditi l’indirizzo estero (così che presso quel indirizzo dovrà eseguirsi la notifica), la possibilità di indicare sulla stessa dichiarazione dei redditi un indirizzo (corrispondente) presso cui far notificare gli atti fiscali, o ancora la possibilità di comunicare con specifica raccomandata quel indirizzo in Italia dove far eseguire la notifica.<br />
In genere viene indicato, come corrispondente, il nome e l’indirizzo del commercialista.</p>
<p><strong>DOMANDA: <em>Dottor Grassucci in chiusura vorrei chiederle come mai spesso queste importanti informazioni non arrivano ai destinatari che vivono “oltre confine”?</em></strong><br />
Queste importanti informazioni  forse prima arrivavano con maggiori difficoltà ai nostri concittadini oltre confine. Ora anche grazie ai sistemi informatici ed alla carta stampata e, perché no, anche grazie alle notizie che possono essere filtrate e valorizzate, proprio dal collega commercialista, c&#8217;è senza dubbio una maggiore e più capillare informazione anche per gli italiani all&#8217;estero.<br />
Senza dubbio un primo e più importante punto di riferimento per avere informazioni sulle novità fiscali è rappresentato dal sito dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo <a href="http://www.agenziaentrate.it" target="_blank">www.agenziaentrate.it</a>.</p>
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		<title>LA PAROLA AL NOTAIO</title>
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		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 16:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Alderisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temi di Servizio]]></category>

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		<description><![CDATA[ANTONELLA PICCINETTI , Notaio Oggi stiamo per aprire un&#8217; importante pagina di servizio dedicata ad una materia di comune interesse a molti italiani all&#8217;estero: il testamento. Prima di addentrarci in questo affascinante e complesso argomento, desidero fare a distanza di tre mesi dalla nascita del nostro &#8220;salotto mondiale&#8221; una importante riflessione. Sinceramente mai avrei pensato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.prontofrancesca.it/files/2008/03/antonellapiccinetti.jpg" alt="antonellapiccinetti.jpg" /><br />
<strong>ANTONELLA PICCINETTI</strong> , <em>Notaio</em></p>
<p>Oggi stiamo per aprire un&#8217; importante pagina di servizio dedicata ad una materia di comune interesse a molti italiani all&#8217;estero:  il testamento. Prima di addentrarci in questo affascinante e complesso argomento, desidero fare a distanza di tre mesi dalla nascita del nostro &#8220;salotto mondiale&#8221; una importante riflessione. Sinceramente mai avrei pensato che attraverso la tastiera di un computer saremmo riusciti a raccontare momenti così intensi di emozioni ed in questi giorni rileggendo con attenzione i vostri commenti delle ultime ore mi sono resa conto che ormai stiamo costruendo insieme un solido ponte sentimentale per collegare gli italiani nel mondo. Sono molto felice, soddisfatta ed orgogliosa e ci tengo a farvi sapere che senza la vostra partecipazione tutti i miei sforzi risulterebbero vani. Attraverso la vostra presenza sto trovando di giorno in giorno sempre maggiore entusiasmo per continuare nel mio progetto che sono certa porterà nel tempo ad ancora più solidi e duraturi risultati: grazie di cuore! E&#8217; per me comunque fondamentale continuare a trattare anche i temi di servizio di cui mi sono occupata per anni a Rai International e quindi con immenso piacere do il benvenuto al Notaio <strong>ANTONELLA PICCINETTI</strong>, che con grande disponibilità ha accettato di collaborare al mio blog.</p>
<p><strong>DOMANDA: <em>Notaio Piccinetti, può gentilmente ricordare le materie di competenza di un Notaio? In poche parole quando ci si rivolge solitamente a tale figura professionale e per quali motivi?</em></strong><br />
