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	<title>ProntoFrancesca.it &#187; S.O.S. Cittadinanza</title>
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		<title>S.O.S. CITTADINANZA- Le Risposte</title>
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		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 09:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Alderisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[S.O.S. Cittadinanza]]></category>

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DOTT. CLAUDIO BALLETTA
Viceprefetto del Ministero dell’Interno
Un bentrovato sincero a tutti e grazie per essere anche oggi parte della grande famiglia di ProntoFrancesca. La pagina del mio diario in rete che sto per aprire  è dedicata ad uno degli argomenti di maggiore interesse per gli italiani nel mondo: l&#8217;ottenimento della Cittadinanza. Proprio a riguardo è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.prontofrancesca.it/wp-content/uploads/2008/12/fotografie-0085.JPG" alt="fotografie-0085.JPG" /><br />
<strong>DOTT. CLAUDIO BALLETTA</strong><br />
Viceprefetto del Ministero dell’Interno</p>
<p>Un bentrovato sincero a tutti e grazie per essere anche oggi parte della grande famiglia di ProntoFrancesca. La pagina del mio diario in rete che sto per aprire  è dedicata ad uno degli argomenti di maggiore interesse per gli italiani nel mondo: l&#8217;ottenimento della Cittadinanza. Proprio a riguardo è notizia recentissima che <strong>&#8220;Basta avere una nonna</strong> <strong>italiana tra gli avi e si diventa cittadini del Bel Paese&#8221;</strong> (<a href="http://www.newsitaliapress.it/pages/dettaglio.php?id_lnk=5_150280" target="_blank">clicca qui per leggere leggere l&#8217;articolo completo</a>). A tale proposito vi anticipo che approfondiremo prossimamente questa importante novità in compagnia del <strong>DOTT. CLAUDIO BALLETTA</strong>, Viceprefetto del Ministero dell&#8217;Interno, disponibile come sempre nel dare una risposta alle vostre domande pervenute nel blog.</p>
<p>Per dare la possibilità  a chiunque fosse interessato all&#8217;argomento Cittadinanza di potere usufruire al meglio di questo spazio,   <strong>siete tutti gentilmente invitati a rimanere in tema.</strong></p>
<p>Grazie per la cortese collaborazione!</p>
<p><strong>DOMANDA: scrive Antonio Castaldo Grassi da Los Teques &#8211; Venezuela<br />
<em>&#8220;Noi siamo due fratelli Gemelli nati in Italia (Felice e Antonio Castaldo Grassi), a Cimitile in Provincia di Napoli nel 1955. Siamo emigrati in Venezuela nel febbraio del 1958, dove si trovava il nostro padre, Sabato Castaldo Corbisiero, nato a Visciano , provicia di Napoli. Siamo stati cittadini italiani fino i 17 anni , quando abbiamo acquistato la cittadinanza Venezuelana nel 1972. Mia Madre era sposata in Italia , si separò del signor Conceto Pergola, però in Italia non c&#8217;era il divorzio. Dunque noi figuriamo in Italia come figli del Signor Pergola e non del Signor Sabato Castaldo. Papà e la mamma si sposarono in Venezuela dopo di aver fatto mia madre il divorzio in Venezuela del suo primo marito. Cosi mio padre ci dette il  cognome è Castaldo. In Venezuela noi Siamo Antonio Castaldo Grassi e Felice Castaldo Grassi. I miei due genitori Sono morti . Noi abbiamo tentato riacquistre la cittadinanza e adesso con una legge ingiusta dice che le persone nel caso nostro devono per riacquisare la cittadinanza : mandare i documenti via consolare al comune dove siamo nati , per chiedere la autorizazione per andare in Italia e vivere sei mesi in Italia e allora si riacquista la cittadinanza. Tutto questo è ingiusto, come puo&#8217; uno vivere in Italia sei mesi , noi non abbiamo i mezzi per campare sei mesi in Italia. Poi quando sono andato al consolato per mandare la richiesta al comune non si sono negati a mandarmi i Documenti nostri legalizati per che abbiamo il Conome Castaldo in Venezuela e in Italia siamo Pergola. Allora questa è un a partita di scacchi senza Soluzione. Non abbiamo avuto nessuna aiuto delle autorita Italiane. Dunque noi non esistiamo. Siamo Nati in Italia e siamo stati cittadini italiani fino i 17 anni, perché non possiamo avvere la nostra cittadinanza. Che ingiusta è la nostra patria con noi.&#8221;</em></strong><br />
Il vostro caso è stremamente interessante, per chiarirlo occorre andare per gradi. Se il divorzio non è mai stato trascritto presso i registri dello stato civile italiano e nemmeno il cambio di cognome è chiaro che per la legge italiana voi vi chiamate ancora Pergola .In Italia a seguito di divorzio i figli continuano a mantenere il cognome del padre naturale. Bisogna capire se il Sig. Castaldo a seguito del matrimonio li ha adottati o riconosciuti come figli naturali e se la loro nascita era già stata trascritta presso il registro anagrafico delle nascite in Italia come figli del Sign. Pergola e della moglie. Bisogna quindi prima dimostrare che i signori Felice ed Antonio Castaldo Grasso sono le stesse persone di Felice ed Antonio Pergola e poi affrontare il problema della cittadinanza. Se mi mandate sia la documentazione che riguarda il primo matrimonio di vostra madre, sia tutta la documentazione che riguarda il divorzio, il secondo matrimonio e tutte le informazioni riguardanti sia la vostra nascita che il cambio di cognome si può tentare di valutare una soluzione.</p>
