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	<title>ProntoFrancesca.it &#187; S.O.S. Pensioni</title>
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		<title>S.O.S. PENSIONI- Le Risposte</title>
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		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 09:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Alderisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[S.O.S. Pensioni]]></category>

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		<description><![CDATA[DOTT.SSA BRIGIDA PARISI Funzionario INPS &#8211; Servizio Pagamento Pensioni all’Estero Oggi le porte del nostro grande &#8220;Salotto Mondiale&#8221; aprono nuovamente ai temi di servizio ed alle tante domande in materia pensionistica che molti lettori inviano alla cortese attenzione della Dott.ssa BRIGIDA PARISI, Funzionario Inps, Servizio Pagamento Pensioni all’Estero, che con grande disponibilità continua a mettere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.prontofrancesca.it/files/2008/10/sospensione.jpg" alt="" /></p>
<p><strong>DOTT.SSA BRIGIDA PARISI</strong><br />
Funzionario INPS &#8211; Servizio Pagamento Pensioni all’Estero</p>
<p>Oggi le porte del nostro grande &#8220;Salotto Mondiale&#8221; aprono nuovamente ai temi di servizio ed alle tante domande in materia pensionistica che molti lettori inviano alla cortese attenzione della<strong> Dott.ssa BRIGIDA PARISI,</strong> Funzionario Inps, Servizio Pagamento Pensioni all’Estero, che con grande disponibilità continua a mettere a disposizione di voi tutti la sua competenza. Durante i mesi di pausa estiva sono arrivate varie e-mail anche dall&#8217;Italia a conferma di quanto ormai ProntoFrancesca sia stato indicizzato da google e sia facilmente rintracciabile da chi è alla ricerca di informazioni sui temi di servizio dedicati agli Italiani all&#8217;estero. Considerato che l&#8217;elaborazione delle risposte che troverete qui sotto, ha necessitato tempo e ricerche, vi chiedo cortesemente nei prossimi giorni  di rimanere in tema e non divagare in altri argomenti personali, saluti, aggiornamenti metereologici ed auguri vari, per dare la possibilità a tutti gli interessati di potere rivolgere eventuali nuovi quesiti alla Dott.ssa <strong>BRIGIDA PARISI</strong>. Certa che comprenderete la mia richiesta ed avrete la pazienza di attendere qualche giorno fino a quando non scriverò una nuova pagina per dialogare tutti insieme, vi segnalo il sito internet <a href="http://www.inps.it" target="_blank">www.inps.it</a> all’interno del quale potrete trovare molte informazioni utili in materia pensioni.</p>
<p><strong>Siete come sempre invitati per motivi di riservatezza a non scrivere indirizzi e-mail e numeri telefonici nei vostri commenti.</strong></p>
<p>Un caro saluto ed a presto!<br />
<br/><br/><br />
<strong>DOMANDA: scrive TERESA COPPOLA da Caracas- Venezuela<br />
<em>Ciao Francesca e passato tanto tempo che non potete immaginare l&#8217;allegria rivederla un altra volta che ci porta a noi tutti gli Italiani che siamo per tutto il mondo. Lei ci avvicina alla nostra Italia che sempre portiamo nel cuore. Vorrei farle una domanda e non so a chi devo dirigermi per potere sapere qualche cosa.<br />
Io ho ricevuto la pensione dall&#8217;Italia perchè io ho lavorato in Italia 4 anni dopo sono venuta al Venezuela e ho lavorato piu di 25 anni qui adesso sono pensionata da circa 4 anni e cosi ho fotto la domanda al patronato dopo un anno ho ricevuto la penzione dall&#8217; Italia però ho solo ricevuto 32 euro al mese non so il perchè le altre persone ricevono come aiuta minimo 100 euro al mese. Io ho lavorato ai coltivatori diretti nel mio paese Castelgrande provincia di Potenza. Cosi francesca se lei e tutti quelli che lavorano con lei potete fare qualcosa mi fate sapere cosa devo fare io dal Venezuela.</em></strong><br />
La pensione della Sig.ra Coppola ha decorrenza dal  primo gennaio 2008. Dal 1.02.1995 la normativa stabilisce che per evere diritto all&#8217;integrazione al trattamento minimo, occorre avere versato in Italia almeno 10 anni di contributi effettivi, mentre a favore della Sig.ra risultano accreditate solamente 208 settimane (circa 4 anni).<br />
Purtroppo la pensionata,  non può richiedere al momento nemmeno la maggiorazione sociale sociale, per la quale sono richiesti limiti di età più elevati rispetto alla sua età anagrafica.<br />
<br/><br />
<strong>DOMANDA: scrive GINA LIPPIS da New York, Stati Uniti<br />
<em>Ciao Francesca, ho mandato un e-mail tanto tempo fa’ ma non ho mai avuto risposta. Nel mese di febbraio ho ricevuto la mia pensione italiana decurtata di 140 $.<br />
Siccome sul foglio non viene mai spiegato niente, l’ammontare in euro, il cambio etc. ho chiesto spiegazione e all’INPS e alla banca e infine all’INPS di Palermo, ho mandato loro ben tre e-mail, ho telefonato ripetutamente ma da quelle parti nessuno mai che risponde al telefono. La banca mi ha detto semplicemente che la pensione era stata decurtata da dicembre a gennaio di 14 euro. Ma le pensioni non dovrebbero aumentare ogni anno con il costo della vita?<br />
Non so’ se ti ricordi di me, sono la donna sopravvissuta all&#8217;11 settembre. Ci siamo gia’ sentite in una tua trasmissione.</em></strong><br />
All&#8217;inizio di ogni anno viene attribuita su tutte le pensioni con la rata del mese di gennaio, la perequazione automatica, in attuazione del decreto emanato dal Ministro dell&#8217;Economia e delle Finanze il 20 novembre 2008 e pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 290 del 12 dicembre 2008.<br />
Per il 2009 l&#8217;aumento attribuito sulle pensioni è stato fissato nella misura del 3,3%. Per effetto di questo aumento sulla rata  della pensione di  gennaio è stato pagato un conguaglio positivo. Dal mese di febbraio le è stato corrisposto l&#8217;importo di pensione effettivamente spettantele, al netto di ogni conguaglio.<br />
<br/><br />
<strong>DOMANDA : scrive ANTONIO BASILE da CIPRO<br />
<em>Sono un pensionato INPDAP residente a Cipro.  Gradirei sapere se, per la esenzione da imposta,onde evitare la doppia tassazione a Cipro, posso adoperare il modulo EP  I/1, scaricato dal sito INPS, cancellando e modificando l&#8217;indicazione dell&#8217;ente erogatore da  &#8220;INPS &#8221; a &#8220;INPDAP&#8221; e relativo indirizzo .Oppure  sono necessarie altre modalita`?</em></strong><br />
Il modello presente sul sito dell&#8217;INPS è un modello predisposto dalla Agenzia delle Entrate, &#8221; adattato&#8221;  e reso&#8221; funzionale&#8221; per i pensionati INPS.<br />
Occorre sottolineare comunque che gli elementi che devono essere  comunicati e certificati ( punto 4 ) nella richiesta di detassazione  da presentare all&#8217;Ente erogatore della pensione sono:<br />
i dati anagrafici completi del richiedente;<br />
i dati  identificativi della pensione;<br />
la residenza estera del richiedente;<br />
l&#8217;attestazione della residenza fiscale da parte delle competenti autorità  fiscali estere, con l&#8217;indicazione della relativa decorrenza.<br />
<br/><br />
<strong>DOMANDA: scrive GIANNI da Bostonia- Stati Uniti<br />
<em>Chiesi al Consolato d’Italia se le pensioni INPS, a fini fiscali si devono dichiarare . Mi fu detto che per accordi bilaterali, sia in Italia che negli USA sono esenti da tasse.<br />
Cortesemente potreppe chiarire?</em></strong><br />
Le norme generali, concernenti gli aspetti fiscali delle pensioni corrisposte a beneficiari residenti all’estero, prevedono che :<br />
L’INPS, in qualità di sostituto di imposta, sottopone a tassazione anche le pensioni corrisposte  ai residenti all’estero.<br />
Il pensionato residente all’estero, è sottoposto allo stesso regime fiscale del pensionato residente in Italia.<br />
Nei casi in cui i pensionati  si trovino a pagare le imposte sia in Italia, dove viene appunto effettuata la trattenuta “alla fonte”, sia all’estero, è possibile usufruire delle Convenzioni per evitare  la doppia imposizione fiscale.<br />
Ciò  avviene sulla base di appositi  accordi internazionali bilaterali- “Convenzioni per evitare la doppia imposizione fiscale”- stipulati tra l’Italia e numerosi Paesi esteri,  che individuano la misura e  quale dei due stati (quello di erogazione o quello di residenza) debba esercitare la tassazione sulla pensione.<br />
Gran parte delle Convenzioni stipulate dallo Stato Italiano prevedono che le pensioni erogate dall’INPS siano assoggettate a tassazione esclusivamente nel Paese di residenza del titolare , con esenzione dalla tassazione in Italia ( rientra in questa casistica la convenzione con gli USA).<br />
La detassazione è applicabile a richiesta dell’interessato,  tramite la compilazione del  MOD. EP/I (disponibile in 4 lingue su <a href="http://www.inps.it" target="_blank">www.inps.it</a>, modulistica on line) che deve essere vistato dall’autorità fiscale del Paese di residenza  e  presentato alla Sede Inps  che gestisce la pensione. La Sede provvederà a rimborsare le imposte  già trattenute  nell’anno in corso e a detassare la pensione.<br />
Per le imposte pagate, relative a periodi precedenti la data di presentazione della domanda di detassazione, il pensionato può presentare istanza di rimborso, entro il termine di 48 mesi dalla data in cui l&#8217;imposta è stata prelevata, al Centro Operativo delle Entrate di Pescare &#8211; Via Rio Sparto, 21- 65100 Pescara.<br />
<br/><br />
<strong>DOMANDA: scrive LINA da Aprilia- Italia<br />
<em>Ciao Francesca,<br />
Mi chiamo Lina e ho trovato il tuo sito navignado in internet alla ricerca di informazioni che mi interessno molto sull’eventuale trasferimento della pensione italiana in Australia; non sono stata molto fortunata fino adesso; spero di aver trovato il posto giusto questa volta.<br />
Sul tuo blog ho avuto modo di conoscere la Dott.ssa Parisi che si occupa dei pagamenti all’estero delle pensioni italiane. Ti spiego cercando di essere più breve possibile.<br />
Io vivo in Italia da molti anni ma ho la doppia cittadinanza: italiana ed australiana; mio marito è in pensione; i miei figli stanno avviando le pratiche per prendere la cittadinanza australiana per discendenza. Stiamo valutando l’eventualità di trasferirci in Australia nella speranza di un futuro migliore per i figli (io sono la più scettica nonostante sia australiana e conosco bene le lingua inglese… temo i cambiamenti alla mia età.. 58 anni e mio marito 69). Comunque penso che andremo, mio marito ed io, per un paio di mesi per come si sul dire… vedere che aria tira… i figli verranno con noi ma per un periodo più breve.<br />
La femmina ha 35 anni ed è sorda dalla nascita (riceve la pensione); lavorava nel campo dell’informatica ma è in cassa integrazione.. è diplomata.. ha diversi attestati in informatica e ha sostenuto 12 esami di ingegneria informatica.<br />
Il maschio ha 32 anni e fa il conducente di autobus a Roma. (è diplomato).<br />
La mia domanda è: la pensione di mio marito verrebbe tassata due volte. In Italia e poi in Australia? Oppure riceverebbe la pensione lorda che poi verrebbe tassata in Australia?<br />
Mia figlia perderebbe la pensione di invalidità trasferendosi in Australia? Che agevolazioni avrebbe in Australia.<br />
Ti ringrazio anticipatamente se potrai aiutarmi ad avere le idee un pò più chiare… ho una tale confusione in testa.. e una fifa al pensiero di trasferirmi anche se ho anche una nostalgia dei luoghi dell’infanzia e per le persone che conosco.</em></strong><br />
Per richiedere il trasferimento del pagamento delle pensioni dall&#8217;Italia in Australia,  gli adempimenti da effettuare  sono molto semplici e li riepilogo brevemente:<br />
occorre fare pervenire alla Sede dell&#8217;Inps territorialmente competente una domanda nella quale si specificano i seguenti punti:<br />
1. l&#8217;indirizzo estero di residenza;<br />
la modalità di pagamento scelta tenendo conto che l&#8217;Istituto privilegia in assoluto la modalità di pagamento con accredito su conto corrente;<br />
comunicare il numero di conto e il codice swift, nonchè i dati della banca presso la quale viene aperto il medesimo.<br />
2. per quanto riguarda l&#8217;assegno di invalidità della figlia, poichè trattasi di una prestazione avente carattere assistenziale,  il diritto  si esaurisce<br />
con il trasferimento della residenza all&#8217;estero;<br />
3. per quanto riguarda la tassazione della pensione, con l&#8217;Australia e con molti Paesi esteri esiste una convenzione per la detassazione della<br />
pensione; ciò sta a significare che se la pensione italiana viene dichiarata in Australia, il beneficiario potrà chiedere all&#8217;Italia/Inps di non tassarla<br />
alla fonte e quindi non ci si troverà nella situazione di pagare due volte le tasse sullo stesso cespite;<br />
4. per quello che riguarda le prestazioni assistenziali erogate dal governo australiano, informazioni possono però essere chieste all&#8217;ente<br />
australiano ai seguenti indirizzi:<br />
Centrelink Internaional Services&#8211; GPO BOX 273-7001 HOBART- http://www.centrelink.gov.au/<br />
Centrelinlk &#8211; Commonwealth Department of family and Community Services- htpp://www.facs.gov.au/<br />
<br/><br />
<strong>DOMANDA: scrive SALVATORE dall&#8217;Italia<br />
<em>Mi chiamo Salvatore,sono un pensionato INPS pensione di anzianità, mi piace L&#8217;Austria e mi vorrei trasferire in considerazione anche del fatto che in Austria risparmierei molto  sulla ritenuta IRPEF inquanto li&#8217; pagherei meno tasse è cosi?</em></strong><br />
Con l&#8217;Austria esiste una convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale sulla pensione.<br />
Le modalità, le aliquote  e i cespiti da tassare in Austria  sono disciplinati dalla  normativa emanata dalla competente autorità fiscale locale , alla quale vanno richiesti tutti i chiarimenti in merito a quanto sopra evidenziato.<br />
<br/><br />
<strong>DOMANDA: scrive LAURA dall&#8217;Italia<br />
<em>Vi disturbo per chiedervi una consulenza sul mio caso, spero la mia domanda sia coerente con i servizi da voi gentilmente forniti.<br />
Dal 2000 al 2005 ho lavorato nei Paesi Bassi in un call center con un contratto da 24 ore settimanali. Nel 2005 sono rientrata in Italia ed ho continuato a lavorare per lo stesso datore di lavoro per via telematica per un altro anno (mantenendo il contratto invariato). Durante la mia permanenza all&#8217;estero, il mio domicilio e la mia residenza sono sempre rimasti in Italia.<br />
Ora, i miei dubbi sono due:<br />
1) Avendo percepito 4 o 5 mensilita&#8217; dall&#8217;Olanda e 3 dall&#8217;Italia, nel 2006 avrei dovuto effettuare un conguaglio? Preciso che i redditi in questione sono bassi (1000 euro circa a mensilita&#8217; per quello olandese, 1100 per quello italiano). Volevo capire se rischio qualche sanzione, in quanto i nuovi datori di lavoro italiani al tempo mi dissero che fare il conguaglio non era necessario perche&#8217; l altro reddito proveniva dall&#8217;estero;<br />
2) Esiste un modo per recuperare i miei 5 anni di lavoro all&#8217;estero a fini pensionistici?<br />
Vi ringrazio sin d&#8217;ora per l&#8217;attenzione, e mi scuso per la scarsa tecnicita&#8217; del linguaggio ma purtroppo non sono molto familiare con gli argomenti trattati.</em></strong><br />
Per quello che riguarda la tassazione dei compensi percepiti le consiglio di rivolgersi all&#8217;Agenzia delle Entrate, competente in materia;<br />
per ciò che riguarda &#8221; il recupero dei contributi all&#8217;estero &#8221; non ci sono problemi, in quanto in applicazione dei  regolamenti comunitari di sicurezza sociale, questi contributi verranno considerati utili ai fini della &#8221; totalizzazione &#8221; dei periodi assicurativi  da lei compiuti, cioè se ne terrà conto ai fini del diritto come se lei avesse lavorato in Italia. Nel momento che lei andrà in pensione dovrà comunicare di avere lavorato all&#8217;estero e per i periodi lavorati in Olanda l&#8217;Ente estero le liquiderà una prestazione in base ai contributi versati.<br />
<br/><br />
<strong>DOMANDA: scrive DEBORA CRISTOFALI dall&#8217;Italia<br />
<em>Salve, navigando in internet ho letto il vostro bel sito e volevo complimentarvi col servizio che fate per tante persone bisognose di aiuto e chiarimenti&#8230;io vi scrivo per una cosa un po&#8217; particolare, mio padre ha lavorato più di 10anni in brasile (dal 58 al 69) e pochi mesi fa dopo anni di richieste finalmente l&#8217;INSS brasiliana ha riconosciuto il suo diritto ad una piccola pensione di vecchiaia per gli anni lavorati là&#8230; ora stiamo eprfezionando al pratica mandando una serie di documenti (certificato di stato in vita, ed altri) tradotti in portoghese&#8230;una domanda a cui nessuno per ora ci ha risposto è questa: sarebbe possibile far versare dall&#8217;INSS Brasiliana i soldi della pensione di mio padre direttamente su un conto bancario in Italia?<br />
Diversamente potremmo chiedere ad un parente di incassare lui i soldi là e poi versarli in italia con un bonifico ma ci dicono che il Brasile trattiene bel il 25% di tasse? Oppure ar prendere un aereo per il Brasile a mio padre (ma è piuttosto anziano e l&#8217;idea di un viaggio intercontinetale non gli aggrada del tutto) per fargli ritirare i soldi, ma poi avere tutti gli anni il problema per ritirae le nuove somme versate&#8230; So che do solito parlate in Inps italiana e di pensioni italiane versate all&#8217;estero, ma io veramente non so più a chi chiedere!<br />