I Notai sono pubblici ufficiali istituiti per ricevere i contratti tra privati ed i testamenti, conservarne il deposito, rilasciarne copie, certificati ed estratti.<br />
È inoltre concessa ai Notai la facoltà di:</p>
<p>a) sottoscrivere e presentare ricorsi al Tribunale, relativamente a particolari interessi privati meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento, nel caso in cui si renda necessario per la stipula di un atto a cui è stato incaricato dalle stesse parti;</p>
<p>b) ricevere atti notori in materia civile e commerciale</p>
<p>c) ricevere le dichiarazioni di accettazione di eredità, nel caso in cui l’erede voglia preventivamente conoscere le attività e le passività dell’eredità stessa, e gli atti di autorizzazione dei minori al commercio;</p>
<p>d) procedere, a seguito di delega dell’autorità giudiziaria, alla vendita di beni pignorati e divisioni giudiziali.<br />
I Notai esercitano inoltre le altre attribuzioni loro deferite dalle leggi speciali.</p>
<p><strong>DOMANDA: <em>Un argomento di grande interesse per molti italiani all&#8217;estero è quello dell&#8217;eredità e quindi del testamento. Redigere un testamento è un atto obbligatorio o facoltativo?</em></strong><br />
Redigere il testamento è un atto assolutamente facoltativo. Il Codice Civile, infatti, stabilisce che l’eredità si devolve per legge o per testamento. Pertanto non si avrà successione legittima (e cioè a favore del coniuge, dei figli o loro discendenti oppure, in mancanza di questi, a favore degli ascendenti), se non quando manca in tutto o in parte, quella testamentaria.<br />
Il testamento è un atto revocabile, con il quale un soggetto dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutti o parte dei propri beni.</p>
<p><strong>DOMANDA: <em>Quanti tipi di testamento esistono e quali sono le differenze?</em></strong><br />
Esistono tre forme di testamento previste dalla legge:</p>
<p>a) olografo: deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione deve essere apposta alla fine delle disposizioni. La data deve contenere l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno.</p>
<p>b) pubblico: è ricevuto dal Notaio in presenza di due testimoni. Il testatore dichiara la propria volontà al Notaio che la riporta per iscritto e gliene da lettura di fronte ai testimoni. Il testamento deve indicare il luogo, la data di ricevimento e l’ora della sottoscrizione e deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal Notaio.</p>
<p>c) segreto: deve essere sottoscritto alla fine delle disposizioni dal testatore e quindi riposto in un involucro sigillato affinché non possa essere aperto senza rottura od alterazione.<br />
Il testatore quindi, in presenza di due testimoni, consegna personalmente al Notaio l’involucro sigillato, dichiarando che contiene il suo testamento.</p>
<p><strong>DOMANDA: <em>In base a quale criterio si dobrebbe scegliere un testamento rispetto ad un altro?</em></strong><br />
Innanzitutto il testamento pubblico e quello segreto, vantano una maggiore sicurezza di conservazione e riservatezza del contenuto rispetto a quello olografo, proprio perché conservati dal Notaio. Inoltre, visto che la legge riserva a favore del coniuge, dei figli e degli ascendenti, una quota di eredità, il testamento pubblico offre la possibilità di ricevere una “consulenza” da parte del Notaio, volta a non pregiudicare tale quota che, se violata, comporterebbe l’impugnazione del testamento.</p>
<p><strong>DOMANDA: <em>In conclusione un consiglio per chi vivendo all&#8217;estero e quindi lontano dall&#8217;Italia desidera tutelarsi ai fini di un&#8217;eredità?</em></strong><br />
Sicuramente il primo consiglio è quello di mantenere i contatti con la famiglia di origine, in modo da venire a conoscenza dell’eventuale scomparsa di un familiare. Importante è anche conoscere l’esatta consistenza del patrimonio che, in caso di decesso, si trasmette agli eredi, conoscenza alla quale si può certamente giungere anche attraverso l’ausilio di un Notaio del luogo di residenza del defunto. Qualora il residente all’estero non fosse compreso nella divisione ereditaria, richiederne giustificazione agli eredi, anche chiedendo di prendere visione del testamento. Si precisa che i figli, ed i loro discendenti, hanno comunque diritto ad una quota.</p>