<p><strong>DOMANDA: scrive Giovanni da Manaus &#8211; Brasile<br />
<em>&#8220;Un Italiano che abbandona la patria fuggendo da problemi finanziari o matrimoniali, in terra straniera si rifà una famiglia dimenticando quella in Italia che segue anch&#8217;essa nuovo corso. I figli nati all&#8217;estero in questa nuova famiglia hanno diritto alla cittadinanza? Nel nuovo paese lui si è regolarmente sposato civilmente siccome il matrimonio suo era appena registrato in Italia.In Italia non ha disdetto il suo matrimonio. Poi se un cittadino italiano si sposa all&#8217;estero, ottiene la cittadinanza per moglie e figli, perciò rimane registrato il matrimonio suo in Italia, ma si separa dalla moglie senza divorzio, senza comunicare niente in Italia ed ha figli con un&#8217;altra, questi ultimi hanno il diritto alla cittadinanza italiana?&#8221;</em></strong><br />
Un cittadino italiano che è sposato in Italia non può sposarsi, né in Italia né all&#8217; estero, anche solo civilmente, se non ha ottenuto il divorzio o lo scioglimento del suo matrimonio. Se questo cittadino si sposasse anche solo civilmente all&#8217;estero, per la legge italiana sarebbe bigamo, il che in Italia è reato.<br />
Infatti  è Bigamia il Reato contro il matrimonio, che si realizza nel caso in cui una persona, legata da matrimonio avente effetti civili, contrae un nuovo matrimonio, pure avente effetti civili. Bigamo è anche chi, libero da vincolo coniugale, contrae matrimonio con una persona sposata. Sono dunque due i soggetti attivi del reato, che avviene nel momento e nel luogo in cui viene celebrato il nuovo matrimonio: se si tratta di un matrimonio civile il reato si realizza nel momento stesso in cui è celebrato, mentre se si tratta di matrimonio religioso il reato si consuma nel momento in cui avviene la trascrizione nei registri dello stato civile.<br />
Il codice penale italiano punisce il reato di bigamia – che non si estingue né con l&#8217;ottenimento del divorzio dal coniuge precedente, né con la sua morte – con la reclusione da uno a cinque anni.<br />
La bigamia, in diritto penale, è il delitto previsto e disciplinato dall&#8217;art. 556 del codice penale ai sensi del quale: Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili.<br />
La pena è aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato proprio o di lei.<br />
Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, è dichiarato nullo, ovvero è annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, il reato è estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato, e, se vi è stata condanna, ne cessano l&#8217;esecuzione e gli effetti penali.<br />
I figli nati da una relazione di coniugio bigama seguono le sorti dell&#8217;elemento psicologico dei genitori. In caso di buona fede anche solo unilaterale i figli nati si considerano legittimi solo a favore del coniuge di buona fede, saranno considerati naturali rispetto al coniuge di mala fede. Per quello che riguarda i figli, questi ,se il padre non ha rinunciato volontariamente alla cittadinanza italiana e la loro nascita è stata regolarmente trascritta nei registri dello stato civile italiano tramite il consolato possono avere la cittadinanza italiana. Per quello che riguarda la seconda ipotesi anche in questo caso i figli possono ottenere la cittadinanza italiana</p>
<p><strong>DOMANDA: scrive Annamaria Barbera da Santiago &#8211; Cile<br />
<em>&#8220;Il mio Bisnonno, emigrato da Genova, arrivó ad Argentina con la moglie e tre figli. Dopo andó a lavorare nel Brasile (Matto Grosso )e sparí lasciando la moglie e i figli in Argentina, non potendo ritornare rimasero in Argentina finché un zio li portó nel Cile.<br />
La procedura per la cittadinanza chiede ambedue atti: quello di nascita e quello di morte, ma il secondo non si é potuto trovare. E&#8217; possibile che in questo caso non venga chiesto?&#8221;</em></strong><br />
No a meno che non vi sia stata una dichiarazione di morte presunta che sostituisca il certificato di morte.</p>
<p><strong>DOMANDA: scrive Francesco da Toronto &#8211; Canada<br />
<em>&#8220;Vorrei sapere perchè chi nasce in Italia, diciamo figli di emigranti, deve aspettare fino a 18 anni per diventare cittadino italiano. Mentre in molti paesi come il Canada USA ed altri, chi nasce a questi paesi, sono automaticamente cittadini.&#8221;</em></strong><br />
La domanda è molto interessante e dà l&#8217;opportunità di chiarire che, nel caso richiamato da Francesco da Toronto, non è vero che i figli di emigranti nati in Italia devono aspettare fino al 18° anno per diventare italiani ma essi fino al 18° anno hanno la doppia cittadinanza ed entro un anno dal compimento della maggiore età (18) anni devono scegliere tra la cittadinanza italiana e l&#8217;altra cittadinanza che posseggono.<br />
cioè devono scegliere ed indicare quale cittadinanza vogliono avere tra le due che posseggono.</p>
<p><strong>DOMANDA:  scrive Maria Rosaria Martinelli da Staten Island, New York- Stati Uniti<br />