potete aiutarmi o indicarmi qualcuno che parli l&#8217;italiano e che possa aiutarci a capire? Ho letto sul vostro sito anche che la sede di FORLI&#8217; sarebbe la sede specializzata per il Brasile?</em></strong><br />
La Sede dI Forlì è polo di riferimento per la liquidazione delle prestazioni INPS  a residenti in Brasile.<br />
Il problema che lei ci pone è stato più volte sollecitato da residenti in Italia, percettori di pensioni brasiliane, ma al momento  non sembra  che l&#8217;Ente estero abbia  ancora chiarito la  modalità di pagamento di queste pensioni.<br />
L&#8217;unico consiglio che posso darle è di tentare di contattare l&#8217;Ente brasiliano o di rivolgersi ad uno dei tanti Enti di Patronato presenti in Brasile dei quali potrà trovare i riferimenti sul sito dell&#8217;INPS                www.inps.it<br />
con il seguente percorso:<br />
panorama internazionale,<br />
le convenzioni internazionali,<br />
indirizzi utili,<br />
indirizzi delle istituzioni previdenziali estere, indirizzi web delle istituzioni previdenziali estere,<br />
indirizzi dei patronati all&#8217;estero.<br />
<br/><br />
<strong>DOMANDA: scrive NATALI dall&#8217;Italia<br />
<em>Ciao Francesca, mio marito ha lavorato in Germania dal 04/09/67 al 19/10/67, gli riconoscono DM 1.175,19 ma non vogliono rimborasare questi soldi. Hanno scritto che li metteranno nelle casse dell&#8217;INPS.<br />
Siccome mio marito ha compiuto 65 anni il 9/08/09 e prende la pensione della svizzera dal 01/09 c.m. e non si sa se prendera la pensione di vecchiaia in Italia perché ha il minimo dei contributi cosa mi consigli di fare, istanza di rimborso?</em></strong><br />
I regolamenti comunitari non prevedono il rimborso dei contributi versati fra  Stati convenzionati.<br />
Prevedono invece, che uno Stato che eroga la pensione, in questo caso la Svizzera, che ha liquidato la pensione a  suo marito,  prenda in carico anche i periodi contributivi maturati in  Germania o altro Stato della U.E., se inferiori all&#8217;anno.</p>
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		<title>S.O.S. PENSIONI- Le Risposte</title>
		<link>http://www.prontofrancesca.it/2009/04/30/sos-pensioni-le-risposte-4/</link>
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		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 09:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Alderisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[S.O.S. Pensioni]]></category>

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		<description><![CDATA[DOTT.SSA BRIGIDA PARISI Funzionario INPS &#8211; Servizio Pagamento Pensioni all’Estero Un carissimo bentrovato a tutti ed un grazie veramente sincero per la costante e vivace partecipazione attraverso la quale quotidianamente mantenete vive le pagine di ProntoFrancesca. Oggi aprirò nuovamente una pagina del blog dedicata ad un importante tema di servizio, quello delle Pensioni, introducendo nel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.prontofrancesca.it/files/2008/10/sospensione.jpg" alt="" /><br />
<strong>DOTT.SSA BRIGIDA PARISI</strong><br />
Funzionario INPS &#8211; Servizio Pagamento Pensioni all’Estero</p>
<p>Un carissimo bentrovato a tutti ed un grazie veramente sincero per la costante e vivace partecipazione attraverso la quale quotidianamente mantenete vive le pagine di ProntoFrancesca. Oggi aprirò nuovamente una pagina del blog dedicata ad un importante tema di servizio, quello delle Pensioni, introducendo nel nostro ormai sempre più grande &#8220;Salotto Mondiale&#8221; una carissima amica, la <strong>Dott.ssa BRIGIDA PARISI, Funzionario Inps, Servizio Pagamento Pensioni all’Estero</strong>, che con grande disponibilità e competenza continua a rispondere alle vostre domande. Con l&#8217;occasione vi anticipo che lascerò questo tema in home-page per qualche giorno e lo farò eccezionalmente per il fine settimana, poichè approfittando del ponte del primo maggio partirò per una breve vacanza. Al mio rientro poi vi racconterò un po di &#8220;cosette&#8221;, per ora ancora un po di pazienza&#8230;</p>
<p>Prima di salutarvi vi chiedo la cortesia di rimanere in tema nei prossimi giorni e non divagare in altri argomenti, per dare la possibilità a tutti di potere rivolgere eventuali nuovi quesiti e come sempre vi segnalo il sito internet <a href="http://www.inps.it" target="_blank">www.inps.it</a> all’interno del quale potrete trovare molte informazioni utili in materia pensioni.</p>
<p><strong>Siete cortesemente invitati per motivi di riservatezza a non scrivere indirizzi e-mail e numeri telefonici nei vostri commenti.</strong></p>
<p>Un abbraccio grande ed un buon fine settimana a tutti!<br />
<br/><br/><br />
<strong>DOMANDA: scrive TADDEO SCALICI dalla Florida- Stati Uniti<br />
<em>Il mio caso e’ questo: gia’ percepisco la pensione americana (Social Security) perche’ ho 64 anni compiuti e quindi ho voluto anticipare anziche’ aspettare 65 anni ecc…ecc.. Ma io ho lavorato in Italia per circa 22 anni dal 1964 al 1984 e poi ho versato dal 188/89 perche’ ero ritornato in Italia ed ho lavorato per 11 mesi, insomma almeno dovrebbero essere di anni 21. Ora chiedo sempre se posso conguagliare la mia pensione americana con quella italiana perche’ ritengo che con un conguaglio (anni lavorati in Italia ed anni lavorati in Florida,USA)  perchè ho iniziato a versare USA nel 1985. Dovro’ aspettare che compio i 65 anni o a giugno incomincio a presentare la domanda di pensione minima italiana senza conguaglio o con il conguaglio?Dal mese di Aprile di quest’anno io saro’ in Italia e mi fermero’ se Dio vuole in Sicilia. </em></strong><br />
Dalle notizie fornite dal Sig. Scalici, sulla base dei 22 anni di contribuzione in Italia dal 1964 al 1984, egli potrebbe avere diritto dall&#8217;Italia ,  alla liquidazione di una pensione autonoma ( liquidata cioè  con i soli contributi italiani ). Se ciò non fosse possibile, poichè non è stato possibile verificare l&#8217;estratto contributivo dell&#8217;assicurato, egli potrà  totalizzare (sommare)  i contributi versati in italia, con quelli versati negli USA e ricevere la liquidazione della pensione italiana in pro-rata. Infatti, quando il diritto alla pensione si raggiunge con la totalizzazione dei contributi, il calcolo viene effettuato in &#8220;pro-rata&#8221;, cioè in proporzione ai periodi assicurativi maturati nel Paese che liquida la pensione.</p>
<p><strong>DOMANDA: scrive ADRIANA da Buenos Aires- Argentina<br />
<em>Ho domandato parecchie volte sul tema della PARAMETRAZIONE, sará possibile avere qualche risposta giacché è denaro che si gli toglie ai pensionati con un decreto e chiarire se questo decreto è d’accordo ai principi stabiliti nella costituzione italiana?</em></strong><br />
I pagamenti in Argentina vengono disposti in Euro, tramite il Banco Itau. Il 60% dei pensionati sceglie di incassare la pensione  in pesos o in dollari USA. Il restante 40% preferisce incassare in euro.I pensionati riscuotono la pensione &#8220;franco spese&#8221;, non debbono cioè pagare alcuna commissione  alla corrispondente estera.<br />
Nel caso ciò dovesse avvenire debbono inviare copia della ricevuta,  attestante le commissioni bancarie pagate, all&#8217;Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, Via Elio Chianesi,110/D- 00128 ROMA, per chiedere il rimborso delle stesse.</p>
<p><strong>DOMANDA: scrive ADELE da Playa da Carmen- Messico<br />
<em>Vorrei ricevere una chiarificazione riguardo la pensione di reversibilita che ricevo dall italia:  pur non residendo nel paese da otre 5 anni, sono obbligata a pagare le trattenute fiscali, che regolarmente mi vengono fatte o posso in qualche modo, visto che non beneficio di nessun servizio dall ‘italia, evitare che mi vengano fatte??Se si in che maniera posso raggiungere l&#8217;obiettivo che mi paghino la pensione al netto?</em></strong></p>
<p>Se la signora dichiara la pensione italiana anche in Messico e sulla stessa paga le tasse anche nel Paese di residenza, potrà chiedere all&#8217;Inps la detassazione della pensione.<br />
L&#8217;Inps, in qualità di sostituto d&#8217;imposta, deve sottoporre a tassazione anche i trattamenti pensionistici corrisposti ai residenti all&#8217;estero. Pertanto, sono state stipulate apposite convenzioni per evitare la doppia imposizione fiscale, che prevedono, in linea generale, la tassazione nel solo Paese di residenza.<br />
Coloro che risiedono negli Stati in cui sono in vigore tali convenzioni, per evitare una doppia tassazione sulla propria pensione, possono chiedere la detassazione in Italia, utilizzando il modello MOD.EP I, disponibile in quattro lingue presso il sito <a href="http://www.inps.it" target="_blank">www.inps.it</a>, nella sezione moduli, che deve essere vistato dall&#8217;Autorità fiscale del Paese di residenza e, quindi, inviato alla sede dell&#8217;Inps che gestisce la pensione.</p>
<p>Rimborsi<br />
Nel caso di imposte non dovute, definitivamente versate dall&#8217;Inps al fisco, il pensionato può presentare istanza di rimborso, entro il termine di 48 mesi dalla data in cui l&#8217;imposta è stata prelevata, al Centro Operativo dell&#8217;Agenzia delle Entrate di Pescara  &#8211; via Rio Sparto, 21  &#8211; 65100 Pescara.</p>
<p>La convenzione con il Messico  è stataratificata con L: 14.12.94/710 (Suppl. ordin. n. 170 alla G.U. n. 301 del27.12.94).</p>
<p><strong>DOMANDA: scrive ROMANO da Caracas- Venezuela<br />
<em>Io abito in Venezuela dal 1956. Ho lavorato per circa 2 anni in Italia dal 1954 al 1955 circa, dove ho versato i miei contributi. Qua in Venezuela ho solamente 75 settimane di contributi versati all`Instituto Venezolno De Seguros Sociales. Vorrei sapere che possibilitá potrei avere di ottenere una pensione Italiana anche facendo dei versamenti volontari.</em></strong><br />
I contributi versati dall&#8217;assicurato coprono dei periodi di assicurazione sia in Italia che in Venezuela molto limitati,  e non aprono nè  la possibilità per i versamenti volontari nè per la totalizzazione che gli permetta di  raggiungere il diritto ad una pensione dall&#8217;Italia.<br />
Come sappiamo La totalizzazione consente di &#8220;sommare&#8221; i periodi assicurativi italiani ed esteri ai fini del diritto alla pensione,  che in Italia  si perfeziona attualmente  con un periodo minimo di 20 anni di contribuzione, oltre ai requisiti dell&#8217;età anagrafica e del reddito.</p>
<p>La totalizzazione è ammessa a condizione che il lavoratore abbia un periodo minimo di assicurazione e contribuzione nello Stato che concede la pensione, che nel caso della convenzione con il Venezuela è di 52 settimane.</p>
<p>Per i regolamenti comunitari il periodo minimo è di 52 settimane, mentre per le  altre convenzioni bilaterali è stabilito in modo diverso dai singoli Accordi.</p>
<p>Per la totalizzazione sono validi, generalmente, tutti i tipi di contributi: obbligatori, da riscatto, versamenti volontari ed anche i contributi figurativi (servizio militare di leva), tranne le eccezioni previste in Accordo.</p>
<p><strong>DOMANDA: scrive EMILIO ROCCHI da Bordezac- Francia<br />
<em>Sono un pensionato (vecchiaia) italiano residente in Francia.Ho 20 anni di contributi e percepisco circa 150 euro mensili. Desidererei sapere se ho diritto aln trattamento minimo nel caso, cosa devo fare per ottenerlo.</em></strong><br />
Per disposizione della normativa comunitaria l&#8217;integrazione al trattamento minimo e le altre prestazioni a carattere non contributivo, inclusa la maggiorazione sociale  non vengono pagate ai titolari di pensione,   che risiedono in uno stato membro diverso dall&#8217;Italia.<br />
Ciò in quanto le prestazioni speciali a carattere non contributivo (pensione sociale e assegno sociale, pensioni, assegni e indennità a invalidi civili, ciechi civili e sordomuti ecc.) vanno garantite dal Paese di residenza e, di conseguenza, non sono esportabili in ambito comunitario.</p>
<p><strong>DOMANDA: scrive GIANNI da Boston- Stati Uniti<br />
<em>Alcuni anni fa chiesi al Consolato d’Italia se la pensione INPS deve essere dichiarata nelle tasse USA, oppure quelle USA in Italia, mi fu detto che per accordo bilaterale USA-Italia, le pensioni sono esenti da tasse. Potrei avere informazioni in merito?</em></strong><br />
Le norme generali,   concernenti  gli aspetti fiscali delle pensioni corrisposte a beneficiari residenti all’estero, prevedono che :<br />
L’INPS, in qualità di sostituto di imposta, sottopone a tassazione anche le pensioni corrisposte  ai residenti all’estero.<br />
Il pensionato residente all’estero, è sottoposto allo stesso regime fiscale del pensionato residente in Italia.<br />
I pensionati residenti all&#8217;estero, come quelli residenti in Italia, sono obbligati anche  al pagamento dell’addizionale regionale e dell’addizionale comunale se, tenendo conto delle detrazioni di imposta cui hanno diritto,  risultano  assoggettati  all’IRPEF.<br />
Nei casi in cui i pensionati  si trovino a pagare le imposte sia in Italia, dove viene appunto effettuata la trattenuta “alla fonte”, sia all’estero nei casi in cui dichiarino nei loro cespiti  anche la pensione italiana,  è possibile usufruire delle Convenzioni per evitare  la doppia imposizione fiscale.<br />
Ciò  avviene sulla base di appositi  accordi internazionali bilaterali- “Convenzioni per evitare la doppia imposizione fiscale”- stipulati tra l’Italia e numerosi Paesi esteri,  che individuano la misura e  quale dei due stati (quello di erogazione o quello di residenza) debba esercitare la tassazione sulla pensione.<br />
Gran parte delle Convenzioni stipulate dallo Stato Italiano prevedono che le pensioni erogate dall’INPS siano assoggettate a tassazione esclusivamente nel Paese di residenza del titolare e, conseguentemente, detassate nel Paese di erogazione. Questo vale per l&#8217;appunto per la convenzione bilaterale stipulata tra l&#8217;Italia e gli USA.<br />
La detassazione è applicabile a richiesta dell’interessato,  tramite la compilazione del  MOD. EP/I (disponibile in 4 lingue su <a href="http://www.inps.it" target="_blank">www.inps.it</a> , modulistica on line) che, per la sua validità, deve essere vistato dall’autorità fiscale del Paese di residenza  e che deve essere presentato alla Sede Inps di competenza, che provve rimborsare le imposte già trattenute  nell’anno in corso ed a detassare la pensione.<br />
Per le imposte pagate, relative a periodi precedenti  alla data di presentazione della domanda di detassazione,  il pensionato può presentare istanza di rimborso, entro il termine di 48 mesi dalla data in cui l’imposta è stata prelevata, al Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara – Via Rio Sparto, 21 – 65100 Pescara.</p>
<p><strong>DOMANDA: scrive Rino da Bagnara Calabra &#8211; Italia<br />
<em>Ho 70 anni. Ho lavorato dal1970 al 1975 in america.ora prendo la pensione sia italiana che americana. Siccome mi hanno detto che me ne tocca una, volevo sapere se e’ vero o falso.</em></strong><br />
Le pensioni sono state liquidate sia dall&#8217;Inps che dall&#8217;Ente previdenziale statunitense, sulla base di diritti accertati, pertanto la notizia che le è stata data non corrisponde a verità. Qualunque informazione relativa ad eventuali variazioni dei trattamenti pensionistici di cui Ella  è beneficiario,  le può essere trasmessa solo dai due Enti indicati.</p>
<p><strong>DOMANDA: scrive GABRIELE TRAPASSO dal Portogallo<br />
<em>Sono un emigrato all&#8217;estero,in Portogallo, vi scrivo per chiedervi una informazione. Io fra poco tempo verro&#8217; in Italia per sempre, vorrei sapere con 16 anni versati in Italia come impiegato p.a. dal 1970 al 1986 ed il rimanente di 16 anni in Portogallo, come impresario a nome individuale, avendo gia&#8217; maturato sia in Italia che in Portogallo i requisiti minimi. Come ricevero&#8217; la pensione: una minima Italiana e una Portoghese oppure una sola. Mia moglie venendo in Italia con me<br />
per sempre ed avendo 19 anni di versamenti in Portogallo come domestica e 52 anni di eta&#8217;, versando in  Italia almeno altri 8 anni potra&#8217; richiedere la minima in Italia con 19+ 8 totale 27 anni in complessivo e quale sara la sua pensione grossomodo?</em></strong><br />
Nell&#8217;Unione Europea, vigono i Regolamenti  comunitari in materia di sicurezza sociale che  prendono in considerazione le assicurazioni per l&#8217;invalidità, la vecchiaia e la morte (pensioni), le assicurazioni per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per la disoccupazione, l&#8217;assistenza malattia e maternità e le prestazioni familiari.<br />
Essi hanno lo scopo di tutelare i lavoratori che hanno svolto attività sia dipendente, nel settore privato e in quello pubblico (dal 25 ottobre 1998), sia autonoma, nei diversi Stati membri.</p>
<p>Infatti consentono agli interessati di:<br />
sommare tutti i periodi di assicurazione maturati negli Stati membri allo scopo di raggiungere il diritto a pensione (totalizzazione dei periodi assicurativi);<br />
ottenere il pagamento della pensione nel Paese di residenza, anche se essa è a carico di un altro Stato;<br />
di beneficiare della parità di trattamento con i cittadini del Paese in cui esercitano la loro attività.</p>