<p>Io ringrazio il Notaio <strong>ANTONELLA PICCINETTI</strong> per la chiarezza con la quale ha risposto alle mie domande e vi invito a porre i vostri quesiti in materia notarile, ai quali verrà data prossimamente una risposta. Siete tutti cortesemente invitati a rimanere in tema per potere usufruire al meglio della possibilità offerta a chi necessità di chiarimenti in materia. Grazie per la collaborazione!</p>
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		<title>IL CODICE FISCALE</title>
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		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 19:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Alderisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temi di Servizio]]></category>

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		<description><![CDATA[DOTT. FRANCESCO RUSSO, Dirigente dell&#8217;Agenzia delle Entrate Per prima cosa desidero darvi un abbraccio fortissimo per l&#8217;affetto e la solidarietà che mi avete dimostrato attraverso quello che avete scritto in questi giorni nei vostri commenti. Ho sempre pensato che la sincerità sia un segno di grande rispetto e di conseguenza non potevo non esternarvi una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://www.prontofrancesca.it/files/2008/03/frusso3.jpg" title="frusso3.jpg"><img src="http://www.prontofrancesca.it/files/2008/03/frusso3.jpg" alt="frusso3.jpg" /></a><strong> </strong></p>
<p><strong>DOTT. FRANCESCO RUSSO, Dirigente dell&#8217;Agenzia delle Entrate</strong></p>
<p>Per prima cosa desidero darvi un abbraccio fortissimo per l&#8217;affetto e la solidarietà che mi avete dimostrato attraverso quello che avete scritto in questi giorni nei vostri commenti. Ho sempre pensato che la sincerità sia un segno di grande rispetto e di conseguenza non  potevo non esternarvi una certa malinconia che qualche giorno fa ha &#8220;bussato&#8221; alla mia porta. State sereni: il sole è tornato a splendere (non solo meteorologicamente parlando) ed un attimo di pausa di riflessione mi ha dato ancora di più la consapevolezza di quanto il nostro &#8220;salotto mondiale&#8221; stia diventando giorno dopo giorno un vero e proprio ponte sentimentale attraverso il quale dare voce ai nostri pensieri più intimi, ma anche un preziosissimo strumento di confronto e  crescita.  Per indole non sono stata mai una piagnucolona, anzi piuttosto una guerriera e mi dispiace che qualcuno possa avere interpretato il mio confessarvi che mi manca lo studio televisivo come un segno di debolezza. Al contrario ho sempre pensato che esternare le proprie emozioni sia un segno di forza, non credete? Colgo l&#8217;occasione per dare il benvenuto a tanti nuovi nomi che ho letto in questi giorni nel blog; sono molto felice perché  dal primo giorno in cui è partito il mio progetto telematico ho pensato che più saremo più  i temi di discussione proposti verranno presi in considerazione, soprattutto quando tratteremo argomenti ancora più impegnativi. Oggi vorrei rispondere ad una interessante domanda di servizio riguardo l&#8217;ottenimento del codice fiscale. Per l&#8217;occasione ho contattato nuovamente il <strong>DOTT.</strong> <strong>FRANCESCO RUSSO</strong>, Dirigente dell&#8217; Agenzie delle Entrate che a titolo personale ha accettato la mia intervista.</p>
<p><strong>DOMANDA: <em>Dott. Russo, qualche giorno fa e&#8217; arrivata sul mio blog una domanda da parte di Maurizio che vive ad Atlanta negli Stati Uniti e  scrive:&#8221;Ho una domanda a cui forse tu o qualcuno degli altri Italiani residenti negli USA potra&#8217; dare risposta. Ho la necessità di richiedere il Codice Fiscale per i miei tre figli (nati qui negli USA e quindi cittadini sia USA che Italiani) e per mia moglie che e&#8217;  cittadina USA. In Italia lo richiederei all&#8217;Agenzia delle Entrate, ma qui negli USA  e&#8217; vero che posso richiederlo al Consolato? E se e&#8217;  cosi&#8217;, a quale ufficio devo rivolgermi? Grazie e un caro saluto a tutti i connazionali.&#8221;</em></strong></p>