<em>&#8220;Mio marito e&#8217; cittadino americano dal 1995,le mie bimbe nate qui negli USA hanno diritto alla cittadinanza italiana? Che tipi di documenti richiede il consolato per questa pratica?&#8221;</em></strong><br />
Se lei è cittadina italiana i suoi figli sono automaticamente anche cittadini italiani, ma nel caso di suo marito se questi non ha rinunciato alla cittadinanza italiana dovrebbe avere doppia cittadinanza e quindi anche i figli minori hanno la cittadinanza dei genitori. Per quanto riguarda i documenti dovrebbero bastare i certificati di cittadinanza dei genitori ed i certificati di nascita delle figlie, migliori informazioni in merito può acquisirle presso il Consolato.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
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		<title>S.O.S. CITTADINANZA- Le Risposte</title>
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		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 11:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Alderisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[S.O.S. Cittadinanza]]></category>

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 DOTT. CLAUDIO BALLETTA
Viceprefetto del Ministero dell’Interno
In questa fredda e piovosa giornata di inizio dicembre vi do il bentrovato augurandovi come sempre una buonagiornata o buonanotte se vivete dall&#8217;altra parte dell&#8217;emisfero. Oggi torniamo ad affrontare un tema molto caro agli italiani all&#8217;estero, la cittadinanza. Per esperienza posso affermare che tra le tantissime richieste di chiarimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.prontofrancesca.it/wp-content/uploads/2008/12/fotografie-0085.JPG" alt="fotografie-0085.JPG" /><br />
<strong> DOTT. CLAUDIO BALLETTA</strong><br />
Viceprefetto del Ministero dell’Interno</p>
<p>In questa fredda e piovosa giornata di inizio dicembre vi do il bentrovato augurandovi come sempre una buonagiornata o buonanotte se vivete dall&#8217;altra parte dell&#8217;emisfero. Oggi torniamo ad affrontare un tema molto caro agli italiani all&#8217;estero, la cittadinanza. Per esperienza posso affermare che tra le tantissime richieste di chiarimento in merito ricevute durante i sette anni trascorsi a Rai International, ho notato molta confusione e disinformazione. Personalmente credo che prima o poi sia necessario apportare una modifica alla Legge che ne regola le varie procedeure legali per l&#8217;ottenimento, il riacquisto e via dicendo ed a quanto ne so sono state fatte alcune proposte a riguardo dai Parlamentari eletti all&#8217;estero, ma al momento non ci sono rilevanti novità. In attesa di scoprirne di più do il bentrovato ad un caro amico, il <span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold">DOTT. CLAUDIO BALLETTA</span>, Viceprefetto del Ministero dell&#8217;Interno, che ho avuto modo di intervistare molte volte a SPORTELLO ITALIA e che cordialmente ha accettato di collaborare al mio progetto internet rispondendo alle vostre domande. Per dare la possibilità a tutti coloro che sono realmente interessati all&#8217;argomento, di poter porre i propri quesiti, <span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold">siete</span><span class="Apple-style-span" style="font-weight: bold"> gentilmente invitati a rimanere in tema.</span></p>
<p>Grazie per la cortese collaborazione!</p>
<p><strong>DOMANDA: scrive Romina dalla Virginia</strong><strong><em><br />
&#8220;Ho tre figli minorenni italo-americani, li ho registrati al mio Comune di appartenenza in Italia, devo dare per scontato che sono Italiani a tutti gli effetti e posso iniziare le pratiche per fargli ottenere il Passaporto anche Italiano?Inoltre la mia prima figlia sullo stato di famiglia in Italia viene dichiarata come di sesso maschile, cosa potrei fare per cambiare cio’ e se non lo facessi quale complicazione apporterebbe?&#8221;</em></strong><br />
Se lei o suo marito, o entrambi, siete cittadini italiani o avete doppia cittadinanza, poichè i figli minori seguono la cittadinanza dei genitori avranno la cittadinanza italiana o la doppia cittadinanza. In tale ipotesi Lei potrà tranquillamente  iniziare le pratiche per ottenere il passaporto italiano che sarà rilasciato dalle competenti autorità. Per quello che riguarda, invece la figlia dichiarata sullo stato di famiglia come maschio, lei dovrà chiedere un estratto dell&#8217;atto di nascita dal quale sicuramente risulterà l&#8217;effettivo sesso della figlia e quindi chiedere la rettifica del certificato dello stato di famiglia. Qualora l&#8217;errore fosse stato, cosa che non credo, al momento della registrazione del certificato di nascita dell&#8217;ospedale o della levatrice o del dottore che ha assistito al parto, allora si dovrà chiedere la rettifica attraverso una procedura giudiziaria.</p>
<p><strong>DOMANDA: scrive Gianni da Toronto- Canada<br />
</strong><strong><em>&#8220;Vorrei porre due domande: io vivo in Canada come mai per il riacquisto della cittadinanza c’è stato un periodo in cui si poteva riacquistare e dopo e’ stato chiuso, perchè? Lei pensa che sia giusto che noi che siamo nati in italia e per una ragione o per l&#8217;altra abbiamo perso la cittadinanza siamo trattati allo stesso modo di stranieri che vogliono diventare cittadini italiani.&#8221;</em></strong><br />