<p>Pertanto nel caso del Sig. Trapasso,  occorrerà verificare sulla base dei contributi versati in Italia e del periodo di riferimento degli stessi, se avrà diritto alla liquidazione  della pensione in regime autonomo,con i soli contributi italiani o se occorrerà sommarli a quelli versati in Portogallo per raggiungere il diritto a pensione.<br />
Per quanto riguarda la moglie, se non ha raggiunto il requisito contributivo minimo in Italia, attualmente di 20 anni,  se non ha contributi in Portogallo, potrà chiedere all&#8217;Inps  l&#8217;autorizzazione ai versamenti volontari.<br />
Ovviamente tutte queste notizie  andranno verificate presso la competente  sede Inps direttamente in Italia o dal Portogallo presso il Polo INPS di Imperia, territorialmente competente per i residenti in Portogallo.</p>
<p><strong>Domanda: scrive Emanuela Campanella da Petersbourg- ENGLAND<br />
<em>Ho un problema: da 4 anni ho perso mio marito e’ prima lui prendeva la pensione dalla Francia, noi siamo in England, dopo che mio marito e’ morto mi dovevano dare la reversibita’, ma fino a questo giorno, non ho ricevuto niente, ho fatto tante lettere, telefonate, ho mandato tutti i documenti che volevano, ma niente, io sono pensionata, c ho 68 anni. Come posso fare per farmi dare quello che mi spetta? Noi nel 1959-1961 eravamo in Francia, poi siamo venuti qui ee quando mio marito e’ andato in pensione lo pagavano, lui e’ morto 01 gennaio2005. Ho mandato il certificato di morte, e’ ci hanno ritirato il mese di Gennaio che loro ci avevano mandato e da allora non ho visto un centesimo. lo pagava La Cram Rhone Alpes di Lyon.</em></strong><br />
Non possiamo aiutare la Signora Campanella  poichè, per tutto ciò che concerne la pensione francese, l&#8217;unico polo di riferimento per avere informazioni in merito alle prestazioni cui può avere diritto , è quello dell&#8217;Ente medesimo citato dalla pensionata, cioè la Cram Rhone Alpes di Lyon.<br />
Per quanto riguarda invece la pensione italiana, per coloro che risiedono all&#8217;estero,  sono stati creati per l&#8217;appunto dei  Poli territoriali specializzati per le pensioni dei residenti all&#8217;estero. Infatti, Per rendere più rapida la lavorazione delle pensioni dei residenti all&#8217;estero, sono state individuate alcune Sedi dell&#8217;Istituto che, sia per affinità culturale e linguistica sia per esperienza lavorativa, sono ritenute più idonee al collegamento diretto con le Istituzioni dei diversi Stati convenzionati.<br />
Nella tabella è indicata, regione per regione, la localizzazione dei Poli territoriali in relazione allo Stato in cui l&#8217;assicurato risiede al momento della domanda di pensione.</p>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>STATO</th>
<th>REGIONE</th>
<th>POLO</th>
<th>INDIRIZZO</th>
<th>TELEFONO E Fax</th>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">Residenti all&#8217;estero – Poli specializzati in base allo Stato</td>
</tr>
<tr>
<td width="40">ARGENTINA</td>
<td width="40">VENETO</td>
<td width="40">VENEZIA</td>
<td width="200">DIREZIONE PROVINCIALE INPS VENEZIADORSODURO, 3519<br />
I-30123 VENEZIA</td>
<td width="40">Tel.<br />
041-2702511<br />
Fax<br />
041-2702540</td>
</tr>
<tr>
<td>AUSTRALIA</td>
<td>MARCHE</td>
<td>ANCONA</td>
<td>DIREZIONE PROVINCIALE INPS ANCONA</p>
<p>PIAZZA CAVOUR , 21<br />
I-60121 ANCONA</td>
<td>Tel.<br />
071-5081<br />
Fax<br />
071-508211</td>
</tr>
<tr>
<td>AUSTRIA</td>
<td>TRENTINO ALTO ADIGE</td>
<td>BOLZANO</td>
<td>DIREZIONE PROVINCIALE INPS BOLZANOPIAZZA DOMENICANI, 30<br />
I-39100 BOLZANO</td>
<td>Tel.<br />
0471-996611<br />
Fax<br />
0471996730</td>
</tr>
<tr>
<td>BELGIO</td>
<td>LAZIO</td>
<td>ROMA TUSCOLANO</td>
<td>DIREZIONE SUBPROVINCIALE INPS ROMA TUSCOLANOVIA TUSCOLANA 1782<br />
I-00173 ROMA</td>
<td>Tel.<br />
06-722901<br />
Fax<br />
06-72290349</td>
</tr>
<tr>
<td>BOSNIA ERZEGOVINA</td>
<td>FRIULI VENEZIA GIULIA</td>
<td>TRIESTE</td>
<td>DIREZIONE PROVINCIALE INPS TRIESTEVIA S. ANASTASIO, 5<br />
34132 TRIESTE</td>
<td>Tel.<br />
040-3781111<br />
Fax<br />
040-3781200</td>
</tr>
<tr>
<td>BRASILE</td>
<td>EMILIA ROMAGNA</td>
<td>FORLI&#8217;</td>
<td>DIREZIONE PROVINCIALE INPS FORLI&#8217;VIALE DELLA LIBERTA’, 48<br />
I-47100 FORLI’</td>
<td>Tel.<br />
0543-710111<br />
Fax<br />
0543-710365</td>
</tr>
<tr>
<td>CANADA (QUEBEC)</td>
<td>MOLISE</td>
<td>CAMPOBASSO</td>
<td>DIREZIONE PROVINCIALE INPS CAMPOBASSO</p>
<p>VIA ZURLO, 11<br />
86100 CAMPOBASSO</td>
<td>Tel.<br />
0874-4801<br />
Fax<br />
0874-480330</td>
</tr>
<tr>
<td>CANADA (OTTAWA)</td>
<td>ABRUZZO</td>
<td>L’AQUILA</td>
<td>DIREZIONE PROVINCIALE INPS L’AQUILAVIALE RENDINA 28<br />
I-67100 L’AQUILA</td>
<td>Tel.<br />
0862-6341<br />
Fax<br />
0862-634781</td>
</tr>
<tr>
<td>CAPOVERDE</td>
<td>UMBRIA</td>
<td>PERUGIA</td>
<td>DIREZIONE PROVINCIALE INPS PERUGIAVIA CANALI, 1<br />
I-06124 PERUGIA</td>
<td>Tel.<br />
075-50371<br />
Fax<br />
075-5037600</td>
</tr>
<tr>
<td>CROAZIA</td>
<td>FRIULI VENEZIA GIULIA</td>
<td>Trieste</td>
<td>SEDE PROVINCIALE INPS TRIESTEVIA S. ANASTASIO, 5<br />
34132 TRIESTE</td>
<td>Tel.<br />
040-3781111<br />
Fax<br />
040-3781200</td>
</tr>
<tr>
<td>DANIMARCA</td>
<td>TOSCANA</td>
<td>AREZZO</td>
<td>DIREZIONE PROVINCIALE INPS AREZZOVIALE LUCA SIGNORELLI, 20<br />
I-52100 AREZZO</td>
<td>Tel.<br />
0575-3045<br />
Fax<br />
0575-304650</td>
</tr>
<tr>
<td>FINLANDIA</td>
<td>TOSCANA</td>
<td>AREZZO</td>
<td>DIREZIONE PROVINCIALE INPS AREZZOVIALE LUCA SIGNORELLI, 20<br />
I-52100 AREZZO</td>
<td>Tel.<br />
0575-3045<br />
Fax<br />
0575-304650</td>
</tr>
<tr>
<td>FRANCIA:  CANSSM</td>
<td>PIEMONTE</td>
<td>CUNEO</td>
<td>DIREZIONE PROVINCIALE INPS CUNEOC. SANTORRE DI SANTA ROSA, 15<br />
I-12100 CUNEO</td>
<td>Tel.<br />
0171-318111<br />
Fax<br />
0171-318300</td>
</tr>
<tr>
<td>FRANCIA: CNAV</td>
<td>PIEMONTE</td>
<td>COLLEGNO</td>
<td>DIREZIONE SUBPROVINCIALE INPS COLLEGNOCORSO FRANCIA,45<br />
I-10093 COLLEGNO</td>
<td>Tel.<br />
011-71701<br />
Fax<br />
011-4033369</td>
</tr>
<tr>
<td>FRANCIA:  CPAM</td>
<td>VAL D’AOSTA</td>
<td>AOSTA</td>
<td>DIREZIONE REGIONALE INPS DI AOSTACORSO BATTAGLIONE AOSTA, 39<br />
I-11100 AOSTA</td>
<td>Tel.<br />
0165-237311<br />
Fax<br />
0165-31391</td>
</tr>
<tr>
<td>FRANCIA: CRAM DIJON</td>
<td>LIGURIA</td>
<td>SAVONA</td>
<td>DIREZIONE PROVINCIALE INPS SAVONAPIAZZA MARCONI, 6<br />
I-17100 SAVONA</td>
<td>Tel.<br />
0198-3151<br />
Fax<br />
0198-315200</td>
</tr>
<tr>
<td>FRANCIA: CRAM LYON</td>
<td>LIGURIA</td>
<td>GENOVA</td>
<td>DIREZIONE PROVINCIALE INPS GENOVAVIA GABRIELE D’ANNUNZIO, 80<br />
I-16121 GENOVA</td>
<td>Tel.<br />
010-53821<br />
Fax<br />
010-5382440</td>
</tr>
<tr>
<td>FRANCIA : CRAM MARSEILLE</td>
<td>LIGURIA</td>
<td>GENOVA</td>
<td>DIREZIONE PROVINCIALE INPS GENOVAVIA GABRIELE D’ANNUNZIO, 80<br />
I-16121 GENOVA</td>
<td>Tel.010-53821</p>
<p>Fax<br />
010-5382440</td>
</tr>
<tr>
<td>FRANCIA: CRAM NANCY</td>
<td>LIGURIA</td>
<td>SAVONA</td>
<td>DIREZIONE PROVINCIALE INPS SAVONAPIAZZA MARCONI, 6<br />
I-17100 SAVONA</td>
<td>Tel.<br />
0198-3151<br />
Fax<br />
0198-315200</td>
</tr>
<tr>
<td>FRANCIA:  CRAM TOULOUSE</td>
<td>LIGURIA</td>
<td>LA SPEZIA</td>
<td>DIREZIONE PROVINCIALE INPS LA SPEZIAVIALE MAZZINI, 63<br />
I-19100 LA SPEZIA</td>
<td>Tel.<br />
0187-729111<br />
Fax<br />
0187-729327</td>
</tr>
<tr>
<td>FRANCIA:CRAM VILLENEUVE D’ASQ</td>
<td>LIGURIA</td>
<td>LA SPEZIA</td>
<td>DIREZIONE PROVINCIALE INPS LA SPEZIAVIALE MAZZINI, 63<br />
I-19100 LA SPEZIA</td>
<td>Tel.<br />
0187-729111<br />
Fax<br />
0187-729327</td>
</tr>
<tr>
<td>FRANCIA: TUTTE LE ALTRE CRAM</td>
<td>LIGURIA</td>
<td>LA SPEZIA</td>
<td>DIREZIONE PROVINCIALE INPS LA SPEZIAVIALE MAZZINI, 63<br />
I-19100 LA SPEZIA</td>
<td>Tel.<br />
0187-729111<br />
Fax<br />
0187-729327</td>
</tr>
<tr>
<td>FRANCIA:CRAV STRASBOURG</td>
<td>PIEMONTE</td>
<td>NOVARA</td>
<td>DIREZIONE PROVINCIALE INPS NOVARACORSO DELLA VITTORIA, 8<br />
I-28100 NOVARA</td>
<td>Tel.<br />
0321-4411<br />
Fax<br />
0321-441351</td>
</tr>
<tr>
<td>FRANCIA: ORGANIC</td>
<td>VAL D’AOSTA</td>
<td>AOSTA</td>
<td>DIREZIONE REGIONALE INPS DI AOSTACORSO BATTAGLIONE AOSTA, 39<br />
I-11100 AOSTA</td>
<td>Tel.<br />
0165-237311<br />
Fax<br />
0165-31391</td>
</tr>
<tr>
<td>FRANCIA: TUTTE LE ALTRE ISTITUZIONI</td>
<td>PIEMONTE</td>
<td>TORINO</td>
<td>DIREZIONE PROVINCIALE INPS TORINOVIA XX SETTEMBRE, 34<br />
I-10121 TORINO</td>
<td>Tel.<br />
011-57151<br />
Fax<br />
: 011-5715659</td>
</tr>
<tr>
<td>GERMANIA: DRV BUND</td>
<td>TRENTINO ALTO ADIGE</td>
<td>BOLZANO</td>
<td>DIREZIONE PROVINCIALE INPS BOLZANOPIAZZA DOMENICANI, 30<br />
I-39100 BOLZANO</td>
<td>Tel.<br />
0471-996611<br />
Fax<br />
0471-996730</td>
</tr>
<tr>
<td>GERMANIA: DRV KBS</td>
<td>TRENTINO ALTO ADIGE</td>
<td>BOLZANO</td>
<td>DIREZIONE PROVINCIALE INPS BOLZANOPIAZZA DOMENICANI, 30<br />
I-39100 BOLZANO</td>
<td>Tel.<br />
0471-996611<br />
Fax<br />
0471-996730</td>
</tr>
<tr>
<td>GERMANIA: DRV SAARBRÜCHEN</td>
<td>CALABRIA</td>
<td>CATANZARO</td>
<td>DIREZIONE PROVINCIALE INPS CATANZAROVIA FRANCESCO CRISPI, 77<br />
I-88100 CATANZARO</td>
<td>Tel.<br />
0961-749111<br />
Fax<br />
0961-749203</td>
</tr>
<tr>
<td>GERMANIA: DRV SCHWABEN</td>
<td>CALABRIA</td>
<td>CATANZARO</td>
<td>DIREZIONE PROVINCIALE INPS CATANZAROVIA FRANCESCO CRISPI, 77<br />
I-88100 CATANZARO</td>
<td>Tel.<br />
0961-749111<br />
Fax<br />
0961-749203</td>
</tr>
<tr>
<td>GERMANIA: TUTTE LE ALTRE DRV</td>
<td>CALABRIA</td>
<td>CATANZARO</td>
<td>DIREZIONE PROVINCIALE INPS CATANZAROVIA FRANCESCO CRISPI, 77<br />
I-88100 CATANZARO</td>
<td>Tel.<br />
0961-749111<br />
Fax<br />
0961-749203</td>
</tr>
<tr>
<td>GRAN BRETAGNA e IRLANDA DEL NORD</td>
<td>CAMPANIA</td>
<td>NAPOLI</td>
<td>DIREZIONE PROVINCIALE INPS NAPOLIVIA GALILEO FERRARIS, 4<br />
I-80142 NAPOLI</td>
<td>Tel.<br />
081-7552111<br />
Fax<br />
081-7552112</td>
</tr>
<tr>
<td>GRECIA</td>
<td>PUGLIA</td>
<td>BARI</td>
<td>DIREZIONE PROVINCIALE INPS BARILUNGOMARE NAZARIO SAURO, 41 I<br />
70121 BARI</td>
<td>Tel.<br />
080-5410111<br />
Fax<br />
080-5410200</td>
</tr>
<tr>
<td>JUGOSLAVIA</td>
<td>FRIULI VENEZIA GIULIA</td>
<td>TRIESTE</td>
<td>DIREZIONE PROVINCIALE INPS TRIESTEVIA S. ANASTASIO, 5<br />
34132 TRIESTE</td>
<td>Tel.<br />
040-3781111<br />
Fax<br />
040-3781200</td>
</tr>
<tr>
<td>JERSEY e ISOLE DEL CANALE</td>
<td>UMBRIA</td>
<td>PERUGIA</td>
<td>DIREZIONE  PROVINCIALE INPS PERUGIAVIA CANALI, 1<br />
I-06124 PERUGIA</td>
<td>Tel.<br />
075-50371<br />
Fax<br />
075-5037600</td>
</tr>
<tr>
<td>IRLANDA (EIRE)</td>
<td>UMBRIA</td>
<td>PERUGIA</td>
<td>DIREZIONE PROVINCIALE INPS PERUGIAVIA CANALI, 1<br />
I-06124 PERUGIA</td>
<td>Tel.<br />
075-50371<br />
Fax<br />
075-5037600</td>
</tr>
<tr>
<td>ISLANDA</td>
<td>UMBRIA</td>
<td>PERUGIA</td>
<td>DIREZIONE PROVINCIALE INPS PERUGIAVIA CANALI, 1<br />
I-06124 PERUGIA</td>
<td>Tel.<br />
075-50371<br />
Fax<br />
075-5037600</td>
</tr>
<tr>
<td>LIECHTENSTEIN</td>
<td>UMBRIA</td>
<td>PERUGIA</td>
<td>DIREZIONE PROVINCIALE INPS PERUGIAVIA CANALI, 1<br />
I-06124 PERUGIA</td>
<td>Tel.<br />
075-50371<br />
Fax<br />
075-5037600</td>
</tr>
<tr>
<td>LUSSEMBURGO</td>
<td>UMBRIA</td>
<td>PERUGIA</td>
<td>DIREZIONE PROVINCIALE INPS PERUGIAVIA CANALI, 1<br />
I-06124 PERUGIA</td>
<td>Tel.<br />
075-50371<br />
Fax<br />
075-5037600</td>
</tr>
<tr>
<td>MACEDONIA</td>
<td>FRIULI VENEZIA GIULIA</td>
<td>TRIESTE</td>
<td>SEDE PROVINCIALE INPS TRIESTEVIA S. ANASTASIO,5<br />
34132 TRIESTE</td>
<td>Tel.<br />
040-3781111<br />
Fax<br />
040-3781200</td>
</tr>
<tr>
<td>NORVEGIA</td>
<td>TOSCANA</td>
<td>AREZZO</td>
<td>DIREZIONE PROVINCIALE INPS AREZZOVIALE LUCA SIGNORELLI, 20<br />
I-52100 AREZZO</td>
<td>Tel.<br />
0575-3045<br />
Fax<br />
0575-304650</td>
</tr>
<tr>
<td>PAESI BASSI</td>
<td>SARDEGNA</td>
<td>CAGLIARI</td>
<td>DIREZIONE PROVINCIALE INPS CAGLIARIVIALE REGINA MARGHERITA, 1<br />
I-09125 CAGLIARI</td>
<td>Tel.<br />
070-60091<br />
FAC<br />
070-6009269</td>
</tr>
<tr>
<td>PORTOGALLO</td>
<td>LIGURIA</td>
<td>IMPERIA</td>
<td>DIREZIONE PROVINCIALE INPS IMPERIAVIALE RIMEMBRANZE, 25<br />
I-18100 IMPERIA</td>
<td>Tel.<br />
0183-7051<br />
Fax<br />
0183-7052250</td>
</tr>
<tr>
<td>PRINCIPATO DI MONACO</td>
<td>LIGURIA</td>
<td>IMPERIA</td>
<td>DIREZIONE PROVINCIALE INPS IMPERIAVIALE RIMEMBRANZE, 25<br />
I-18100 IMPERIA</td>
<td>Tel.<br />
0183-7051<br />
Fax<br />
0183-7052250</td>
</tr>
<tr>
<td>SAN MARINO</td>
<td>EMILIA ROMAGNA</td>
<td>RIMINI</td>
<td>DIREZIONE PROVINCIALE INPS RIMINIVIA MACANNO, 25<br />
I-47900 RIMINI</td>
<td>Tel.<br />
0541-398111<br />
Fax<br />
0541-398352</td>
</tr>
<tr>
<td>SLOVENIA</td>
<td>FRIULI VENEZIA GIULIA</td>
<td>GORIZIA</td>
<td>DIREZIONE PROVINCIALE INPS GORIZIAPIAZZA DELLA VITTORIA, 1<br />
I-34170 GORIZIA</td>
<td>Tel.<br />
0481-389111<br />
Fax<br />
0481-389315</td>
</tr>
<tr>
<td>SPAGNA</td>
<td>LIGURIA</td>
<td>IMPERIA</td>
<td>DIREZIONE PROVINCIALE INPS IMPERIAVIALE RIMEMBRANZE, 25<br />
I-18100 IMPERIA</td>
<td>Tel.<br />
0183-7051<br />
Fax<br />
0183-7052250</td>
</tr>
<tr>
<td>SVEZIA</td>
<td>TOSCANA</td>
<td>AREZZO</td>
<td>DIREZIONE PROVINCIALE INPS AREZZOVIALE LUCA SIGNORELLI, 20<br />
I-52100 AREZZO</td>
<td>Tel.<br />
0575-3045<br />
Fax<br />
0575-304650</td>
</tr>
<tr>
<td>SVIZZERA</td>
<td>LOMBARDIA</td>
<td>BERGAMO</td>
<td>DIREZIONE PROVINCIALE INPS BERGAMOVIALE VITTORIO EMANUELE, 5<br />
I-24100 BERGAMO</td>
<td>Tel.<br />
0352-79111<br />
Fax<br />
0352-79265</td>
</tr>
<tr>
<td>TUNISIA</td>
<td>SICILIA</td>
<td>PALERMO</td>
<td>DIREZIONE PROVINCIALE INPS PALERMOVIA FRANCESCO LAURANA, 59<br />
I-90143 PALERMO</td>
<td>Tel.<br />
091-285111<br />
Fax<br />
091-285153</td>
</tr>
<tr>
<td>TURCHIA</td>
<td>UMBRIA</td>
<td>PERUGIA</td>
<td>DIREZIONE  PROVINCIALE INPS PERUGIAVIA CANALI, 1<br />
I-06124 PERUGIA</td>
<td>Tel.<br />
075-50371<br />
Fax<br />
075-5037600</td>
</tr>
<tr>
<td>URUGUAY</td>
<td>BASILICATA</td>
<td>POTENZA</td>
<td>DIREZIONE PROVINCIALE INPS POTENZAVIA PRETORIA, 263<br />
I-85100 POTENZA</td>
<td>Tel.<br />
0971-33511<br />
Fax<br />
0971-37195</td>
</tr>
<tr>
<td>USA</td>
<td>SICILIA</td>
<td>PALERMO</td>
<td>DIREZIONE PROVINCIALE INPS PALERMOVIA FRANCESCO LAURANA, 59<br />
I-90143 PALERMO</td>
<td>Tel.<br />
091-285111<br />
Fax<br />
091-285153</td>
</tr>
<tr>
<td>VENEZUELA</td>
<td>PUGLIA</td>
<td>BARI</td>
<td>DIREZIONE PROVINCIALE INPS BARILUNGOMARE NAZARIO SAURO, 41<br />
I-70121 BARI</td>
<td>Tel.<br />
080-5410111<br />
Fax<br />
080-5410200</td>
</tr>
<tr>
<td>SANTA SEDE (Città del Vaticano)</td>
<td>LAZIO</td>
<td>ROMA FLAMINIO</td>
<td>DIREZIONE SUBPROVINCIALE INPS ROMA FLAMINIOVIA GIULIO ROMANO 46<br />
I-00196 ROMA</td>
<td>TEL<br />
06-362071<br />
Fax<br />
06-36097243</td>
</tr>
<tr>
<td>POLONIA, UNGHERIA, REP. CECA, SLOVACCHIA,<br />
LITUANIA, LETTONIA, ESTONIA, MALTA, CIPRO</td>
<td>UMBRIA</td>
<td>TERNI</td>
<td>DIREZIONE PROVINCIALE INPS TERNIVIALE DELLA STAZIONE, 5<br />
05100 TERNI</td>
<td>Tel.<br />
074-4485323<br />
Fax<br />
074 4485222</td>
</tr>
<tr>
<td>Tutti gli stati non indicati in tabella</td>
<td>UMBRIA</td>
<td>PERUGIA</td>
<td>DIREZIONE PROVINCIALE INPS PERUGIA</p>
<p>VIA CANALI, 1I-06124 PERUGIA</td>
<td>Tel.<br />
075-50371<br />
Fax<br />
075-5037600</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>S.O.S. PENSIONI &#8211; Le Risposte</title>
		<link>http://www.prontofrancesca.it/2009/02/17/sos-pensioni-le-risposte-3/</link>
		<comments>http://www.prontofrancesca.it/2009/02/17/sos-pensioni-le-risposte-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 10:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Alderisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[S.O.S. Pensioni]]></category>

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		<description><![CDATA[DOTT.SSA BRIGIDA PARISI Funzionario INPS &#8211; Servizio Pagamento Pensioni all’Estero L&#8217;augurio di una buona giornata e voi tutti e grazie di cuore per essere anche oggi tra gli amici di ProntoFrancesca, lo spazio internet che ho voluto dedicare agli italiani nel mondo. Come già sapete, tra le linee guida del mio progetto editoriale c&#8217;è sicuramente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.prontofrancesca.it/files/2008/10/sospensione.jpg" alt="sospensione.jpg" /><br />
<strong>DOTT.SSA BRIGIDA PARISI</strong><br />
Funzionario INPS &#8211; Servizio Pagamento Pensioni all’Estero<br />
<span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana; font-size: 14px; line-height: 25px"> </span></p>
<p style="margin: 30px 0px">L&#8217;augurio di una buona giornata e voi tutti e grazie di cuore per essere anche oggi tra gli amici di ProntoFrancesca, lo spazio internet che ho voluto dedicare agli italiani nel mondo. Come già sapete, tra le linee guida del mio progetto editoriale c&#8217;è sicuramente quella di continuare a trattare i temi di servizio che maggiormente interessano i nostri connazionali all&#8217;estero e proprio per mantenere una continuità con il programma che ho condotto e scritto per molti anni, SPORTELLO ITALIA, ho pensato di collaborare con alcuni dei miei ospiti, che spesso avete avuto modo di vedere a Rai International. Tra di loro sicuramente ce n&#8217;è una veramente speciale, la Dott.ssa<span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold"> BRIGIDA PARISI</span>, Funzionario Inps, Servizio Pagamento Pensioni all&#8217;Estero, che con grande disponibilità e competenza continua a rispondere alle vostre domande arrivate nel blog. Per dare la possibilità a tutti di potere rivolgere eventuali nuovi quesiti su questo argomento, <strong>siete gentilmente invitati a rimanere in tema</strong>. Con l’occasione vi segnalo il sito internet <a href="http://www.inps.it/" title="visita il sito inps.it" target="_blank" style="color: #1c6635; font-weight: bold; text-decoration: none">www.inps.it</a> all’interno del quale potrete trovare molte informazioni utili in materia pensioni.</p>