<p>Si è vero. In Italia il codice fiscale può essere richiesto a qualsiasi Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, ma all’estero lo si può richiedere al Consolato italiano. È sufficiente esibire un valido documento di riconoscimento e compilare il modulo disponibile presso la sede del Consolato.I Consolati sono collegati direttamente con l’Anagrafe tributaria per cui il rilascio è “a vista”.L’ufficio informazioni o pubbliche relazioni del Consolato saprà indicare al nostro connazionale a quale ufficio rivolgersi.</p>
<p><strong>DOMANDA: <em> Sempre nel blog e&#8217; stato suggerito a Maurizio di consultare il sito internet  <a href="http://www.codicefiscale.com/">www.codicefiscale.com</a> vorrei  chiederle se si tratta di una procedura consigliabile e se  e&#8217; legale reperire in questo modo il proprio codice fiscale?</em></strong></p>
<p>Purtroppo devo informare i nostri lettori che l’utilizzo di questi programmi è un grave errore per due motivi:</p>
<p>- i programmi disponibili non hanno memoria dei codici fiscali già attribuiti e quindi possono generare duplicazioni;</p>
<p>- un codice fiscale per essere valido deve essere registrato negli archivi dell’Anagrafe Tributaria gestiti dall’Agenzia delle Entrate.Inoltre, il codice fiscale autentico presenta sul retro una banda magnetica su cui sono registrate determinate informazioni.</p>
<p><strong>DOMANDA: <em> A questo punto vorrei che Lei ricordasse  a cosa serve esattamente il codice fiscale, facendo un riferimento particolare all&#8217; utilita&#8217; che riveste per gli italiani all&#8217;estero</em>.</strong></p>
<p>Il codice fiscale è indispensabile per i residenti in Italia: per i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, per l’assistenza sanitaria, i rapporti di affari e così via.                                                                                                                                                         Per gli italiani all’estero il codice fiscale serve solo se questi hanno rapporti di natura patrimoniale con l’Italia, quale per esempio ricevere una pensione dall’Italia, possedere un immobile in Italia, entrare in possesso di una eredità ed altro.</p>
<p><strong>DOMANDA: <em> Mi tolga una curiosita&#8217; esiste ancora il &#8220;famoso&#8221; cartellino rigido con sopra stampato il codice fiscale?</em></strong></p>
<p>Si, il cartellino plastificato esiste ancora però i Consolati, come anche gli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate in Italia, non sono in grado di consegnarlo “a vista” per cui al richiedente viene rilasciato un certificato di attribuzione del codice fiscale e, successivamente, gli verrà recapitato per posta al domicilio dichiarato, il tesserino plastificato con i propri dati anagrafici ed il codice fiscale.Recentemente il tesserino plastificato è stato modificato nei colori ed in più oltre al logo della Repubblica Italiana mostra il logo dell’Agenzia delle Entrate ed il Tricolore della nostra bandiera.Per agevolare i non vedenti alcuni dati del tesserino sono riportati anche in caratteri Braille.</p>
<p>Io ringrazio il <strong>Dott. FRANCESCO RUSSO</strong> per la cortese disponibilità e per le risposte forniteci e vi ricordo che per saperne di più potete consultare il sito <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/connect/Nsi/">www.agenziaentrate.gov.it</a>                                                                                                    Vi informo che risponderemo prossimamente ad eventuali altri vostri quesiti su argomenti di competenza dell&#8217;Agenzia delle Entrate, pertanto siete tutti gentilmente invitati a rimanere in tema. Grazie!</p>
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