Purtroppo la norma che lei evoca era una norma transitoria che dava una facoltà da esercitarsi per un certo periodo di tempo decorso il quale quei poteri non potevano più essere esercitati. Purtroppo anche se ingiusta e penalizzante per moltissimi nostri emigrati questa legge pubblicizzata tanto male che molti dei nostri emigrati non ne hanno mai avuto conoscenza ha esaurita la sua valenza e non più in vigore per cui i nostri emigrati non possono più esercitare l&#8217;opzione prevista e di conseguenza hanno perso la possibilità di riacquistare la cittadinanza italiana.</p>
<p><strong>DOMANDA: scrive Matias Marini da Buenos Aires- Argentina </strong><strong><br />
&#8220;<em>Non mi è ancora chiaro se il coniuge di cittadino italiano può acquisire la cittadinanza ugualmente sia nel caso della donna che dell’uomo. Qui in Argentina molti contrattisti della rete consolare non sono bene informati sulla normativa e stanno mandando a casa un sacco di mariti che, secondo quanto spiegatogli dagli impiegati consolari, non hanno diritto alla cittadinanza delle loro mogli. Nessuno spiega loro che dopo tre anni di matrimonio possono fare richiesta al Ministero dell’Interno, come spiegato dal Dott. Balletta. Un grande peccato. Ad ogni modo, capisco che non è uguale per tutte le coppie. C’è differenza per gli sposati prima e dopo di una certa data.&#8221;</em></strong><br />
Tutti coloro, maschi o femmine, che sono sposati con cittadini italiani possono chiedere ed ottenere la cittadinanza italiana a condizione che siano decorsi sei mesi dal matrimonio e non esistono condizioni ostative previste dalla legge. Se residenti all&#8217;estero devono trascorrere tre anni dal matrimonio per potere richiedere i riconoscimento della cittadinanza italiana. Questo vale per tutte le coppie dall&#8217;entrata in vigore della costituzione e della legislazione vigente.</p>
<p><strong>DOMANDA: scrive Vittorio Cassone da San Paolo- Brasile<br />
</strong><strong><em>&#8220;Vorrei sapere se io, con doppia cittadinanza, italiana (passaporto disponibile per farlo dal Consolato, ma non l’ho ancora preso) e brasiliana, domando se le mie figlie, sposate, com più di 30 anni, possono avere la cittadinanza italiana?</em></strong><br />
Carissimo se le sue figlie ora trentenni e sposate, al momento della loro maggiore età, o successivamente, non hanno volontariamente rinunciato alla cittadinanza italiana, allora esse sono ancora cittadine italiane e dotate di doppia cittadinanza.</p>
<p><strong>DOMANDA: scrive Paolo Massetani da San Paolo- Brasile</strong><strong><span class="Apple-style-span" style="font-style: italic"><br />
&#8220;È possibile per un figlio adottivo ottenere la cittadinanza italiana? Mio figlio, pur essendo nato in Brasile, è figlio d’ italiani e possiede la cittadinanza italiana. È regolarmente sposato con una brasiliana. Questa coppia ha legalmente adottato un bambino brasiliano che, per la Legge brasiliana, di fatto e di diritto è considerato loro figlio a tutti gli effetti e senza nessuna discriminazione o restrizione. Adesso mio figlio desidera che questo bambino, suo figlio e mio nipote, ottenga anche la cittadinanza italiana. Per la Legge italiana, è possibile?</span></strong><strong><span class="Apple-style-span" style="font-style: italic"><span class="Apple-style-span" style="font-style: normal; font-weight: normal"><br />
Caro amico, il figlio adottivo minorenne di cittadino italiano, poichè i figli minori seguono la cittadinanza dei genitori, ha sicuramente la doppia cittadinanza: italiana per parte di padre e e brasiliana per parte di madre.</span></span></strong></p>
<p><strong>DOMANDA: scrive Claudia da Buenos Aires- Argentina</strong><strong><em><br />
&#8220;Una domanda al Dott. Balletta da un amico che vuole sapere: a Buenos Aires, lui aveva acquisito la doppia cittadinanza dalla moglie figlia di padre italiano, questa coppia e stata insieme 25 anni, dopo si sono divorziati, lui aveva il passaporto italiano pero quando e andato a rinnovarlo al consolato gli hanno detto di no. Ha perso il diritto ad avere la doppia cittadinanza/passaporto?</em></strong><br />
Se in seguito al matrimonio con cittadino italiano il suo amico aveva ottenuto la cittadinanza italiana per matrimonio il successivo divorzio  non cancella la cittadinanza. Per cui se non ha rinunciato alla cittadinanza italiana è ancora cittadino italiano ed ha diritto al passaporto ed alla doppia cittadinanza.</p>
<p><strong>DOMANDA: scrive Rolando Riccio da Bologna- Italia<br />
</strong><strong><em>&#8220;Una donna peruviana coniugata nel 1940 con il figlio di un emigrato italiano, rimane vedova nel 1987 (il marito nel momento della morte era soltanto peruviano). Nel 2005 viene riconosciuta la cittadinanza italiana ai bisnipoti e alla loro madre in quanto discendenti diretti in linea ascendente; alla nonna vedova era stato detto che doveva corregere dei dati in un documento. Una volta corretti i dati, la domanda è stata respinta dal Consolato onorario in quanto si ritiene che la donna non abbia il diritto alla cittadinanza perchè “vedova da molto tempo” (detto a voce ma non nero su bianco). In questo caso ci sarebbe il diritto alla Cittadinanza per la nonna vedova (ottantenne)? Nel caso che ci fosse, come potrebbe far valere il suo diritto?</em></strong><br />