<p style="margin: 30px 0px"><strong>Siete cortesemente invitati per motivi di riservatezza a non scrivere indirizzi e-mail e numeri telefonici nei vostri commenti.</strong></p>
<p style="margin: 30px 0px">Grazie per la cortese collaborazione!</p>
<p style="margin: 30px 0px">&nbsp;</p>
<p><strong>DOMANDA: scrive LUCIANA CIANFRANI da Troy, MI, Stati Uniti:<br />
<em>Avrei due quesiti, il primo riguarda mia madre 91enne che percepisce l’INPS più il Social Security; da quest’ultimo nessun problema anzi sono loro ad indicare le vie migliori per ottenere il massimo e sono puntuali, invece dall’INPS ogni tanto smettono di spedirle ciò che le spetta. Mia madre ha contribuito quando lavorava e non capisco perché ogni tanto si deve spedire informazioni riguardante il suo introito e perché non spediscono quanto le spetta puntualmente come lei doveva contribuire puntualmente. Io mi chiedo, se un pensionato ha contribuito le marchette durante gli anni lavorativi, che cosa interessa a loro (INPS) quanti soldi hanno in banca o se percepiscono altre pensioni o altri interessi. Negli USA una volta stabilito la pensione mensile basata alla contribuzione poi il pensionato può anche essere il più ricco del mondo e la pensione non gli viene alterata in nessun modo, anzi ogni anno puntualmente gli danno l’aumento caro vita. Che la smettano con questa tiritera perché é proprio un mancato rispetto a coloro che hanno lavorato e contribuito per avere questa pensione. Poi perché dobbiamo rivolgerci sempre al Patronato o al Consolato per risolvere problemi causati dall’INPS? Non possiamo farlo noi direttamente, sia per telefono, fax o e-mail? La signora del Patronato mi ha spiegato che dobbiamo rivolgerci a loro per provare che i pensionati non sono deceduti e cosi non imbrogliano il governo italiano; eé proprio vero “il bove dice cornuto all’asino”. Non voglio con questo offendere nessuno pero` che diano rispetto e dignità ai nostri pensionati.</em></strong><br />
Gli importi delle pensioni erogate dall&#8217;INPS, sono formati molto spesso oltre che da una quota derivante dalla contribuzione versata anche da un&#8217;altra quota, avente carattere di prestazione sociale, la cosidetta &#8220;quota di integrazione al trattamento minimo &#8221; che permette di aumentare l&#8217;importo pagato fino a delle soglie considerate di minima sopravvivenza, in presenza di una soglia minima di redditi.<br />
Ovviamente sia la quota di integrazione al trattamento minimo, sia tutte le altre prestazioni aventi carattere assistenziale, quali la maggiorazione sociale ecc, sono legate ai redditi posseduti dai pensionati, in modo che che quando questi redditi superano certi importi prestabiliti, non vengono più erogate o vengono diminuite.<br />
Ecco da dove nasce l&#8217;esigenza, stabilita tra l&#8217;altro da norme di legge sia per  i pensionati residenti  in Italia che all&#8217;estero, della presentazione, annualmente dei modelli reddituali.<br />
Inoltre, per i pensionati residenti all&#8217;estero, l&#8217;Istituto bancario che si è aggiudicato il servizio di pagamento, è obbligato a verificare almeno annualmente l&#8217;esistenza in vita dei pensionati, al fine di evitare pagamenti indebiti.</p>
<p><strong>DOMANDA: scrive GIORGIO BALESTRA da Buenos Aires &#8211; Argentina<br />
<em>Vorrei porre una domanda alla Dott.ssa Brigida Parisi: La “Social Card” sarà estensiva anche agli italiani residenti all’estero o, ancora una volta , saremo nuovamente discriminati?</em></strong><br />
Uno dei requisiti per poter richiedere  la &#8221; Social Card &#8221; è la residenza in Italia.</p>
<p><strong>DOMANDA: scrive ANGELA PINTO da EL SALVADOR<br />
<em>Ho lavorato in Italia per circa 11 anni, poi qui in El Salvador per 13 anni. Anni fa vista l’ impossibilita’ di risolvere le cose ho preferito chiedere la restituzione dei versamenti, perché non c’era nessuna convenzione tra i due paesi. Sono ancora cittadina italiana, però residente a San Salvador, potrei chiedere e dove il riconoscimento alla pensione per quegli anni di contributi? Qui non esiste nessun patronato e al consolato non sanno mai bene cosa fare.</em></strong><br />
Consigliamo prima di tutto alla Signora di rivolgersi alla Sede INPS  Polo di riferimento per residenti nei Paesi non convenzionati, che è la Sede di Perugia, Direzione Provinciale INPS i , Via Canali 1 &#8211; 60124 &#8211;  telefono +0039-075- 5037609 &#8211; fax 0039-075 5037593, per un controllo sulla propria posizione assicurativa in Italia.<br />
Altra valutazione che potrà fare è  quella di versare i contributi volontari che le permettano di raggiungere il requisito contributivo  per il diritto alla pensione di vecchiaia previsto in 20 anni di contribuzione.<br />
Per ottenere l&#8217;autorizzazione occorre avere almeno cinque anni di contributi effettivi in tutta la vita lavorativa oppure tre anni di contributi nei cinque anni precedenti la domanda e da quanto evidenziato nella e-mail la signora possiede i requisiti per poter effettuare la domanda.</p>
<p><strong>DOMANDA: scrive GIAMPAOLO CORDANO da Arequipa &#8211; PERU<br />
<em>Sono un cittadino italiano nato a Chiavari nel 1947, che ha lavorato 34,5 anni in Perù, versando i relativi contributi sociali all’ente peruviano di sicurezza sociale e dal quale prende una regolare pensione di Nuovi Soles 553.00 (pari a circa 120 euro). Vorrei sapere se ho alcun diritto a chiedere alcuna pensione all’INPS quando avrò compiuto il 65º anno.</em></strong><br />
La risposta purtroppo è negativa poiché in mancanza di contribuzione l&#8217;INPS non eroga alcuna prestazione.<br />
Anche le prestazioni aventi carattere assistenziale, quali la pensione sociale, sono legate al requisito della residenza in Italia. Recenti norme hanno stabilito, dal primo gennaio 2009, che per avere diritto all&#8217;assegno sociale, occorre avere soggiornato legalmente ed in via continuativa in Italia per almeno dieci anni. La nuova normativa interessa sia i cittadini italiani sia gli stranieri equiparati. Restano confermati gli altri requisiti richiesti quali il requisito economico e la cittadinanza.</p>
<p><strong>DOMANDA: scrive ANTONIO CASTALDO GRASSI da Los TEQUES &#8211; Venezuela<br />
<em>Sono nato in Italia nel 1955, emigrato in Venezuela nel 1958 e sono stato cittadino italiano fino ai 17 anni. Ho acquistato la cittadinanza Venezuelana nel 1972. Sono ingegnere meccanico ed ho lavorato 20 anni come professore Universitario. Ho versato contributi al sicuro Sociale Venezuelano e sono pensionato dal sicuro Sociale, anche con la invalidità per un problema di salute provocato sul lavoro. So che c&#8217;é un accordo tra il Governo Italiano e quello venezuelano  e avendo avuto la pensione del sicuro Sociale del Venezuela, posso chiedere la pensione In Italia ? Che dovrei fare per avere questa pensione? A questa pensione ho diritto? In questo momento non ho la cittadinanza italiana, perché c&#8217;é stata una legge la quale non é stata comunicata a noi, nella quale per riacquistare la cittadinanza bisognava farlo prima del anno 1992. Per riacquisatre la cittadinanza devo mandare un richiesta via consolare al Comune per chiedere di andare a vivere in Italia per sei mesi . Pero non posso farlo perché il consolato non vuole mandarmi i documenti per la richiesta di riacquisto di cittadinanza al Comune perché in Italia ho un altro cognome, sono Pergoña e in Venezuela sono Castaldo che era il mio vero padre. E&#8217; una storia lunga,  mia madre era si era separata del primo marito ma non c&#8217;era il divorzio in Italia e si unì a mio padre ed ebbe tre figli con Sabato Castaldo, mio Padre, che emigrò in venezuela nel  1955.  Mio fratello gemello ed io siamo nati anel 55 in Italia e emigrammo nel Venezuela nel 1958. In Italia siamo stati registrati come Pergola Grassi, per la situazione legale di mia madre. Mia madre si divorzio in Venezuela e si sposò con mio padre, così mio padre ci diede il cognome Castaldo a noi tre figli. E&#8217; una situazione difficile. Come faccio per vivere in Italia sei mesi se non ho i mezzi per mantenermi la. Poi non posso neanche fare questa domanda di riacquisto di Cittadinanza perché ho un altro cognome. Ce la posibilita di avere la pensione senza la Cittadinanza?</em></strong><br />
La convenzione con il Venezuela in vigore dal 1.11.1991, non prevede in possesso della cittadinanza italiana per poter effettuare la domanda di pensione.<br />
Le condizioni previste per la totalizzazione, poter sommare cioè i contributi versati in Italia con quelli versati in Venezuela, prevedono un periodo minimo di contribuzione in Italia pari a 52 settimane ed ovviamente il raggiungimento dei requisiti attualmente previsti per la pensione di vecchiaia, cioè 20 anni di contribuzione (tra Italia e Venezuela) al raggiungimento dell&#8217;età pensionabile attualmente prevista in Italia per gli uomini, pari a 65 anni .<br />
Se il Sig. Castaldo, però non ha  alcun versamento contributivo in Italia, non potrà chiedere la pensione in convenzione tra i due Paesi.</p>
<p><strong>DOMANDA: scrive FERNANDO MASTRANGELO da Rockville, Md &#8211; Stati Uniti<br />
<em>Due piccole domande: a che età e presso quale ufficio bisogna fare la domanda per la pensione? Credo che in Italia é un po diverso, a volte si puo’ fare la domanda senza raggiungere l&#8217;età?</em></strong><br />
Per i residenti negli Stati Uniti la domanda va inoltrata alla :<br />
SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION &#8211; OFFICE OF INTERNATIONAL OPERATIONS .BALTIMORA &#8211; MARYLAND USA<br />
Per competenza l&#8217;Ente estero, dopo aver compilato il formulario di collegamento per la propria parte, provvederà ad inoltrarlo all&#8217;INPS Polo territoriale per i residenti negli USA che è Palermo- Via Laurana,59.<br />
Per quanto riguarda l&#8217;età per fare la domanda di pensione è quella legata ai requisiti per il diritto alla pensione di anzianità o alla pensione di vecchiaia.<br />
Per la pensione di vecchiaia,<br />
Si va in pensione a:<br />
• 65 anni per gli uomini<br />
• 60 per le donne .</p>
<p>I CONTRIBUTI<br />
Sono richiesti almeno 20 anni di contribuzione comunque accreditata (da attività lavorativa, da riscatto, figurativa ecc.). Bastano 15 anni di contributi per coloro che al 31 dicembre 1992:<br />
• avevano già raggiunto i 15 anni di contributi<br />
• avevano già compiuto l’età pensionabile prevista all’epoca (55 anni per le donne e 60 per gli uomini)<br />
• erano stati autorizzati ai versamenti volontari</p>
<p>LA DECORRENZA<br />
La legge 247/2007 di riforma delle pensioni ha introdotto il sistema delle finestre anche per la pensione di vecchiaia, per cui dal 2008 si potrà andare in pensione di vecchiaia secondo il seguente schema:<br />
Requisiti maturati entro il:<br />
31 marzo &#8211; Decorrenza della pensione : 1° luglio stesso anno (Lavoratori dipendenti) &#8211; 1° ottobre stesso anno (Lavoratori autonomi)<br />
30 giugno &#8211;  Decorrenza della pensione : 1° ottobre stesso anno (Lavoratori dipendenti) &#8211; 1° gennaio anno successivo (Lavoratori autonomi)<br />
30 settembre &#8211; Decorrenza della pensione : 1° gennaio anno successivo (Lavoratori dipendenti)  &#8211; 1° aprile anno successivo  (Lavoratori autonomi)<br />
31 dicembre &#8211; Decorrenza della pensione :1° aprile anno successivo (Lavoratori dipendenti) &#8211; 1° luglio anno successivo (Lavoratori autonomi)</p>
<p><strong>DOMANDA: scrive GIUSEPPE dal Canada<br />
<em>Io in Italia ho lavorato per circa due anni, non ho fatto il servizio militare perché escluso per motivi familiari. Quando arriverò all’età di pensionamento (fra quattro anni) i 18 mesi di militare che avrei dovuto fare contanano ugualmente per la mia pensione? Ho io il diritto a una pensione, visto i pochi contributi?</em></strong><br />
La convenzione  stipulata tra l&#8217;Italia ed il Canada, in vigore dal 1.1.1979, prevede per i soggetti,  lavoratori assicurati in Italia e in Canada o Quebec e  i loro  familiari e superstiti, la possibilità di poter cumulare i periodi versati in Italia con quelli versati in Canada, purchè non inferiori a 53 settimane. Pertanto  se in favore del  Sig. Giuseppe risultano effettivamente accreditati in Italia contributi per due anni, egli potrà al compimento dei 65 anni richiedere , tramite l&#8217;Ente pensionistico canadese,  una pensione in regime di convenzione internazionale. Il periodo di servizio militare non prestato, in costanza delle 53 settimane accreditate in Italia , non è influente per il diritto .</p>
<p>Istituzione competente per le pensioni canadesi<br />
Internazional operations<br />
Income Security Programs<br />
National Health and Welfare<br />
KIA OL 4 OTTAWA, ONTARIO – CDTI</p>
<p>Istituzione competente per le pensioni quebecchesi<br />
Service des Ententes Intergouvernmentales<br />
Regie des Rentes du Quebec<br />
C.P. 5200 &#8211; Quebec G1K 7S9 (Canada) &#8211; CDN</p>
<p><strong>DOMANDA: scrive ANTONELLA da Buenos Aires &#8211; Argentina<br />
<em>Mia mamma ha la pensione di mio padre che é morto nel 2002 pensione sos/ 4700387 della regione calabria e gli é mancata la definizione domanda di riesame decorrenza maggiorazione sociale legge 448/2001. Abbiamo mandato col patronato italiano in molte carte documenti e non risponde Reggio Calabria. Le ragazze che sono nel patronato dicono che Reggio Calabria è la peggiore e mi dicono che si deve mandare un legale che non si può fare piu niente. Ma io dico se gli corrisponde a mia mamma a 88 anni e si chiama Maria Cimellaro vedova Zumbo nata 22/03/20</em></strong><br />
Possiamo rassicurare la figlia della pensionata in oggetto, che sulla pensione di reversibilità di cui è beneficiaria la Sig.ra Cimellaro, sin dal mese di luglio viene corrisposta per intero la maggiorazione sociale di cui alla legge 448 del 2001. L&#8217;importo della maggiorazione corrisposta nel 2009 è pari ad euro 136,44, cui va sommato l&#8217;importo della pensione medesima.</p>
<p><strong>DOMANDA: scrive BRUNO TOZZI da Phetchaburi &#8211; Thailandia<br />
<em>Cara Francesca, scusami prima di tutto perchè indirizzo direttamente a te questo messaggio, nonostante il tuo invito, sul blog odierno, a non uscire dal tema da te proposto. Non sono riuscito, forse per il disappunto a trovare “la buca”dove inviare l’ espressione di questo mio ‘disappunto’. Nel 1996 sono andato in pensione a sessantuno anni, come pensionato INPS, subito dopo aver regolato con l”INPS i problemi relativi alla mia pensione mi sono trasferito assieme alla mia compagna tailandese di allora , adesso mia moglie, in Thailandia da dove ti scrivo, aggiungo che sono iscritto regolarmente all’AIRE e che sono legalmente residente in Tailandia con permesso di soggiorno rinnovato annualmente. Vengo al punto. Durante i primi anni del mio soggiorno tailandese sono stato colpito da forti disturbi alle coronarie e dopo qualche mese ed esami opportuni, fra cui una coronorografia, sono stato sottoposto qui in Thailandia, ad un intervento chirurgico per l’applicazione di tre by pass.Intervento perfettamente riuscito. Dopo qualche mese sono stato sottoposto ad un ulteriore intervento chirurgico alla prostata. Premetto che tutti gli interventi e tutte le relative degenze sono state completamente a mio carico come tutti i medicinali necessari dal momento dell’intervento ad oggi. Ho letto, tramite internet, sulla stampa italiana che il governo ha deliberato l’assegnazione di un bonus in denaro alle famiglie piu’ disagiate ed anche ai pensionati con pensioni piu’ basse. La mia pensione al netto e di 1.129 euro al mese piu’ la tredicesima mensilita’ di 970 euro, raggiungendo cosi la fantastica somma di 14.518 euro annui. Ho sperato quindi, alla luce delle cifre suesposste, di avere diritto anche io a questa facilitazione che, non risolverebbe la pochezza della pensione, ma tuttavia aiuterebbe a risolvere qualche piccolo problema.  Niente invece perchè anche in questo caso, come per le spese sanitarie, questo diritto non mi viene riconosciuto come dalla circolare della Agenzia delle Entrate che riporta ”può essere richiesta dai cittadini residenti”. E’ detto che di fronte alla legge tutti i cittadini hnno gli stessi diritti, devo al contrario osservare che non e’ vero o che per lo meno non lo e’ solo per quanto riguarda i doveri. Dalla mia pensione viene trattenuto, oltre al resto, l’importo per il S.S.N. il che non mi da il diritto alle prestazioni anche se presente occasionalmente nel nostro paese, ed in questa occasione saro’òdiscriminato anche per l’assegnazione del bonus stabilito dal governo. Tu hai la possibilita’ di accedere, come ho visto in uno dei tuoi ultimi blog, negli uffici preposti a questi problemi e vorrei avere, se possibile, chiarimenti al riguardo.</em></strong><br />
L&#8217;INPS, in qualità di sostituto d&#8217;imposta (per coloro che prestano attività lavorativa) o quale Ente che eroga la pensione (per coloro che sono titolare di un trattamento pensionistico), deve  solamente applicare fedelmente quanto previsto da normative di legge promulgate dal Parlamento Italiano.<br />