Caro amico vorrei avere più elementi con date e tutte le vicende che hanno riguardato la coppa acquisto, perdita cittadinanza, ed altro. Se possibile avere il provvedimento che ha riconosciuta la cittadinanza italiana ai bisnipoti , la spiegazione che la donna non ha diritto alla cittadinanza perchè vedova da tanto tempo è incomprensibile. Astrattamente è possibile per la nonna vedova avere la cittadinanza italiana ma occorre esaminare tutta la documentazion in possesso della Signora.</p>
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		<title>S.O.S. CITTADINANZA &#8211; Le risposte</title>
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		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 13:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Alderisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[S.O.S. Cittadinanza]]></category>

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DOTT. CLAUDIO BALLETTA
Viceprefetto del Ministero dell&#8217;Interno
Buona giornata a tutti e bentrovati insieme nel nostro &#8220;salotto mondiale&#8221; che oggi tornerà ad approfondire un tema molto caro agli italiani nel mondo: la cittadinanza. Prima di aprire questa importante pagina del blog, desidero ringraziarvi per l&#8217;enorme e sincero affetto che mi avete dimostrato in questi giorni in occasione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prontofrancesca.it/wp-content/uploads/2008/03/fotoballetta.JPG" title="fotoballetta.JPG"><img src="http://www.prontofrancesca.it/wp-content/uploads/2008/12/fotografie-0085.JPG" alt="fotografie-0085.JPG" /></a></p>
<p><strong>DOTT. CLAUDIO BALLETTA</strong><br />
Viceprefetto del Ministero dell&#8217;Interno</p>
<p>Buona giornata a tutti e bentrovati insieme nel nostro &#8220;salotto mondiale&#8221; che oggi tornerà ad approfondire un tema molto caro agli italiani nel mondo: la cittadinanza. Prima di aprire questa importante pagina del blog, desidero ringraziarvi per l&#8217;enorme e sincero affetto che mi avete dimostrato in questi giorni in occasione del mio compleanno, dandomi la conferma che le distanze non sempre allontanano, anzi spesso avvicinano e di questo sono ormai sempre più convinta. E&#8217; mio desiderio iniziare la settimana rispondendo ad alcune domande che ho scelto tra i commenti giunti tempo fa nello spazio intitolato S.O.S. CITTADINANZA. A questo proposito ripresento con piacere il Dott. <strong>CLAUDIO</strong> <strong>BALLETTA</strong>, Viceprefetto del Ministero dell&#8217;Interno, che con grande disponibilità ha accettato di collaborare al mio progetto telematico, per potere informare i connazionali all&#8217;estero, spesso disorientati dalla troppa burocrazia. A distanza di alcune settimane, come promesso, arrivano puntuali le risposte. Con l&#8217;occasione vi invito se avete nuove domande da porre, a farlo indicando chiaramente la vostra situazione. Vi ricordo inoltre che, per potere dare l&#8217;opportunità di approfondire l&#8217;argomento a chiunque ne fosse realmente interessato, siete gentilmente invitati a rimanere in tema.</p>
<p>Grazie a tutti anticipatamente per la cortese collaborazione. <strong> </strong></p>
<p><strong>DOMANDA:     scrive GABRIELLA TAMI da Valencia- Venezuela<br />
<em>&#8220;Vorrei aiutare il fratello minore (di 7 figli) della mia amica d&#8217;infanzia, Giuseppina. Tutti i 6 fratelli sono riusciti ad avere la cittadinanza italiana ma l&#8217;ultimo, purtroppo (??) é nato che il padre aveva preso la cittadinanza venezuelana. Giuseppina é andata al Consolato Italiano a Caracas ed ha cercato per tutti i mezzi di avere una piccola speranza perché suo fratello possa avere il passaporto della Comunitá Europea. Secondo l&#8217;On. Marco Zacchera, c&#8217;e&#8217; stato un periodo (1992-1997) in cui tutti potevano acquistare la cittadinanza, ma questo fatto non si é mai pubblicizzato. La mia famiglia (marito, figli e nipote) siamo riusciti ad averlo, ma mai saputo che ci fosse una data &#8220;limite&#8221;. C&#8217;e&#8217; qualche speranza?&#8221;</em></strong></p>
<p>Quello che dice l&#8217;On.le Zacchera è vero, purtroppo la normativa richiamata è stata malamente pubblicizzata in Italia ed all&#8217;estero con il risultato che pochi hanno usufruito della possibilità offerta dalla legge i cui termini sono purtroppo scaduti.</p>
<p><strong>DOMANDA:  scrive ALICE MOLINARI da San Paolo- Brasile<br />
<em>&#8220;Sempre leggo le informazioni nel tuo sito che sono molto utile a tutti noi italiani e discendenti all&#8217;estero. Io ho la mia cittadinanza, ma ho un dubbio, non esiste una forma di dare al mio marito la cittadinanza per essere mio marito, senza bisogno di rinunciare alla cittadinanza brasiliana?&#8221;</em></strong></p>
<p>Se la signora Alice Molinari è cittadina italiana  il marito può acquisire la cittadinanza italiana usufruendo delle disposizioni dell&#8217;articolo 5 ,6 e 7 della legge n. 91 del 1992 che qui di seguito riepilogo.<br />
<strong>Art. 5.1.</strong> Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.<br />