Infatti  l&#8217;art. 1 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, stabilisce l&#8217;attribuzione di un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai soggetti residenti in Italia, componenti di un nucleo familiare a basso reddito.<br />
I soggetti beneficiari, debbono obbligatoriamente essere residenti in Italia e non avere conseguito redditi complessivi superiori a determinati importi. Il beneficio è attribuito in base ai componenti del nucleo familiare, al reddito complessivo familiare, e spetta ad un solo componente del nucleo familiare.</p>
<p><strong>DOMANDA: scrive ETTORE da BUENOS AIRES &#8211; Argentina<br />
<em>Sono un cittadino Italiano che risiede all’estero &#8211; Argentina &#8211; e ho ottenuto la corrispondente pensione argentina da circa due mesi. Mi è stato offerto un lavoro come professionista dipendente in Italia (dove non ho mai lavorato). Ho 59 anni e vorrei sapere come devo impostare il mio nuovo contratto di lavoro tenendo conto che ci tengo molto a continuare a percepire il 100% della pensione argentina e secondariamente a quello che per legge dovrebbe risultare alla scadenza di questo mio nuovo contratto italiano.</em></strong><br />
Il contratto di lavoro che verrà stipulato  in Italia dal Sig. Ettore, va messo in relazione al tipo di attività che sarà chiamato a prestare, se da lavoro dipendente, autonomo da collaborazione subordinata o altro, pertanto non è possibile fornirgli  nessuna informazione o valutazione in merito. Tutto ciò che riguarda il diritto a percepire per intero la pensione argentina è regolato invece dalle norme  dell&#8217;Ente previdenziale Argentino. I contributi che il Sig. Ettore verserà in Italia nella gestione previdenziale dell&#8217;INPS potranno essere totalizzati con quelli versati in Argentina, purchè raggiungano un minimo di 52 contributi settimanali e daranno diritto al pagamento di una pensione in pro-rata.</p>
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		<item>
		<title>S.O.S. PENSIONI- Le Risposte</title>
		<link>http://www.prontofrancesca.it/2008/10/27/sos-pensioni-le-risposte-2/</link>
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		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 10:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Alderisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[S.O.S. Pensioni]]></category>

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		<description><![CDATA[DOTT.SSA BRIGIDA PARISI Funzionario INPS &#8211; Servizio Pagamento Pensioni all’Estero Bentrovati e grazie a tutti per essere anche oggi parte del nostro &#8220;salotto mondiale&#8221; che torna ad occuparsi, come facciamo ormai da mesi, di un tema di servizio molto caro agli agli italiani nel mondo: la Pensione. Come molti di voi già sapranno, in queste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.prontofrancesca.it/files/2008/10/sospensione.jpg" alt="sospensione.jpg" /><br />
<strong>DOTT.SSA BRIGIDA PARISI</strong><br />
Funzionario INPS &#8211; Servizio Pagamento Pensioni all’Estero</p>
<p>Bentrovati e grazie a tutti per essere anche oggi parte del nostro &#8220;salotto mondiale&#8221;  che torna ad occuparsi, come facciamo ormai da mesi, di un tema di servizio molto caro agli agli italiani nel mondo: la Pensione. Come molti di voi già sapranno, in queste ore sono in partenza per l&#8217;Australia ed ho pensato, considerato che si tratta di un viaggio molto lungo, di approfittare delle ore in cui sarò in volo per aprire una nuova pagina del mio diario in rete. Con l&#8217;occasione vi informo che troverete pubblicato in home-page il riepilogo dei miei incontri con la comunità italo-australiana di Melbourne.<br />
A questo punto con grande piacere do il benvenuto alla<strong> DOTT.SSA BRIGIDA PARISI</strong>, Funzionario INPS, Servizio Pagamento Pensioni all&#8217;Estero, che con grande disponibilità ha risposto ad alcune vostre domande arrivate nel blog. Per dare la possibilità a tutti di potere rivolgere eventuali nuovi quesiti su questo argomento, <strong>siete gentilmente invitati a rimanere in tema</strong>. Con l’occasione vi segnalo il sito internet <a href="http://www.inps.it" title="visita il sito inps.it" target="_blank">www.inps.it</a> all’interno del quale potete trovare molte informazioni utili in materia pensioni.</p>
<p><strong>Siete cortesemente invitati per motivi di riservatezza a non scrivere indirizzi e-mail e numeri telefonici nei vostri commenti.</strong></p>
<p>Grazie per la collaborazione!</p>
<p><strong>DOMANDA: scrive MARY BERGAMASCO da North Brunswick- USA</strong><br />
<strong><em>&#8220;Ho lavorato 2.anni a Torino, poi nata in America mi trasferii negli USA, mi sposai, ebbi famiglia. Ora pensionata a oltre 76 anni con pensione americana leggo sul blog di Francesca che a 52 settimane di lavoro in Italia si ha il diritto a una piccola pensione. Ne ho il diritto?&#8221;</em></strong><br />
I requisiti per l&#8217;applicazione della Convenzione con gli USA  sono relativi alla anzianità contributiva: è possibile applicare la convenzione solo se l&#8217;assicurato può far valere in Italia almeno 52 contributi settimanali.<br />
I contributi possono essere di qualsiasi natura: obbligatori (lavoro dipendente o autonomo), figurativi (servizio militare, malattia, maternità, cassa integrazione guadagni, disoccupazione, mobilità), da riscatto<strong> </strong>(corso legale di laurea, contribuzione omessa, contribuzione per attività svolta in Paesi non convenzionati con l&#8217;Italia), da versamenti volontari.<br />
Non è richiesto il requisito della cittadinanza.<br />
Quindi nel suo caso, tramite l&#8217;Ente estero dovrà far pervenire la domanda di pensione al Polo   territorialmente competente per i residenti negli USA che è quello dell&#8217;Inps di Palermo, che è preposto a verificare il possesso dei requisiti necessari per lil diritto a pensione in convenzione.</p>
<p><strong>DOMANDA: scrive LEONELLA DI FAIV da Caracas- Venezuela</strong><br />
<strong><em>&#8220;Mia madre ha compiuto 81 anni. Da due anni prende la pensione pari a 258 euro e le é stato anche versato un non indifferente arretrato. Ha lavorato piú di 750 settimane nelle scuole italiane di Caracas e grazie all’accordo con il Venezuela, riceve appunto la pensione. Al patronato ITAL le avevano detto che, data la sua anziana etá, automaticamente avrebbe ricevuto un aumento e che se ne sarebbe accorta dall’incremento dell’importo. Fino a oggi non ha ricevuto niente e al Patronato dicono che il suo file é stato archiaviato e che é un problema andarlo a riprendere e via dicendo.<br />
Possiamo rivolgerci direttamente a qualche funzionario dell’INPS via mail, fax o telefono?&#8221;</em></strong><br />
Per verificare il diritto di sua madre ad un incremento del pro-rata di pensione italiano o ad una maggiorazione sociale, occorre inviare alla sede Inps che gestisce il pagamento della pensione medesima, una richiesta di ricostituzione, allegando i redditi  totali ( Italia + estero )personali e familiari dal 2001 alla data odierna ( 2008 presunto).</p>
<p><strong>DOMANDA: scrive GAETANA da Melbourne- Australia</strong><br />
<strong><em>&#8220;Mio marito la sua pensione da 3 mesi va direttamente alla banca, ma perché non mandano dall’ Italia il resoconto, come e quanti euro, e quanto e` il cambio con il dollaro australiano, mi dirà lo vedo sempre dall’internet, ma penso che dall’ Italia devono mandare una lettera, una cosa abbiamo notato che le spese bancarie non lo sappiamo quanto sono, penso che qualcheduno dovrà prendersi la responsabilità di queste notizie. La nostra banca sul bilancio non le mostra.&#8221;</em></strong><br />
Ad ogni inizio di anno l&#8217;INPS invia a tutti i pensionati un modello ( obisM) nel quale viene indicato l&#8217;importo , in euro, della pensione, che sarà erogata nel corso dell&#8217;anno.<br />
Poichè in alcuni Stati  esteri la pensione viene convertita in valuta locale, il controvalore può essere conosciuto solo al momento del cambio, che, per convenzione viene effettuato dalla Banca I.C.B.P.I. ad una data prestabilita e che i pensionati possono controllare sul sito web della Banca.<br />
Per quanto riguarda le commissioni, abbiamo più volte precisato che i pagamenti debbono essere effettuati &#8221; franco spese &#8221; per i pensionati. Se dovessero essere applicate dalla Banche corrispondenti delle trattenute, delle stesse andrà chiesto il rimborso alla Banca ICBPI, allegando copia della ricevuta rilasciata dalla corrispondente.</p>
<p><strong>DOMANDA: scrive SALVATORE da Caracas- Venezuela</strong><br />
<strong><em>&#8220;Ho versato 20 anni di contributi in Venezuela domando per avere la pensione :<br />
1.- A che età si deve fare<br />
2.-Debbo versare contributi in Italia? Quanti anni minimo devo versare?<br />
3.- Se non posso versare contributi in Italia, mi aspetta qualche pensione per età?<br />
4.-Quale pensione posso ricevere in Venezuela ? Solo quella dei contributi? O anche quella di vecchiaia? &#8220;</em></strong><br />
La pensione di vecchiaia viene concessa al 60° anno per gli uomini (55 donne), con un requisito minimo di 750 settimane di contribuzione. E&#8217; prevista un&#8217;età inferiore per attività pericolose e insalubri, nonchè una riduzione del requisito contributivo minimo a 250 settimane per lavoratori anziani occupati in settori solo recentemente coperti da assicurazione.<br />
La pensione di invalidità viene concessa all&#8217;assicurato che abbia subito una perdita permanente o prolungata di almeno 2/3 della capacità di lavoro. E&#8217; richiesto un minimo di 250 contributi settimanali (ridotto di 20 settimane per ciascun anno se si tratta di assicurato di età inferiore ai 35 anni), di cui 100 negli ultimi 3 anni precedenti la domanda. Non è richiesto il suddetto requisito minimo se l&#8217;invalidità è stata causata da infortunio avvenuto durante il periodo di assicurazione.<br />
La pensione ai superstiti viene concessa se al momento del decesso l&#8217;assicurato defunto poteva far valere i requisiti per ottenere la pensione o era già pensionato. Non è richiesto un periodo minimo di assicurazione se la morte è avvenuta a causa di un infortunio durante il periodo di assicurazione. E&#8217; previsto un assegno funerario.<br />
Perché possa  invece richiedere la pensione in regime di convenzione tra l&#8217;Italia e il Venezuela occorrono i seguenti requisiti:<br />
REQUISITI PER L&#8217;APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE:<br />
Requisito della anzianità contributiva: è possibile applicare la convenzione solo se l&#8217;assicurato può far valere in Italia almeno 52 contributi settimanali.<br />
I contributi possono essere di qualsiasi natura: obbligatori (lavoro dipendente o autonomo), figurativi (servizio militare, malattia, maternità, cassa integrazione guadagni, disoccupazione, mobilità), da riscatto (corso legale di laurea, contribuzione omessa, contribuzione per attività svolta in Paesi non convenzionati con l&#8217;Italia), da versamenti volontari.<br />
Si applica ai lavoratori che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti nonché ai loro familiari , indipendentemente dalla loro cittadinanza.<br />
Se in Italia non risultano  versati contributi, non si può chiedere la pensione in regime di convenzione bilaterale.</p>
<p><strong>DOMANDA: scrive EZIO da Manuel Antonio- Costa Rica</strong><br />
<strong><em>&#8220;Sono in Italia in vacanza ma ieri ho fatto un salto all’INPS di Novara dove, come immaginavo, non sono riuscito a risolvere il mio problema (sono in vacanza e non ho intenzione di visitare piu’ o meno tutti gli uffici dell’edificio come invece, mi pare di aver capito, dovrei fare!). In Italia ho accumulato circa 17 anni di contributi un po’ da dipendente e un po’ da autonomo. Per avere diritto ad una pensione minima dovrei avere raggiunto i fatidici 20 anni di contribuzione. La mia semplicissima domanda e’ questa: esiste una convenzione tra Italia e Costa Rica che mi permetta il cumulo tra le due contribuzioni? In caso affermativo potrei iniziare, essendo imprenditore, una contribuzione volontaria in CostaRica.&#8221;</em></strong><br />
Con il  Costarica non esiste un regime di convenzione bilaterale che permette di totalizzare direttamente i due periodi contributivi, però considerato che a suo favore risulta accreditato un periodo contributivo  in Italia, può raggiungere  agevolmente il requisito richiesto per il diritto alla pensione in Italia,  riscattando il periodo di lavoro svolto all&#8217;estero con il Costarica,  Paese non convenzionato.<br />
La richiesta di riscatto per lavoro all’estero può essere presentata:<br />
senza limiti temporali, anche dopo la concessione di un trattamento pensionistico;<br />
per coprire parzialmente il periodo durante il quale vi è stata omissione contributiva (esempio: solo le settimane necessarie per il perfezionamento dei requisiti a pensione).<br />
I contributi omessi possono essere accreditati solo dopo il pagamento di un onere di riscatto e sono utili per il diritto e per la misura di tutte le pensioni, e per il diritto alla prosecuzione volontaria.<br />
Il riscatto può essere richiesto:<br />
dal lavoratore che al momento della domanda, sia cittadino italiano, anche se durante i periodi di lavoro all’estero aveva la  cittadinanza straniera;<br />
dai superstiti del lavoratore.<br />
La domanda deve essere presentata alla sede Inps , Polo territorialmente competente per  Stato estero di residenza, nel suo caso il Polo di Perugia,  compilando il mod. RE1 appositamente predisposto.<br />
Può essere presentata anche tramite uno degli Enti di Patronato, che assistono gratuitamente per legge.<br />
Alla domanda deve essere allegato il certificato di cittadinanza italiana.<br />
Alla domanda, deve essere allegata documentazione di data certa utile per provare l’effettiva esistenza del rapporto di lavoro.<br />
L’importo dell’onere del riscatto  varia in relazione all’età e al sesso del lavoratore, alla retribuzione percepita all’atto della domanda, al numero delle settimane riscattate e all’anzianità contributiva maturata con i contributi versati regolarmente.<br />
Varia altresì se il richiedente è già titolare di pensione.</p>
<p><strong>DOMANDA: scrive DIONISIO TRAMONTANO da Copenhagen- Danimarca</strong><br />
<strong><em>&#8220;Abito e lavoro a Frederiksberg-Copenaghen da 15 anni, precedentemente ho lavorato in Italia per molti anni. Ho 54 anni e fra 6 anni dovró prendere una sorta di pre-pensionamento (efterløn) di cui ho diritto e ho pagato regolarmente ogni mese. La domanda che ora pongo è: Quando avró l’etá pensionistica (65?) cosa succederá? Avró una pensione dalla Danimarca?<br />
Dovró fare domanda in Italia? Se sí, dove? Quando? Sono forse domande banali, ma importanti per noi ‘residenti all’estero’.&#8221;</em></strong><br />
La Danimarca come del resto l&#8217;Italia applica la regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale in base alla quale  il diritto a pensione &#8211; nell&#8217;ambito dei Paesi dell&#8217;Unione europea ed in Svizzera &#8211; viene accertato sommando tutti i periodi di lavoro svolti dall&#8217;interessato nei Paesi membri (totalizzazione). Mentre non è possibile il riscatto o il trasferimento dei contributi da uno Stato ad un altro. Si precisa che la sia la Danimarca che l&#8217;Italia applicano la regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale.<br />
L&#8217;importo della pensione viene determinato in proporzione ai contributi versati nel singolo Paese che liquida la pensione, secondo un particolare sistema di calcolo, definito pro-rata; quindi l&#8217;INPS calcolerà la pensione sulla base dei contributi versati in Italia. La totalizzazione è ammessa a condizione che il lavoratore abbia un periodo minimo di assicurazione e contribuzione nel Paese che concede la pensione. Secondo i regolamenti CEE il periodo minimo è di 52 settimane(1anno). In caso di un periodo assicurativo inferiore, comunque,solo in questo caso verrà preso in considerazione sia per la misura che per il diritto dallo Stato che erogherà la pensione.<br />
La domanda di pensione, insieme ai documenti richiesti, deve essere presentata all&#8217;Istituzione competente per territorio dello Stato in cui il lavoratore risiede. La domanda è valida anche per gli altri Stati in cui l&#8217;interessato ha lavorato. Infatti, è l&#8217;istituzione del Paese di residenza che è tenuta  a trasmettere all’Ente pensionistico degli altri Paesi membri la richiesta presentata dal lavoratore, per accertare il diritto a pensione, secondo le norme di ciascun Stato.<br />
Ciascun Stato certifica i periodi di assicurazione maturati nel singolo  Paese attraverso l&#8217;emissione del formulario E205 , che rappresenta il documento che attesta la carriera assicurativa svolta nei vari Stati  dell&#8217;UE ed in Svizzera.</p>
<p><strong>DOMANDA: scrive MARTINO da Adelaide- Australia</strong><br />
<strong><em>&#8220;Chi ha lavorato pochissimo in Europa, circa sei mesi in Germania e circa un anno in Italia, ha diritto a qualche tipo di pensione una volta arrivato all’eta’ pensionabile.&#8221;</em></strong><br />
Per poter verificare i requisiti per il diritto a pensione occorre conoscere tutta la posizione contributiva del lavoratore , sia per i lavori svolti negli Stati della Unione Europea, sia nei Paesi convenzionati e non convenzionati.</p>