<strong>Art. 6.1. </strong>Precludono l&#8217;acquisto della cittadinanza ai sensi dell&#8217;articolo 5:<br />
a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;<br />
b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosc iuta in Italia;<br />
c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.2. Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l&#8217;ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b).3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.4. L&#8217;acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azion e penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo.<br />
<strong>Art. 7.1. </strong>Ai sensi dell&#8217;articolo 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell&#8217;interno, a istanza dell&#8217;interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare.</p>
<p><strong> DOMANDA:  scrive GAETANA da Melbourne-Australia<em><br />
&#8220;Sono Gaetana, volevo fare una domanda al Dr. Balletta, noi emigrati all&#8217;estero ci spremiamo le meninge e chiediamo di poter avere la cittadinanza italiana, la quale per diverse ragioni noi tutti abbiamo perso. Ma alla fine che beneficio sarà per noi? Cosa farà il governo italiano nei nostri confronti ? Vorrei che qualcuno di voi darebbe una risposta.&#8221; </em></strong></p>
<p>La cittadinanza significa appartenenza,significa riconoscersi in una identità di valori, di principi, di lingua e di un sentire comune che fa sentire le persone come appartenenti ad una comunità.Riacquistata la cittadinanza italiana gli eventuali benefici sono quelli previsti dalle leggi in vigore sia dal punti di vista previdenziale che assistenziale.</p>
<p><strong>DOMANDA:  scrive BORTOLO dall&#8217;Ecuador<br />
<em>&#8220;Vorrei chiedere al Dottor Claudio Balletta se un italiano residente all´estero avesse bisogno di aiuto a quale istituzione italiana potrebbe rivolgersi?&#8221;</em></strong></p>
<p>I nostri Consolati e le nostre Ambasciate sono gli uffici deputati alla tutela degli interessi di qualunque natura dei nostri connazionali all&#8217;estero, per intenderci anche ad aiutarli, in caso di commissione di reati, ad avere la migliore tutela giudiziaria possibile.</p>
<p><strong>DOMANDA:  scrive MARIA ROSA MARTINELLI da New York-Stati Uniti<br />
<em>&#8220;Egregio Dott. Balletta, l&#8217;unica domanda che vorrei porle e&#8217; la seguente: mio marito ha ottenuto la cittadinanza americana nel 1995,e&#8217; vero che la cittadinanza italiana non l&#8217;ha persa? Lui risiede qui a Brooklyn dall&#8217;1982 e poi perché non ha mai ricevuto le carte elettorali? Poi un&#8217;altra domanda: come si fa ad ottenere la doppia cittadinanza per le mie bambine nate qui? Grazie e a presto. Maria Rosaria.&#8221;</em></strong></p>
<p>Se il marito della signora Martinelli non ha rinunciato espressamente alla cittadinanza italiana dovrebbe avere mantenuto la cittadinanza italiana. Non ho elementi per capire perchè suo marito non ha mai ricevuto le carte elettorali, presumo perchè non siete iscritti all&#8217;AIRE, rivolgetevi comunque al consolato più vicino.Per quanto riguarda le sue bambine  esse essendo figlie di cittadini italiani ed americani hanno la doppia cittadinanza.</p>
<p><strong>DOMANDA:  scrive FRANCESCO da Toronto- Canada<br />
<em>&#8220;Non so perché noi italiani quando si diventa cittadini di dove viviamo, perdiamo la nostra cittadinanza mentre sia in Canada, USA ed forse in qualche altra nazione,si mantiene sempre la propria cittadinanza. Il caso nostro, riacquistando quella Italiana non abbiamo perso quella Canadese. Come nel mio caso e migliaia di Italiani, sparsi nel mondo. Ed questa è una bella cosa.&#8221;</em></strong></p>
<p>La legislazione vigente ora prevede in caso di acquisizione di altra cittadinanza il mantenimento della cittadinanza italiana a meno che non vi sia rinuncia esplicita da parte del richiedente.</p>
<p><strong>DOMANDA:  scrive LUCIANA CIANFRANI da Troy-Stati Uniti<br />
<em>&#8220;Avrei una domanda per il Dr. Balletta: per quale ragione la legge del 1992 non e` piu` valida? Ho amici che a quel tempo non fecero richiesta per la doppia cittadinanza e adesso gli viene detto che il tempo e` scaduto. Allora le leggi non sono permanenti? Perche`causare tutta questa confusione e differenza, Se siamo nati in Italia e nel 1992 si e` accordato di ottenere la doppia cittadinanza non ci dovrebbe essere una scadenza. Praticamente cittadini americani per nascita hanno ancora l&#8217;opportunità di ottenere la cittadinanza italiana tramite i nonni invece una persona nata e cresciuta in Italia se non ha riottenuto detta cittadinanza entro il tempo limitato deve ritornare in Italia e rimanervi per un anno prima che la possa riottenere.&#8221;</em></strong></p>
<p>La legge evocata dalla Signora Cianfrani non è più valida perché l&#8217;opzione doveva essere esercitata nei tempi previsti dalla legge. Decorso tale termine gli interessati sono decaduti dalla facoltà di esercitare l&#8217;opzione prevista dalla legge.La Signora confonde comunque la possibilità di avere una doppia cittadinanza con la possibilità per coloro i quali sono discendenti da cittadini italiani, anche appartenenti agli stati preunitari che siano confluiti nello stato italiano, di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis. Il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis è il riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di cittadini italiani emigrati all&#8217;estero che non abbiano volontariamente rinunciato alla cittadinanza italiana acquisendo quella di un altro Stato. Fino al 31.12.1947 l&#8217;attribuzione della cittadinanza italiana secondo la legge all&#8217;epoca vigente avveniva solo in linea maschile e non femminile, pertanto, le donne italiane coniugate con cittadino straniero non attribuivano ai figli la cittadinanza italiana.</p>
<p><strong>DOMANDA:  scrive VEZIO NARDINI dal Brasile<br />
<em>&#8220;Il Dott. Balletta cita i documenti necessari per riacquistare la cittadinanza.Domando n. 1 al Dott. Balletta: a cosa servono i certificati di matrimonio, se uno può avere gli stessi padri riconosciuti senza che i genitori naturali si siano sposati?  Domanda n. 2: cosa si può fare verso i Consolati italiani in Brasile che, per peggiorare ancora di più le difficoltà di chi ricerca la documentazione degli antenati, giacchè in Brasile richiedono , in più, i certificati di morte di tutti gli antenati. A chi dobbiamo ricorrere?&#8221;</em></strong></p>
<p>I certificati di matrimonio servono per capire, in caso di richiesta di riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis e cioè per discendenza da cittadino italiano se colui il quale richiede tale riconoscimento ha effettivamente diritto alla cittadinanza italiana.Per esempio se il richiedente è nato prima del 1.1.1948, da cittadina italiana coniugata con cittadino straniero, poiché la legge dell&#8217;epoca prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo in linea paterna,in questo caso non avrebbe diritto al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. Il Ministero competente è quello degli Affari Esteri al quale rivolgersi per eventuali chiarimenti .</p>
<p><strong>DOMANDA:  scrive RENATO GAGLIARDI da Campinas-Brasile<br />
<em>&#8220;Vorrei soltanto invitare il Dottore Claudio a lasciare il suo ufficio a Roma e visitare i consolati italiani nel Brasile&#8230;.non c&#8217;è bisogno di dire nulla di più.&#8221;</em></strong></p>
<p>I problemi dei consolati sono noti e difficili da affrontare e di competenza del Ministero degli Affari Esteri.</p>
<p><strong>DOMANDA:  scrive FRANCO PETROCCO dal Brasile<br />
<em>&#8220;Su questo argomento di cittadinanza devo fare due domande al Dott. Claudio Balletta:<br />
1) C&#8217;è qualche possibilità(legge in corso)di una persona che ha rinunciato alla cittadinanza per motivo di lavoro, di riaverla?<br />
2)Qual&#8217;é la possibilità di prendere la cittadinanza italiana per discendenza materna?&#8221;</em></strong></p>
<p>Coloro i quali  hanno rinunciato alla cittadinanza italiana acquisendo volontariamente una diversa cittadinanza possono<br />
riacquistare la cittadinanza italiana :<br />
<strong>Su domanda</strong><br />
* Stabilendo la residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione di riacquisto<br />
* assumendo un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato<br />
<strong>Automaticamente</strong><br />
* Entro un anno dalla fissazione della residenza in Italia se non vi è stata rinuncia espressa da parte dell’interessato.                                                                                                         Per quanto riguarda la seconda domanda, tutti possono acquisire la cittadinanza italiana per derivazione materna a condizione che siano nati dal 1 gennaio 1948 in poi, data di entrata in vigore della Costituzione Repubblicana.</p>
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		<title>S.O.S. CITTADINANZA</title>
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		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 16:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Alderisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[S.O.S. Cittadinanza]]></category>

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Dott. CLAUDIO BALLETTA, Viceprefetto del Ministero dell’Interno
Come ho avuto modo di accennare qualche giorno fa, finalmente sono in arrivo nel blog alcune novità interessanti alle quali ho lavorato in questi mesi, certa di apportare un servizio utile a tutti voi. Da oggi infatti inizieranno a partecipare al nostro “salotto mondiale” alcuni consulenti che collaboreranno al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.prontofrancesca.it/wp-content/uploads/2008/12/fotografie-0085.JPG" alt="fotografie-0085.JPG" /></p>
<p><strong>Dott. CLAUDIO BALLETTA</strong>, Viceprefetto del Ministero dell’Interno</p>