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		<title>S.O.S. PENSIONI</title>
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		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 09:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Alderisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[S.O.S. Pensioni]]></category>

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		<description><![CDATA[DOTT.SSA BRIGIDA PARISI Funzionario INPS &#8211; Servizio Pagamento Pensioni all’Estero Toc, toc ci siete? Io sono qui pronta ad aprire una nuova pagina del blog in cui verrà affrontato l&#8217;argomento pensioni, molto caro ai tanti italiani all&#8217;estero, che sono spesso confusi dalla troppa burocrazia e da una moltitudine di leggi, molte volte difficili da comprendere. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prontofrancesca.it/files/2008/06/sospensione.jpg" title="sospensione.jpg"><img src="http://www.prontofrancesca.it/files/2008/06/sospensione.jpg" alt="sospensione.jpg" /></a><br />
<strong>DOTT.SSA BRIGIDA PARISI</strong><br />
Funzionario INPS &#8211; Servizio Pagamento Pensioni all’Estero</p>
<p>Toc, toc ci siete? Io sono qui pronta ad aprire una nuova pagina del blog in cui verrà affrontato l&#8217;argomento pensioni, molto caro ai tanti italiani all&#8217;estero, che sono spesso confusi dalla troppa burocrazia e da una moltitudine di leggi, molte volte difficili da comprendere. Prima però, come sempre, desidero rendervi partecipi di alcuni miei pensieri. In questi ultimi giorni ho notato l&#8217;assenza di alcuni di voi e mi sono interrogata sul motivo. Poi ho letto il commento di <span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold">SANDRO</span> da Toronto, in Canada  che scrive &#8220;Sbaglio o sono assenti molte abituali amiche del blog dell&#8217;Argentina? Strana coincidenza, non sarà mica per la storia della Signora Fantasia e le sue polemiche.&#8221;  Caro Sandro, grazie per l&#8217;osservazione che spero non sia fondata ma che mi da modo di fare una riflessione importante: ho sempre creduto che essere sinceri sia una forma di rispetto nei confronti degli interlocutori e per questo mi sono permessa di invitarvi a non sprecare l&#8217;opportunità che vi viene data nel blog di potere esprimere liberamente il vostro punto di vista riguardo gli argomenti proposti. Leggendo quanto scrive poi<strong> GESUALDO</strong> da Guanare, in Venezuela, ho avuto la conferma di essere stata fraintesa da alcuni di voi: &#8220;Per la prima volta non seguo la linea della nostra Francesca quando dice di non preoccuparci degli exfrequentatori.&#8221; Ciao Gesualdo e bentrovato! Probabilmente il senso delle mie parole non è stato interpretato bene fino in fondo. E&#8217; logico che io vorrei che partecipaste tutti assiduamente al blog, coinvolgendo magari anche tante altre persone, trovo però allo stesso tempo corretto lasciare libero chi decide per motivi personali di assentarsi momentaneamente o definitivamente, di farlo senza essere troppo &#8220;rincorso&#8221;. Per me è un grande sostegno ed un incentivo a fare sempre meglio, sapere che continuerete a partecipare con l&#8217;entusiasmo di sempre al mio progetto telematico. Forse mi sono spiegata male, ma potete (anzi dovete!) continuare a scrivere di voi, della vostra vita ed esperienze varie all&#8217;estero. Quando mi sono riferita ai commenti personali da evitare, volevo mettere tutti noi al riparo dai dialoghi ristretti tra pochi lettori; per un po sono anche piacevoli da leggere, ma alla lunga possono diventare noiosi, credetemi. Certa di avere chiarito definitivamente la questione, vi informo che mai come in questo momento in cui sono impegnata a sviluppare molte novità importanti, il nostro &#8220;salotto mondiale&#8221; potrà fare ancora di più vetrina di sé dimostrando tutto quello che abbiamo costruito insieme in questi mesi. Ciò non toglie che sarà bello continuare a scherzare, mantenendo il clima di allegria e familiarità che si è instaurato tra di noi, non  perdendo però mai di vista la mia linea editoriale, che vuole essere a metà tra il creare un ponte sentimentale ma anche di utilità tra i tanti italiani nel mondo. Mi dispiace molto che le polemiche e gli attriti tra alcuni di voi (per fortuna pochi!) abbiano creato un malumore tra gli altri&#8230;. ora è veramente importante avervi tutti vicini a me, uniti raggiungeremo la meta&#8230;. A BUON INTENDITOR POCHE PAROLE!! Un saluto speciale ad un nuovo amico di ProntoFrancesca, <strong>SANDRO</strong> da Niagara, in CANADA che scrive &#8220;Qualcosa mi ha colpito dopo leggere il tuo commento. Certe volte si deve togliere i pezzi di pollo per gustare bene il brodo.&#8221; Ciao Sandro, sei molto simpatico e quello che hai scritto è divertente ed anche molto saggio. Grazie di cuore! Spero che continuerai ad essere dei nostri ancora per molto tempo. Infine per quanto riguarda la dichiarazione di <span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold">ENZO TORTORA</span>, trovo corretto che sappiate che mesi fa ci siamo sentiti telefonicamente poiché desideravo approfondire il suo caso e dopo avere parlato un po con lui non ho trovato una buona idea fare il nome del Dottore in questione sul blog, anche se quello che è accaduto ad Enzo mi ha molto rattristato. A tale proposito gli ho consigliato di rivolgersi ad un Avvocato, certa che in questi casi la via legale sia la strada migliore da seguire. Ed ora se siete d&#8217;accordo vorrei focalizzare per alcuni giorni la nostra attenzione su un tema di servizio di comune interesse a molti di voi ed a tale proposito torno a presentarvi una cara amica, la <span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold">DOTT.SSA BRIGIDA PARISI</span>, Funzionario INPS, che da anni si occupa del Servizio Pagamento Pensioni all&#8217;Estero e che ringrazio personalmente per la disponibilità nell&#8217;avere preso in esame alcune vostre domande pervenute al mio sito.</p>
<p>Per dare la possibilità a chiunque fosse interessato all&#8217;argomento pensionistico di potere porre i propri quesiti, <span style="font-weight: bold" class="Apple-style-span">siete tutti gentilmente invitati a rimanere in tema.</span></p>
<p>Grazie per la cortese collaborazione!</p>
<p><strong>DOMANDA:  scrive Deisy Montiel da Miami, Florida</strong><br />
<strong><em>&#8220;Mio marito nato il 06-01-44, ha lavorato in Italia per 6 anni e mezzo e 5 anni in USA. Secondo l&#8217;informazione dell&#8217;INPS (tramite la Sra. Ivonne, incaricata in Miami Florida)  ha informato a mio marito che a lui il prossimo anno gli corisponde cio dovuto al convenzioneo fra USA e Italia, ossia che dovrebbe avere la pensione. E&#8217; vero questo? Adesso il mio caso è diverso: io sono nata il 28-02-49 ho lavorato per tre anni, come puericultrice di ruolo a tempo pieno nell&#8217; Ospedale Policlinico di Bari e 18 anni in Venezuela, anche li c&#8217;è convenzione . Posso usufruire della pensione? Ho ricevuto l&#8217; informazione del mio lavoro svolto in Italia, l&#8217; informazione lo ho ricevuto de parte della Dott.ssa Francesca Buzzacchino (responsabile Area URP) ma non spiega cio che devo fare, quale dovrebe essere il passo a seguire?&#8221;</em></strong><br />
Le fornisco brevemente le seguenti informazioni sulle convenzioni bilaterali stipulate tra l&#8217;italia e gli Usa e il Venezuela, che le permetteranno di verificare i suoi  requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e quelli di suo marito.<br />
Le convenzioni bilaterali di sicurezza sociale consentono agli interessati di:<br />
- sommare, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione i periodi di assicurazione compiuti in Italia con quelli compiuti in ciascuno Stato convenzionato (totalizzazione dei periodi assicurativi);<br />
- ottenere il pagamento della pensione nel Paese di residenza o in altro luogo scelto dal pensionato.<br />
La convenzione stipulata con gli Stati Uniti entrata in vigore il 1.11.1978 prevede, in merito al diritto alle prestazioni di vecchiaia  :<br />
- avere accreditati in Italia un minimo di 52  contributi settimanali ( un anno );<br />
- avere il requisito anagrafico dell&#8217;età pensionabile, che attualmente per l&#8217;Italia  è di 60 anni per le donne e 65 per gli uomini;<br />
- avere  raggiunto con il cumulo dei contributi versati nei due Stati, il diritto alla pensione, che attualmente in Italia prevede un minimo di 20 anni di contribuzione.<br />
Per i residenti negli Stati Uniti, le domande di prestazioni pensionistiche o di quanto ad esse collegato, vanno indirizzate al Polo territoriale INPS, di PALERMO, e, vanno presentate, tramite l&#8217;Ente pensionistico  statutinetense,-  SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION- office of international operations, post office BOX 17049- BALTIMORE,MARYLAND 21235 USA.<br />
La convenzione stipulata con il Venezuela, entrata in vigore il 1.11.1991, prevede sempre, per il cumulo, un minimo di 52 contributi settimanlii e l&#8217;età pensionabile di 60 anni per le donne e 65 per gli uomini, nonchè una contribuzione minima  pari a 20 anni.<br />
L&#8217;Istituto venezuelano competente per le pensioni è:<br />
Instituto venezolano de los Seguros Sociales ( I.V.S.S.), oficina de convenios internacionales, Centro Simon Bolivar, Torre Norte, El Silencio P.7. CARACAS VENEZUELA YV.<br />
E&#8217; opportuno rivolgersi comunque agli Enti di Patronato, che svolgono attività gratuita e che ben conoscono l&#8217;iter amministrativo delle pratiche di pensione.</p>
<p><strong>DOMANDA:  scrive Luigi Aiello da Kenosha, Wisconsin, Stati Uniti</strong><br />
<strong><em>&#8220;Ci sarà qualche aumento alle pensioni basse? So che tutti vogliono di più, ci sarà qualche speranza? Luigi Aiello Direttore del radio programma LA VOCE D&#8217;ITALIA del Wisconsin.&#8221;</em></strong><br />
Come sappiamo la legge 127 del 2007 ha previsto un sostegno ai titolari di pensioni basse. Una volta l&#8217;anno  i pensionati riceveranno una somma aggiuntiva non tassata, la cosidetta quattordicesima.<br />
Ricordiamo che per averne diritto  occorre avere una età pari o superiore a 64 anni e un reddito personale, dichiarato,   non superiore a 8.640,84 euro ( fatta esclusione per la casa di abitazione  gli assegni per il nucleo familiare ecc).<br />
L&#8217;importo varia  da un minimo ad un massimo , a seconda dell&#8217;anzianità contributiva dei pensionati.<br />
I pensionati residenti all&#8217;estero, dei quali l&#8217;Inps conosce i redditi,  riceveranno la somma aggiuntiva nel mese di ottobre, se aventi diritto.<br />
L&#8217;inps ha inviato a tutti una lettera in cui viene indicato l&#8217;importo esatto liquidato ad ogni singolo beneficiario ed i requisiti per averne diritto.<br />
I pensionati dei quali l&#8217;INPS non conosce i redditi hanno ricevuto invece una lettera, con allegato un modello reddituale da compilare e restituire all&#8217;Istituto, affinché possa procedere a liquidare la somma, se dovuta.<br />
Per il momento non sono previste altre disposizioni di legge ai titolari di pensioni basse.</p>
<p><strong>DOMANDA:  scrive Giuseppe dal Canada</strong><br />
<strong><em>&#8220;C&#8217;e&#8217; in Italia una legge che prevede che gli anziani pensionati arrivati a una certa età per esempio al settantesimo anno, vengano esclusi dal pagare le tasse sulla pensione? Dopo anni di sacrifici un&#8217;agevolazione del genere renderebbe gli ultimi anni della loro estenuata vita più serena e tranquilla, io penso che sarebbe cosa graditissima! Nel caso che qualche &#8220;politico&#8221; di passaggio su questo blog dovrebbe trovarsi a leggere cioò che sopra detto ne potrebbe prendere spunto e chissaà non si sa mai ne potrebbe fare una realtà.&#8221;</em></strong><br />
Come abbiamo più volte comunicato,  il ruolo dell&#8217;INPS, in materia di tassazione, è quello di &#8221; sostituto d&#8217;imposta&#8221;, cioè si sostituisce allo Stato nel trattenere,  sulle pensioni , quando dovuto a titolo di  ritenute IRPEF.<br />
Le imposte sul reddito per l&#8217;anno 2008, prevedono delle aliquote percentuali che vengono applicate su scaglioni di reddito.<br />
- sul  primo scaglione,che  comprende  i redditi fino a 15.000 euro,  si paga una imposta pari al 23%;<br />
- l&#8217;articolo 49, comma 2, del TUIR,  stabilisce che ai redditi fino a 7.500 euro,  derivanti da pensione, per soggetti di età inferiore a 75 anni, spetta  sull&#8217;imposta da pagare,  una detrazione annua pari a 1.725 euro;<br />
- l&#8217;articolo 49, comma 2, del TUIR,  stabilisce che ai redditi fino a 7.750 euro,  derivanti da pensione, per soggetti di età superiore a 75 anni, spetta  sull&#8217;imposta da pagare,  una detrazione annua pari a 1.783 euro;<br />
Questo equivale a dire, che per effetto delle detrazioni da imposta, i pensionati che percepiscono una pensione lorda annua fino a 7.500 o 7.750 euro, non pagano l&#8217;IRPEF e quindi ricevono l&#8217;intero ammontare della pensione senza trattenute. Coloro che percepiscono una pensione superiore dovranno pagare l&#8217;IRPEF sulla differenza (=  importo lordo x23%-detrazione di imposta ).<br />
Dobbiamo poi sottolineare, che l&#8217;Italia ha stipulato con numerosi Paesi convenzioni per evitare la doppia imposizione fiscale, in base alla quale si può chiedere la detassazione della pensione generalmente al Paese di erogazione, qualora sulla pensione si paghino le tasse anche nel Paese di residenza.</p>
<p><strong>DOMANDA:  scrive Giorgio Turri da Middletown, Stati Uniti</strong><br />
<strong><em>&#8220;I miei contributi lavorativi totali fino ad ora sono di anni 44 (14 in Italia e 30 negli Stati Uniti). E&#8217; mia intenzione fare domanda di pensionamento negli Stati Uniti all&#8217;eta&#8217; di 62 anni (62 e sei mesi per la precisione). Dal momento che per l&#8217;Italia l&#8217;eta&#8217; di pensionamento e&#8217; per me di 65 anni, come viene fatta la totalizzazione in questo caso:<br />
- Devo attendere 2 anni e mezzo per un eventuale conguaglio per la parte concernente i miei contributi di lavoro italiano?<br />
- Rischio di perdere il diritto alla totalizzazione se non aspetto a richiedere la pensione al 65.mo anno di eta&#8217;?<br />
- Ho comunque diritto alla totalizzazione anticipata per la regola dei 35 anni contributivi?<br />
- Nessuno dei punti succitati? &#8220;</em></strong><br />
Debbo informarla che una nuova normativa è stata recentemente  introdotta , per il diritto all&#8217;accesso alla pensione di anzianità e di vecchiaia.<br />
Infatti con la  circolare n. 60 del 15 maggio 2008,   l&#8217;INPS ha fornito ulteriori istruzioni in merito all’applicazione della legge  24 dicembre 2007, n.247, recante &#8220;Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività, pubblicata sulla G.U. n. 301 del 29 dicembre 2007.<br />
Nel suo caso,  mi soffermo sulla pensione di anzianità, dal momento che ella fa presente di avere più di 40 anni di contributi.<br />
In particolare le nuove norme, prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2008, il diritto alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva secondo quanto  indicato nella tabella A (per il periodo 1° gennaio 2008 – 30 giugno 2009) e nella tabella B (per i periodi successivi), allegate alla citata legge n. 247 del 2007.<br />
Resta fermo che il diritto alla pensione di anzianità, indipendentemente dall’età, si perfeziona, sia per i lavoratori dipendenti sia per i lavoratori autonomi, al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.</p>
<p>La tabella A,  allegata alla Legge prevede, per i lavoratori dipendenti,  che :<br />
- dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, il diritto alla pensione di anzianità si perfeziona al raggiungimento di un&#8217;anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 58 anni di età;<br />
- Dal 1° luglio 2009, si applicano i requisiti della Tabella B, che introduce il c.d. “sistema delle quote” in base al quale il diritto alla pensione di anzianità si consegue , al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione, posseduta dall’assicurato.<br />
Le nuove disposizioni richiedono, peraltro, che l’interessato abbia comunque raggiunto un’età anagrafica minima e sia in possesso di almeno 35 anni di contribuzione.</p>
<p>Le quote ( tabella B) che devono raggiungere i lavoratori dipendenti sono le seguenti:<br />
- dal 1°luglio 2009 al 31 dicembre 2010, quota 95 con un’età minima di 59 anni;<br />
- dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 quota 96 con un’età minima di 60 anni;<br />
- a decorrere dal 1° gennaio 2013 quota 97 con un’età minima di 61 anni.<br />
Quindi, in relazione a quanto ci comunica nella sua mail, sembra che Ella abbia perfezionato sia i requisiti sia anagrafici che  contributivi per il diritto alla pensione di anzianità.<br />
La richiesta andrà fatta a Social Security Administration di  Baltimora, per il successivo inoltro all&#8217;INPS di Palermo, polo territoriale per i residenti in USA.</p>
<p><strong>DOMANDA:  scrive Teresa da Milano, Italia</strong><br />
<strong><em>&#8220;Una persona sposata da poco in Argentina, riceve una pensione dall&#8217;Italia perché ha sempre lavorato là. Ora che è sposato e la moglie è a carico perché non lavora, ha diritto agli assegni familiari? Se si, come deve fare per averli?&#8221;</em></strong><br />