<p>Come ho avuto modo di accennare qualche giorno fa, finalmente sono in arrivo nel blog alcune novità interessanti alle quali ho lavorato in questi mesi, certa di apportare un servizio utile a tutti voi. Da oggi infatti inizieranno a partecipare al nostro “salotto mondiale” alcuni consulenti che collaboreranno al mio progetto telematico, mettendo gentilmente a disposizione di chiunque ha delle domande da rivolgere, la propria esperienza nelle materie di competenza. Fin dalla nascita del mio sito é stata infatti mia intenzione creare uno spazio nel quale si potessero approfondire alcuni aspetti umani legati al tema dell’emigrazione, ma anche trattare gli argomenti di servizio che per anni ho approfondito quotidianamente durante le puntate del programma televisivo da me scritto e condotto, SPORTELLO ITALIA. Con grande piacere iniziamo oggi dal tema della cittadinanza, un argomento molto caro ai tanti italiani all’estero ed a tale proposito do il benvenuto ad un esperto in materia, il <strong>Dott. CLAUDIO BALLETTA</strong>, Viceprefetto del Ministero dell’Interno. Grazie Dott. Balletta per avere accettato questa collaborazione e bentrovato!</p>
<p><strong>DOMANDA: <em>Come mai molti nostri connazionali all’estero hanno perso la cittadinanza italiana?</em></strong></p>
<p>Nella seconda metà dell’ottocento e nel novecento, a seguito della crisi economica e delle mutate condizioni politiche si verificarono delle ondate di emigrazioni, in particolare verso i paesi dell’America Latina , gli Stati Uniti di America, il Canada e l’Australia, che facevano intravedere migliori possibilità di lavoro, di guadagno e di vita.Molti erano chiamati da parenti che erano emigrati ed avevano fatto fortuna o migliorato le loro condizioni di vita. Alcuni paesi per consentire ai nostri connazionali di lavorare ne richiedevano la naturalizzazione cosa che secondo le leggi dell’epoca importava la perdita della cittadinanza italiana, a volte la perdita era un effetto indotto dalla concessione del diritto di voto che importava l’acquisto della cittadinanza del paese in cui si viveva e votava. Pochi peraltro continuavano a mantenere i rapporti con la Madre Patria attraverso i nostri consolati, tanto che è difficile ad oggi ricostruire le evoluzioni delle loro vicende anagrafiche a seguito di matrimoni, nascite o morti.</p>
<p><strong>DOMANDA:<em> Quali sono i requisiti necessari per riacquistarla?</em></strong></p>
<p>Bisogna distinguere tra il riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano ed il riacquisto della cittadinanza italiana previsto dalla Legge n.91 del 1992.</p>
<p>Nel primo caso le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana ex art. 1 della Legge 13 giugno 1912, n. 555 dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune italiano di residenza, ovvero al Console italiano nell’ambito della cui circoscrizione consolare risieda l’istante straniero originario italiano.</p>
<p>Le stesse dovranno essere corredate della seguente documentazione:</p>
<p>1) Estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;</p>
<p>2) atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;</p>
<p>3) atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;</p>
<p>4) atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;</p>
<p>5) certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;</p>
<p>6) certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;</p>
<p>7) certificato di residenza.</p>
<p>Nel secondo caso, ovvero il riacquisto della cittadinanza italiana previsto dalla Legge n. 91 del 1992, si potrà procedere su <strong>domanda</strong> stabilendo la residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione di riacquisto o assumendo un impiego pubblico alle dipendenze dello Stato o <strong>automaticamente</strong> entro un anno dalla fissazione della residenza in Italia, se non vi è stata rinuncia espressa da parte dell’interessato.</p>
<p><strong>DOMANDA: <em>Seguendo la prassi appena citata tutti hanno diritto al riottenimento della cittadinanza italiana?</em></strong></p>
<p>Se si trovano nelle condizioni previste dalla legge si.</p>
<p><strong>DOMANDA: <em>Lei trova giusto che i nostri connazionali all’estero che hanno perso la cittadinanza italiana legalmente vengano definiti stranieri?</em></strong></p>
<p>Mentre da un punto di vista morale si possono condividere le amarezze di chi ha dovuto lasciare il suolo natio per cercare fortuna all’estero e per questo ha dovuto rinunciare alla cittadinanza italiana finendo per diventare straniero in Italia nonostante i propri sentimenti di italianità ed attaccamento alla madre patria , tuttavia dal punto di vista giuridico e dell’operatore del diritto la norma di legge é il binario che costituisce vincolo all’azione dell’operatore, che nonostante sia con il cuore vicino ai sentimenti delle persone non può operare diversamente dalla previsione di legge.</p>
<p>Cicerone nel De Officiis, libro primo, recitava “Summum ius summa iniuria.” tradotto in italiano “Somma giustizia, somma ingiustizia.”<br />
Io Ringrazio il <strong>Dott. CLAUDIO BALLETTA</strong> per avere introdotto l’argomento cittadinanza che continueremo a trattare prossimamente e vi invito, se lo riterrete opportuno, a porre delle domande cercando di esporre più chiaramente possibile il vostro caso. Nelle prossime settimane saranno selezionati alcuni commenti ai quali verrà data risposta. Siete tutti cortesemente invitati a non uscire fuori tema per permettere di focalizzare al massimo l’attenzione su questo importante argomento. Grazie!</p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Georgia"><o:p></o:p></span></p>
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