La risposta è affermativa.<br />
L&#8217;assegno per il nucleo familiare, è infatti una prestazione a sostegno delle famiglie che hanno redditi inferiori ai limiti , stabiliti anno per anno dalla legge.<br />
Spetta ai lavoratori dipendenti  e ai pensionati ad eccezione dei pensionati ex lavoratori autonomi ai quali spetta invece il &#8221; vecchio assegno familiare &#8220;.<br />
L&#8217;assegno spetta per il richiedente l&#8217;assegno, per il coniuge, per i figli minori di 18 anni o i maggiorenni inabili o altri familiari che si trovino in particolari condizioni, a carico del richiedente.<br />
I pensionati debbono presentare la domanda al momento del pensionamento o anche successivamente alla Sede dell&#8217;Inps che ha liquidato la pensione. Le domande possono essere inviate  anche tramite i Patronati che, per legge, offrono assistenza gratuita.<br />
Alla domanda debbono essere allegati i redditi del nucleo familiare e una autocertificazione in sostituzione dello Stato di famiglia.<br />
Il reddito, è costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. Il reddito del nucleo familiare, da prendere in considerazione ai fini della concessione dell&#8217;assegno, è quello prodotto nell&#8217;anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno ed ha valore fino al 30 giugno dell&#8217;anno successivo.<br />
Ad esempio, per il periodo 1° luglio 2008 &#8211; 30 giugno 2009, si deve considerare il reddito prodotto nel 2007.<br />
L&#8217;assegno spetta solo se la somma dei redditi derivanti dalla pensione  riferita al nucleo familiare nel suo complesso, ammonta almeno al 70% dell&#8217;intero reddito familiare.<br />
Dal primo gennaio del 2005 il pagamento dell&#8217;assegno può essere effettuato direttamente al coniuge del pensionato, che ne deve fare domanda direttamente all&#8217;INPS utilizzando gli appositi modelli.</p>
<p><strong>DOMANDA:  scrive Lino Rizzo da Phuket, Thailandia</strong><br />
<strong><em>&#8220;Avendomi già confermata la pensione al 2011 resta tale. Firmata dal direttore Inps di Casale Monferrato, con questi cambiamenti non si e&#8217; piu sicuri di niente e se vivendo in Thailandia da 18 anni posso farla arrivare qui alla mia banca.&#8221;</em></strong><br />
Le pensioni liquidate dall&#8217;INPS,  a beneficiari residenti all&#8217;estero,  possono essere pagate:<br />
- in Italia  con accredito su un conto corrente del pensionato o in alternativa tramite una persona delegata;<br />
- all&#8217;estero, mediante accredito in conto corrente, bonifico bancario domiciliato, allo sportello di una Banca estera.<br />
Pertanto possiamo assicurare il Sig. Rizzo , che non esiste alcun problema, perchè la pensione le venga pagata direttamente all&#8217;estero.<br />
L&#8217;importante è comunicare :<br />
- la modalità di pagamento prescelta,  alla sede  dell&#8217;Inps che ha liquidato e gestisce la pensione;<br />
- stabilire anche contatti diretti con la banca aggiudicataria del pagamento che attualmente è : I.C.B.P.I., della quale possono essere trovati tutti i riferimenti sul sito INPS <a href="http://www.inps.it" target="_blank">www.inps.it</a> ( pagamento delle pensioni all&#8217;estero).</p>
<p><strong>DOMANDA:  scrive Monica da Pordenone, Italia</strong><br />
<strong><em>&#8220;Vorrei sapere se mia madre che ha vissuto in Canada e tornata in Italia con la cittadinanza canadese all&#8217;età di 65 anni, ha diritto alla pensione minima dall&#8217;estero. Premetto che è sempre stata casalinga ed in Italia vive con mio padre che è in pensione.&#8221;</em></strong><br />
In relazione al quesito in cui chiede se sua madre,( cittadina canadese, attualmente residente in Italia,  moglie di cittadino italiano, pensionato INPS)  può fare la domanda  per l&#8217;assegno sociale dell&#8217;INPS,  pur  non avendo la cittadinanza italiana, le fornisco i seguenti chiarimenti: l&#8217;interessata, cittadina canadese &#8211; perciò non appartenente all&#8217;Unione europea &#8211; moglie di cittadino italiano, ha diritto all&#8217;assegno sociale se, oltre ai requisiti previsti per tale prestazione &#8211; quali i 65 anni di età, la residenza in Italia ed il reddito zero o inferiore ai limiti stabiliti per legge ogni anno &#8211;  possiede un regolare titolo di soggiorno, che può essere:<br />
- il &#8220;pds ( permesso di soggiorno ) CE lungo soggiornant&#8221; ,ai sensi del D. Lgs n. 3/07; oppure<br />
- la ex &#8220;Carta di soggiorno&#8221;, ai sensi D. Lgs n. 286/98 se rilasciata prima del 14/2/07 (data di entrata in vigore del D.lgs n. 3/07) e pertanto valida fino alla scadenza; oppure<br />
- la &#8220;Carta di soggiorno permanente per familiare di cittadino Ue&#8221;, rilasciata dalla Questura e l&#8217;iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs n. 30 del 6 febbraio 2007.<br />
Per quanto riguarda invece la domanda, se ha diritto di percepire in Italia, una pensione dal governo Canadese, pur non avendo mai lavorato in Canada, debbo dirle che informazioni precise in merito possono esserle fornite solo dall&#8217;Ente estero.</p>
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		<title>S.O.S. PENSIONI- Le Risposte</title>
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		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 15:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Alderisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[S.O.S. Pensioni]]></category>

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		<description><![CDATA[DOTT.SSA BRIGIDA PARISI Funzionario INPS &#8211; Servizio Pagamento Pensioni all’Estero Nuova pagina del blog che si apre dando il bentrovato ad una cara ospite alla quale sono particolarmente affezionata, la DOTT.SSA BRIGIDA PARISI, Funzionario INPS, Servizio Pagamento Pensioni all&#8217;Estero, che ringrazio personalmente per il preziosissimo aiuto fornito ai nostri connazionali, che spesso confusi e disorientati, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prontofrancesca.it/files/2008/04/sospensione.jpg" title="sospensione.jpg"><img src="http://www.prontofrancesca.it/files/2008/04/sospensione.jpg" alt="sospensione.jpg" /></a></p>
<p><strong>DOTT.SSA BRIGIDA PARISI</strong><br />
Funzionario INPS &#8211; Servizio Pagamento Pensioni all’Estero</p>
<p>Nuova pagina del blog che si apre dando il bentrovato ad una cara ospite alla quale sono particolarmente affezionata, la <strong>DOTT.SSA BRIGIDA PARISI</strong>,  Funzionario INPS, Servizio Pagamento Pensioni all&#8217;Estero, che ringrazio personalmente per il preziosissimo aiuto fornito ai nostri connazionali, che spesso confusi e disorientati, richiedono informazioni riguardo l&#8217;ottenimento della pensione. Tra le tante domande che avete posto attraverso i vostri commenti nel precedente spazio intitolato S.O.S. PENSIONI, ne ho scelte alcune che credo possano essere di comune interesse per molti di voi. Per dare la possibilità a tutti di potere rivolgere eventuali nuovi quesiti su questo importante argomento, siete gentilmente invitati a rimanere in tema. Con l&#8217;occasione vi segnalo il sito internet <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> all&#8217;interno del quale potete trovare molte informazioni utili in materia pensioni.<br />
<strong>Siete cortesemente invitati per motivi di riservatezza a non scrivere indirizzi e-mail e numeri telefonici nei vostri commenti.</strong></p>
<p>Grazie per la collaborazione!<br />
<br/><br />
<strong>DOMANDA:  scrive Mirella da Buenos Aires &#8211; Argentina</strong><br />
<strong><em>&#8220;Questa é una domanda che credo la nostra bravissima Dott.ssa  Parisi saprá rispondere. Si tratta di una lettera che sta cominciando ad arrivare dall´INPS a molti pensionati italiani che prendono la minima qui e la minima lá, e logicamente con quella italiana riescono a sopravvivere, sino…….!!! Oggi ho trovata una vecchietta tutta in lacrime, che stava facendo una lunga fila per entrare a un Patronato con la lettera in mano e ho visto che tutti quelli che aveva davanti stavano con la stessa lettera, incuriosita ho chiesto che era e mi hanno detto che l´INPS chiedeva loro di rimborsare una ingente somma perché da molti anni avevano fatto male il ricalcolo per la loro pensione, in base alle dichiarazioni dei redditi esteri che erano stati rigorosamente mandati a suo tempo. Non é che ho capito molto perché parlavano tutti insieme, ma dal poco che sono riuscita a capire i calcoli erano stati fatti sulla base di un tipo di cambio sbagliato tra $ argentino ed Euro, e secondo l´INPS avrebbero spedito di piú della cifra corrispondente all´integrazione al minimo italiana. Io vorrei saperne di piú, ma se cosí fosse, che colpa ne hanno questi poveri vecchi se l´INPS ha fatto male i conti??? Dove li vanno a pescare ora i soldi per ridarli indietro ?? Se campano solo in base a la pensione italiana??? Non posso credere una cosa cosí assurda, per questo motivo vorrei sapere realmente da persona esperta come la nostra Dtt.ssa Parisi come sia la cosa realmente, sono sicura che ci deve essere altro di mezzo, non posso credere sia solo questo, sino sarebbe inconcepibile!!! Ringrazio tanto l´informazione, anche perché tornata a casa sono entrata al sito INPS e non ho trovato nulla.&#8221;</em></strong><br />
Come più volte comunicato, in ottemperanza a disposizioni legislative già introdotte  con la legge  finanziaria 2002  (articolo 49, punto 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289), i pensionati residenti all’estero, hanno l’obbligo annuale di dichiarare i seguenti  redditi di cui beneficiano all’estero:<br />
- redditi previdenziali italiani ed esteri;<br />
- redditi da lavoro;<br />
- redditi immobiliari con esclusione della prima casa di abitazione;<br />
- redditi di capitali e di partecipazione;<br />
- redditi a carattere assistenziale.<br />
L’importo di tali redditi,  è rilevante per determinare il diritto a percepire sulla pensione una serie di prestazioni, che vengono dette di carattere non contributivo ma “assistenziale”, quali l’integrazione al trattamento minimo, le maggiorazioni sociali, gli assegni per il nucleo familiare ecc.<br />
Quanto sopra premesso, portiamo a conoscenza  dei nostri pensionati, che nel  corso del 2007, l’INPS ha provveduto a verificare i redditi, relativi agli anni 2004 e 2005,  comunicati direttamente o tramite i Patronati. Dall’esame dei redditi dichiarati,  sono scaturiti  per alcuni pensionati, dei debiti per   importi  percepiti in misura superiore al dovuto,  e una comunicazione di  conseguente  riduzione della rata di pensione, tra l’altro ancora non operata (comunicazioni  in merito  sono state  inviate ai pensionati alla fine  del  2007,  e nei primi mesi del 2008 è stato loro inviato,  per le opportune verifiche, un prospetto riepilogativo dei redditi acquisiti dall’INPS).<br />
A tutela dei beneficiari, è stata data la possibilità di  verificare ulteriormente  l’esattezza delle comunicazioni ricevute , ricorrendo sempre  all’aiuto degli Enti di Patronato, ai quali l’INPS ha dato la possibilità di verificare on-line  i modelli relativi al calcolo degli indebiti formatosi (modelli TE08). Se dovessero essere  riscontrati degli errori, i Patronati possono  trasmettere sempre on-line  delle dichiarazioni integrative, che  andranno a rettificare sia l’importo dei debiti che l’importo della rata di pensione.<br />
Rassicuriamo quindi  i pensionati,  che se gli indebiti sono scaturiti da errori di cambio od altro, i Patronati hanno la possibilità di verificarli e di modificare le precedenti dichiarazioni reddituali inviate.</p>
<p><strong>DOMANDA:  scrive Fernando Mastrangelo da Rockville &#8211; Stati Uniti  </strong><br />
<strong><em>&#8220;Un cordiale benvenuto alla Dott.ssa Brigida Parisi, ho una piccola domanda: un cittadino italiano, non avendo mai vissuto in Italia, mai apportato contributi, ha diritto alla pensione?&#8221;</em></strong><br />
LA RISPOSTA E&#8217; NEGATIVA. La pensione è legata sempre al versamento di contributi. Si può avere diritto alle prestazioni di carattere assistenziale, quali l’assegno sociale, solo se residenti in Italia ed in presenza di redditi inferiori ai limiti di anno in anno stabiliti dalle norme di legge.</p>
<p><strong>DOMANDA:  scrive Salvatore da Caracas &#8211; Venezuela  </strong><br />
<strong><em>&#8220;Siccome siamo all’estero una domanda che si ripete è quali sono i requisiti per avere la pensione è dove dobbiamo presentare la domanda soprattutto a che età per gli uomini e le donne?&#8221;</em></strong><br />
La pensione di vecchiaia, si ottiene quando si verificano tre condizioni essenziali:<br />
- ETA&#8217;: Si va in pensione a: 65 anni per gli uomini, 60 per le donne<br />
- CONTRIBUZIONE MINIMA: Sono richiesti almeno 20 anni di contribuzione comunque accreditata.<br />
- CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.<br />
La legge 247/2007 di riforma delle pensioni ha introdotto il sistema delle finestre anche per la pensione di vecchiaia, per cui dal 2008 si potrà andare in pensione di vecchiaia, circa tre mesi dopo rispetto al trimestre  in cui si compie l’età prevista  per la pensione, secondo il seguente schema:</p>
<p>Requisiti maturati entro il:<br />
<strong>31 MARZO</strong><br />
DECORRENZA DELLA PENSIONE:<br />
1° luglio stesso anno (LAVORATORI DIPENDENTI)<br />
1° ottobre dello stesso anno (LAVORATORI AUTONOMI)<br />
<strong>30 GIUGNO</strong><br />
DECORRENZA DELLA PENSIONE:<br />
1° ottobre stesso anno (LAVORATORI DIPENDENTI)<br />
1° gennaio anno successivo (LAVORATORI AUTONOMI)<br />
<strong>30 SETTEMBRE</strong><br />
DECORRENZA DELLA PENSIONE:<br />
1° gennaio anno successivo (LAVORATORI DIPENDENTI)<br />
1° ottobre anno successivo (LAVORATORI AUTONOMI)<br />
<strong>31 DICEMBRE</strong><br />
DECORRENZA DELLA PENSIONE:<br />
1° aprile anno successivo (LAVORATORI DIPENDENTI)<br />
1° luglio anno successivo (LAVORATORI AUTONOMI)</p>
<p>I requisiti attualmente  richiesti per ottenere  la pensione di anzianità sono una contribuzione pari a  35 anni e un’età minima pari a 58 anni, se lavoratori dipendenti .<br />
La domanda di pensione  per i residenti all’estero, va presentata sempre tramite l’Ente estero, anche se nel Paese di residenza non si hanno contributi versati.</p>
<p><strong>DOMANDA: scrive Aldo da Curitiba &#8211; Brasile  </strong><br />
<strong><em>&#8220;Mia moglie é Invalida Civile al 100% e per la grave malattia di cui é affetta &#8220;DIALIZZATA&#8221; gli é stata riconosciuta anche l´indennitá pensionistica di accompagno dalla ASL per prima e definitivo accertamento effettuato dal Ministero del Tesoro poi confermando il diritto acquisito della indennitá di accompagno. Essendomi trasferito in Brasile, non ho potuto portare con me la famiglia (moglie e figlia) perché, purtroppo a tutt´oggi non ho potuto avere una chiara risposta in merito alla CONSERVAZIONE DEL TITOLO ACQUISITO DELL´INDENNITÁ PENSIONISTICO DI ACCOMPAGNO, spettante a mia moglie qualora si trasferisse all´estero. Premesso che gli impegati o fattorini in servizio presso l´Ufficio Informazioni INPS di Roma Tiburtina e della Sede di Via Amba Aradam, non mi hanno saputo dare notizie precise al riguardo” chi mi ha detto-che l´indennitá spetta a tutti gli invalidi residente nell´ambito dell´Unione Europea, chi mi ha detto che sono state concesse le Pensioni di Indennitá su richiesta dell´Ambasciata Americane, chi mi ha detto che non esiste una vera e propria legge a riguardo ed infine chi mi ha detto che se l&#8217;invalido lascia l´Italia non puó richiedere il trasferimento del beneficio in uno Stato Estero extra-europeo. Ora visto il CHIARO DI LUNA in cui stiamo vivendo in Italia,non ci possiamo permettere il lusso di perdere il tanto auspicato e sudato beneficio acquisito per il perdurare della grave “stancante “ malattia di cui ella é affetta. Dovendo prendere una definitiva decisione, se debbo trasferire la mia famiglia definitivamente in Brasile o rinunciare al congiungimento della stessa per mancanza del pagamento dell´indennitá Pensine in Brasile. Per cui per il momento viviamo separati. Io in Brasile e la famiglia in Italia.&#8221;</em></strong><br />
L’indennità di accompagnamento concessa dalle Regioni  è una prestazione di carattere assistenziale che viene concessa  ai cittadini italiani,  invalidi civili totali e parziali,  ai ciechi e ai sordomuti, residenti in Italia. L&#8217;indennità non è esportabile e pertanto si perde se l&#8217;interessato si trasferisce all&#8217;estero.<br />
Sono equiparati ai cittadini italiani:<br />
- gli abitanti della Repubblica di San Marino;<br />
- i rifugiati politici;<br />
- i cittadini di uno Stato dell&#8217;Unione europea;<br />
- i cittadini extracomunitari che hanno ottenuto la carta di soggiorno.<br />
Il riconoscimento dell&#8217;invalidità spetta alle Regioni, che verificano i requisiti sanitari attraverso Commissioni mediche istituite presso le Aziende Sanitarie locali (Asl).<br />
L&#8217;indennità non è reversibile e quindi non può essere trasmessa ai familiari superstiti.<br />
L&#8217;importo dell&#8217; indennità viene stabilito anno per anno ed è esente da imposta.<br />
L’unica indennità esportabile all’estero è quella per l’assistenza personale e continuativa, riconosciuta dall’INPS ai propri pensionati di inabilità.</p>
<p>Quindi debbo dire purtroppo al nostro pensionato che se la moglie si trasferirà in Brasile, perderà il diritto a percepire l’indennità di accompagnamento quale invalida civile.</p>
<p><strong>DOMANDA:  scrive Gaetana da Melbourne- Australia</strong><br />
<strong><em>&#8220;La mia domanda e` come quella della Sig.ra Mirella dall’Argentina. Noi non siamo ricchi viviamo con la pensione australiana e la pensione di mio marito dell’Italia. Non possiamo pagare indietro i soldi che chiedono l’Inps. Non siamo così lontano dall’Italia, se non si avesse la seconda pensione. Chissà, può darsi che si dovrebbe chiedere aiuto ad un istituto di carità. Non sto scherzando. Grazie a mio marito che ha lavorato in Italia, e versato le marchette per 30 anni.&#8221;</em></strong><br />
Purtroppo non so a quale tipo di debito si riferisca la pensionata. Comunque i recuperi degli indebiti vengono fatti dall’Istituto con la massima rateizzazione possibile e le più recenti  norme di legge,  inserite nella finanziaria 2008, (art. 1 commi 136-137, recupero di  prestazioni pensionistiche indebitamente percepite da residenti all’estero, legge 24 dicembre 2007, n. 244) prevedono che il recupero dei debiti precedenti al 1 gennaio 2007, avvenga con trattenuta sulla pensione, fino al limite massimo  di un quinto dell’importo della stessa, senza interessi, fatta eccezione per i casi di dolo. Più volte, da varie forze politiche, sono state presentati dei progetti di legge per introdurre la “sanatoria per gli indebiti pensionistici”  per i residenti all’estero. Tali progetti di legge, fino alla data odierna, non hanno  però superato l’ approvazione parlamentare e non hanno dato luogo a conseguenti disposizioni applicative di sanatoria.</p>
<p><strong>DOMANDA: scrive Giuseppe dal Canada </strong><br />
<em><strong>&#8220;I</strong></em><strong><em>o ancora ho un po’ di anni d’avanti a me prima di poter percepire la pensione percio’ per adesso posso soltanto fantasticare a riguardo. Porgo un saluto alla Dott.ssa Parisi e le vorrei rivolgere la seguente domanda: Se nel caso una persona emigrata e con cittadinanza del paese di residenza (nel mio caso il Canada) che ha dei contributi in Italia, decede(tocco ferro!!!!!) prima di arrivare all’eta’ della pensione puo’ la “vedova” fare richiesta della pensione al governo italiano usufruendo dei contributi del defunto marito?&#8221;</em></strong><br />
Con il Canada esiste una convenzione bilaterale che consente di totalizzare (sommare) i contributi versati in Italia e quelli versati in Canada per raggiungere il diritto alla pensione.<br />
Esistono però dei requisiti minimi per poter usufruire della convenzione.<br />
Per il Canada è necessario avere in Italia un  minimo di 53 contributi versati e non è richiesto il possesso della cittadinanza italiana,  in quanto la convenzione si applica ai lavoratori assicurati in Italia e in Canada o Quebec e comprende le assicurazioni per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.<br />
Quindi alla sua domanda la risposta è affermativa.</p>
<p><strong>DOMANDA:  scrive Enzo Tortora da Mansfield- Stati Uniti</strong><br />
<strong><em>&#8220;Ciao Francesca, siamo due H.P. e semiparalizzati a causa della rimozione di un tumore dal cervello, abbiamo bisogna di tutti gli aiuti possibili, fisici ed economici, paghiamo sempre qualcuno per i detti aiuti ma dobbiamo sempre ricorrere a qualcuno per incrementare la nostra situazione economica, i figli per esempio, essi sono i soli che abbiamo, qualche volta i parenti dall’ITALIA partecipano all’aiuto, ma non sempre, ora noi siamo costretti ad usare molti medicinali ed andare ambedue dal dottore, oltre per una visita di controllo, e per avere anche la ricetta per il rinnovo dei medicinali stessi, pagando naturalmente.Ho saputo che in Italia danno agli H.P. una pensione di accompagnamento. La domanda e’ la seguente: abbiamo anche noi il diritto di percepire un aiuto economico ? Siamo cittadini Americani ed abbiamo perso la cittadinanza italiana all’atto del suo conseguimento, senza alcuna ragione siamo stati gia’ in Italia per ottenere tale agevolazione, ma senza alcun buon risultato.&#8221; </em></strong><br />
Purtroppo devo comunicare che per poter avere l&#8217;assegno di accompagnamento è indispensabile essere cittadini italiani o comunitari ed avere la residenza in Italia.</p>
<p><strong>DOMANDA:  scrive Salvatore da Toronto &#8211;  Canada</strong><br />
<strong><em>&#8220;L&#8217;argomento che desidero porre e` il seguente: controllando l`estratto mensile bancario ho notato che la nuova banca che smista le pensioni in Canada paga una pensione inferiore della banca intesa tutto cio` lo  ho notato controllando tali estratti di banca. Forse sarà a causa dell&#8217;euro molto alto, ma guarda caso, come ha iniziato la nuova banca si e`verificato tale fenomeno. Ora c&#8217;é un altro punto da chiarire: come mai tale banca non manda l&#8217;estratto conto mensile per tenerci al corrente del cambio che ci mandano le pensioni? L`altra banca ci mandava tale conto in modo che noi vedevamo come e` stata pagata la pensione.&#8221;</em></strong><br />
La Banca paga  il controvalore dell’importo della pensione,  in valuta locale, al cambio che è stato concordato con l’INPS. Tenuto conto del  rapporto favorevole di cambio dell’euro negli ultimi anni, sicuramente il controvalore non potrà che essere superiore ai periodi precedenti. Per quanto riguarda le informazioni relative all’importo delle rate di pensione  in euro,  pagate nel  corso dell’anno,  è ormai noto che tutti i pensionati  sia in Italia che all’estero, ricevono  ad inizio anno, un modello chiamato ObisM, nel quale sono elencate le rate in pagamento nei singoli mesi, sia nell’importo lordo che nell’importo netto. Nel modello vengono indicate anche  tutte  le trattenute operate sulle rate mensili e sulla tredicesima.<br />
Per quanto riguarda invece  la comunicazione relativa al  giorno e al cambio euro/dollaro applicato nei singoli mesi, l’Istituto e la Banca stanno studiando opportune modalità di comunicazione ai pensionati, tenendo presente che, in relazione alle varie modalità di pagamento della pensione (sportello, conto corrente, bonifico  bancario),  l’informazione dovrà raggiungere tutta l’utenza interessata.<br />
Nel frattempo, a partire dal mese di aprile c.a., la Banca ha messo a disposizione sul proprio sito web, con accesso al momento solo per i Patronati, (ma  verrà ampliato a tutti i pensionati ), una tabella con i cambi relativi alla  conversione  dell’euro e alla data del fixing.</p>
<p><strong>DOMANDA:  scrive Stefano Mollo dall&#8217;Ecuador</strong><br />
<strong><em>Gentilissima Dott.ssa Parisi io ho lavorato alcuni anni in Italia (circa 5) prima di emigrare in Ecuador, dove sono attualmente residente. Vorrei sapere se, risiedendo all’ estero (Ecuador) posso effettuare versamenti mensili volontari per raggiungere gli anni di contributi necessari affinché quando io raggiunga l’ eta’ pensionabile, abbia diritto alla pensione come se avessi lavorato in Italia. In particolare vorrei conoscere l’ importo della pensione ed il numero di anni di contributi necessari per ottenerla in funzione dell’ importo dei versamenti.&#8221;</em></strong><br />
Per avere l’autorizzazione ai versamenti volontari il requisito fondamentale è quello di avere almeno cinque anni di contributi effettivi versati in Italia in tutta la vita lavorativa o tre anni di contributi nei cinque anni precedenti la domanda. L’importo dei contributi da versare viene calcolato dall’Inps con riferimento alla retribuzione percepita  in Italia  e non può essere pertanto determinato a priori. Nel suo caso, la domanda di autorizzazione ai versamenti volontari va presentata alla  Sede Inps ( Sede di Perugia, polo competente per tutte le domande indirizzate da residenti in Paesi non legati all’Italia da rapporti di convenzione bilaterale)  sull&#8217;apposito modulo O10/M, allegando la documentazione indicata sul modulo stesso. Attualmente per il diritto alla pensione di vecchiaia, occorre versare un minimo di 20 anni di contribuzione e raggiungere il 65° anno di età per  gli uomini e 60° anno, per le donne. In alternativa alla prosecuzione volontaria, se  Ella continuerà a lavorare in Ecuador, potrà chiedere all’INPS,   l’accredito contributivo,  riscattando i  periodi di lavoro in Ecuador.</p>
<p><strong>DOMANDA:  scrive Maria Rosaria Martinelli da New York- Stati Uniti</strong><br />
<strong><em>&#8220;Ho lavorato in Italia, nel mio paese (Mola di Bari) come assistente alla poltrona di un dentista, per motivi di tempo non le spiego tutta la storia. Dal 1991 sono stata assicurata, sino al 1994(luglio). Anche se per pochi anni, ho diritto a qualche minima pensione retributiva o bisognava arrivare almeno a cinque anni?&#8221;</em></strong><br />
Con la legge di riforma delle pensioni introdotta nel 1995 e con decorrenza dal 1 gennaio 1996,  le principali innovazioni hanno  riguardato  coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1.1.1996, per i quali la pensione si calcola sulla base dei contributi versati, con un minimo di anzianità contributiva  effettiva pari a cinque anni, con una età anagrafica diversa  e con l’importo della pensione legato al calcolo della totalità dei contributi versati, rivalutati in base all’andamento del prodotto interno lordo. Nel suo caso, trattandosi di contributi versati precedentemente al 1995 per avere diritto alla pensione, il requisito contributivo minimo è di 20 anni  di contribuzione per la pensione di vecchiaia  o cinque anni per quella di invalidità, a meno che non si raggiungano i requisiti con i contributi versati in Stati legati all’Italia da rapporti di convenzione bilaterale o non si riscattino degli anni versati all’estero in Paesi non convenzionati o non si faccia richiesta per i versamenti volontari, per i quali, da quanto scrive Ella non sembrerebbe avere il diritto.</p>
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		<title>S.O.S. PENSIONI</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 20:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Alderisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[S.O.S. Pensioni]]></category>

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		<description><![CDATA[DOTT.SSA BRIGIDA PARISI Funzionario INPS &#8211; Servizio Pagamento Pensioni all&#8217;Estero Come accennato, la scorsa settimana, stanno entrando a far parte del nostro &#8220;salotto mondiale&#8221; alcuni autorevoli consulenti, che con grande disponibilità, metteranno a disposizione di chiunque desideri porre delle domande la propria esperienza nelle materie di competenza. Con grande piacere do il benvenuto alla DOTT.SSA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.prontofrancesca.it/files/2008/03/img_2049.JPG" alt="img_2049.JPG" /><br />
<span style="font-weight: bold" class="Apple-style-span">DOTT.SSA BRIGIDA PARISI</span><br />
Funzionario INPS &#8211; Servizio Pagamento Pensioni all&#8217;Estero</p>
<p>Come accennato, la scorsa settimana, stanno entrando a far parte del nostro &#8220;salotto mondiale&#8221; alcuni autorevoli consulenti, che con grande disponibilità, metteranno a disposizione di chiunque desideri porre delle domande la propria esperienza nelle materie di competenza. Con grande piacere do il benvenuto alla <span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold">DOTT.SSA BRIGIDA PARISI</span>, Funzionario INPS &#8211; Servizio Pagamento Pensioni all&#8217;Estero, che ringrazio personalmente per aver accettato di collaborare al mio progetto telematico.</p>
<p><strong>DOMANDA: <em>Dott.ssa Parisi può ricordare gentilmente ai lettori del blog le sue competenze all&#8217;interno dell&#8217;Inps?</em></strong></p>
<p>Da molti anni mi occupo della gestione dei pagamenti all’estero, che consiste essenzialmente nel verificare la corretta applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e le Banche incaricate di effettuare i pagamenti all’estero e nel verificare le problematiche rappresentate dai nostri pensionati (telefonicamente, per corrispondenza o e-mail), risolvendo eventuali disservizi creatisi nei pagamenti e ripristinando le corrette modalità relative all’esecuzione degli stessi.</p>
<p><strong>DOMANDA: <em>Da quasi un anno è cambiata la modalità di pagamento delle pensioni per chi vive all&#8217;estero. Quale è la differenza rispetto a prima e come è stata accolta questa novità dai nostri connazionali?</em></strong></p>
<p>Come ormai è a tutti noto, dal primo maggio 2007, i pagamenti all’estero vengono eseguiti da un unico Istituto di Credito che è:l’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, con Sede a Roma, e con rapporti di corrispondenza con vari Istituti Bancari Esteri. Precedentemente, invece, i pagamenti venivano eseguiti da quattro Istituti di Credito, la cui competenza era divisa per Area geografica;</p>
<p>L’introduzione del nuovo sistema di pagamento è stata accompagnata dall’adozione di molteplici iniziative, finalizzate al miglioramento del livello di qualità del sistema di pagamento:</p>
<p>1) La prima cosa che si è cercato di fare, è stata quella di ricreare un archivio corretto dei pagamenti all’estero, inviando a tutti i pensionati un modello, redatto in varie lingue, da restituire compilato, nel quale occorreva indicare i propri dati anagrafici esatti, il proprio indirizzo, e soprattutto le coordinate bancarie del conto sul quale ricevere la pensione;</p>
<p>2) Una delle novità, è stata l’introduzione dei pagamenti con accredito su conto corrente bancario o postale ed allo sportello, da potersi scegliere anche al momento della presentazione della domanda di pensione. L’INPS ha puntato sull’eliminazione graduale dei pagamenti con assegno, per evitare i rischi connessi alla mancata ricezione del titolo cartaceo, al dolo, ai disservizi postali, alla richiesta di pagamento di commissioni da parte di Banche “terze”, assicurando in questo modo, il puntuale buon fine dei pagamenti, alle date previste dalla convenzione, franco spese per i pensionati. È importante sottolineare che è esplicitamente previsto dalla nuova convenzione, che i pensionati non debbano pagare alcuna commissione per riscuotere la pensione;</p>
<p>3) Altra importante novità è stata l’introduzione dei pagamenti in “euro”, moneta, rafforzatasi nel mercato mondiale, risultata molto gradita ai nostri pensionati, e fonte anche di cambi vantaggiosi con le valute locali.</p>
<p>L’obiettivo del cambiamento è stato di fare in modo che i pensionati residenti all’estero, abbiano le stesse opportunità di ricevere i pagamenti come i pensionati residenti in Italia.</p>
<p>Ovviamente all’inizio, il cambiamento delle Banche che eseguivano il servizio di pagamento, il cambiamento dei referenti, delle corrispondenti estere, la ricezione di modelli da compilare e restituire, i casi di disservizi per mancata conoscenza di dati anagrafici o di indirizzi esatti, hanno portato proteste da parte dell’utenza interessata e ripercussioni anche sul mondo istituzionale politico e sociale. Comunque oggi possiamo  affermare che gran parte dei problemi sono risolti, grazie anche alla collaborazione costruttiva dei Consolati e degli Enti di Patronato, e che attestati di soddisfazione e gradimento per le novità introdotte nel nuovo sistema di pagamento, stanno giungendo sia all’INPS che alla Banca aggiudicataria.<br/><br />
<strong>DOMANDA: <em>Quali sono le novità più rilevanti di questi ultimi mesi per i pensionati italiani all’estero?</em></strong></p>
<p>Le novità più recenti hanno essenzialmente riguardato:1) Il pagamento, anche ai residenti all’estero, nel mese di ottobre 2007, della cosidetta &#8220;quattordicesima&#8221;. Si è trattato di un sostegno, previsto dalla legge 127/2007, erogato ai titolari di pensioni basse, non superiori a 8.504,73 euro annui, di età pari o superiore ai 64 anni, di importo variabile da un minimo di 262 euro ad un massimo di 392 euro.</p>
<p>2) La trasmissione delle lettere relative all’accertamento reddituale che, come per i residenti in Italia, anche per i residenti all’estero, l’INPS è tenuto ad effettuare tutti gli anni. L’accertamento è fondamentale per verificare il diritto all’integrazione al trattamento minimo, al pagamento degli assegni familiari, alla maggiorazione sociale etc. Tra la fine del 2007 e i primi mesi del 2008, sono stati inviati i modelli reddituali, che debbono essere compilati e restituiti con sollecitudine, avvalendosi sempre dell’assistenza degli Enti di Patronato o dei Consolati, abilitati alla trasmissione all’INPS “on-line”.</p>
<p>Io ringrazio la <span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold">DOTT.SSA BRIGIDA PARISI</span> per la chiarezza con la quale ha risposto alle mie domande e vi ricordo che potrete nei prossimi giorni formulare i vostri quesiti, cercando di esporre più chiaramente possibile il vostro caso e ricordandovi di scrivere i vostri dati personali (nome, cognome, data e luogo di nascita). Nelle prossime settimane saranno selezionate alcune domande alle quali verrà data prontamente risposta in un nuovo spazio intitolato S.O.S. PENSIONI. Chiunque desidera saperne di più può visitare il sito internet <a href="http://www.inps.it" target="_blank" title="www.inps.it">www.inps.it</a> dove sono raccolte moltissime informazioni utili. Siete tutti cortesemente pregati di rimanere in tema per consentire di focalizzare l&#8217;attenzione su questo importante argomento. Grazie!</p>
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