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AGENDA DEI CONTATTI DEGLI AMICI DEL GRANDE SALOTTO MONDIALE DI PRONTOFRANCESCA

Archivio del 12 marzo 2009

giovedì 12 marzo 2009
S.O.S. CITTADINANZA- Le Risposte

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DOTT. CLAUDIO BALLETTA
Viceprefetto del Ministero dell’Interno

Un bentrovato sincero a tutti e grazie per essere anche oggi parte della grande famiglia di ProntoFrancesca. La pagina del mio diario in rete che sto per aprire è dedicata ad uno degli argomenti di maggiore interesse per gli italiani nel mondo: l’ottenimento della Cittadinanza. Proprio a riguardo è notizia recentissima che “Basta avere una nonna italiana tra gli avi e si diventa cittadini del Bel Paese” (clicca qui per leggere leggere l’articolo completo). A tale proposito vi anticipo che approfondiremo prossimamente questa importante novità in compagnia del DOTT. CLAUDIO BALLETTA, Viceprefetto del Ministero dell’Interno, disponibile come sempre nel dare una risposta alle vostre domande pervenute nel blog.

Per dare la possibilità a chiunque fosse interessato all’argomento Cittadinanza di potere usufruire al meglio di questo spazio, siete tutti gentilmente invitati a rimanere in tema.

Grazie per la cortese collaborazione!

DOMANDA: scrive Antonio Castaldo Grassi da Los Teques – Venezuela
“Noi siamo due fratelli Gemelli nati in Italia (Felice e Antonio Castaldo Grassi), a Cimitile in Provincia di Napoli nel 1955. Siamo emigrati in Venezuela nel febbraio del 1958, dove si trovava il nostro padre, Sabato Castaldo Corbisiero, nato a Visciano , provicia di Napoli. Siamo stati cittadini italiani fino i 17 anni , quando abbiamo acquistato la cittadinanza Venezuelana nel 1972. Mia Madre era sposata in Italia , si separò del signor Conceto Pergola, però in Italia non c’era il divorzio. Dunque noi figuriamo in Italia come figli del Signor Pergola e non del Signor Sabato Castaldo. Papà e la mamma si sposarono in Venezuela dopo di aver fatto mia madre il divorzio in Venezuela del suo primo marito. Cosi mio padre ci dette il cognome è Castaldo. In Venezuela noi Siamo Antonio Castaldo Grassi e Felice Castaldo Grassi. I miei due genitori Sono morti . Noi abbiamo tentato riacquistre la cittadinanza e adesso con una legge ingiusta dice che le persone nel caso nostro devono per riacquisare la cittadinanza : mandare i documenti via consolare al comune dove siamo nati , per chiedere la autorizazione per andare in Italia e vivere sei mesi in Italia e allora si riacquista la cittadinanza. Tutto questo è ingiusto, come puo’ uno vivere in Italia sei mesi , noi non abbiamo i mezzi per campare sei mesi in Italia. Poi quando sono andato al consolato per mandare la richiesta al comune non si sono negati a mandarmi i Documenti nostri legalizati per che abbiamo il Conome Castaldo in Venezuela e in Italia siamo Pergola. Allora questa è un a partita di scacchi senza Soluzione. Non abbiamo avuto nessuna aiuto delle autorita Italiane. Dunque noi non esistiamo. Siamo Nati in Italia e siamo stati cittadini italiani fino i 17 anni, perché non possiamo avvere la nostra cittadinanza. Che ingiusta è la nostra patria con noi.”

Il vostro caso è stremamente interessante, per chiarirlo occorre andare per gradi. Se il divorzio non è mai stato trascritto presso i registri dello stato civile italiano e nemmeno il cambio di cognome è chiaro che per la legge italiana voi vi chiamate ancora Pergola .In Italia a seguito di divorzio i figli continuano a mantenere il cognome del padre naturale. Bisogna capire se il Sig. Castaldo a seguito del matrimonio li ha adottati o riconosciuti come figli naturali e se la loro nascita era già stata trascritta presso il registro anagrafico delle nascite in Italia come figli del Sign. Pergola e della moglie. Bisogna quindi prima dimostrare che i signori Felice ed Antonio Castaldo Grasso sono le stesse persone di Felice ed Antonio Pergola e poi affrontare il problema della cittadinanza. Se mi mandate sia la documentazione che riguarda il primo matrimonio di vostra madre, sia tutta la documentazione che riguarda il divorzio, il secondo matrimonio e tutte le informazioni riguardanti sia la vostra nascita che il cambio di cognome si può tentare di valutare una soluzione.

DOMANDA: scrive Giovanni da Manaus – Brasile
“Un Italiano che abbandona la patria fuggendo da problemi finanziari o matrimoniali, in terra straniera si rifà una famiglia dimenticando quella in Italia che segue anch’essa nuovo corso. I figli nati all’estero in questa nuova famiglia hanno diritto alla cittadinanza? Nel nuovo paese lui si è regolarmente sposato civilmente siccome il matrimonio suo era appena registrato in Italia.In Italia non ha disdetto il suo matrimonio. Poi se un cittadino italiano si sposa all’estero, ottiene la cittadinanza per moglie e figli, perciò rimane registrato il matrimonio suo in Italia, ma si separa dalla moglie senza divorzio, senza comunicare niente in Italia ed ha figli con un’altra, questi ultimi hanno il diritto alla cittadinanza italiana?”

Un cittadino italiano che è sposato in Italia non può sposarsi, né in Italia né all’ estero, anche solo civilmente, se non ha ottenuto il divorzio o lo scioglimento del suo matrimonio. Se questo cittadino si sposasse anche solo civilmente all’estero, per la legge italiana sarebbe bigamo, il che in Italia è reato.
Infatti è Bigamia il Reato contro il matrimonio, che si realizza nel caso in cui una persona, legata da matrimonio avente effetti civili, contrae un nuovo matrimonio, pure avente effetti civili. Bigamo è anche chi, libero da vincolo coniugale, contrae matrimonio con una persona sposata. Sono dunque due i soggetti attivi del reato, che avviene nel momento e nel luogo in cui viene celebrato il nuovo matrimonio: se si tratta di un matrimonio civile il reato si realizza nel momento stesso in cui è celebrato, mentre se si tratta di matrimonio religioso il reato si consuma nel momento in cui avviene la trascrizione nei registri dello stato civile.
Il codice penale italiano punisce il reato di bigamia – che non si estingue né con l’ottenimento del divorzio dal coniuge precedente, né con la sua morte – con la reclusione da uno a cinque anni.
La bigamia, in diritto penale, è il delitto previsto e disciplinato dall’art. 556 del codice penale ai sensi del quale: Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili.
La pena è aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato proprio o di lei.
Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, è dichiarato nullo, ovvero è annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, il reato è estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato, e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.
I figli nati da una relazione di coniugio bigama seguono le sorti dell’elemento psicologico dei genitori. In caso di buona fede anche solo unilaterale i figli nati si considerano legittimi solo a favore del coniuge di buona fede, saranno considerati naturali rispetto al coniuge di mala fede. Per quello che riguarda i figli, questi ,se il padre non ha rinunciato volontariamente alla cittadinanza italiana e la loro nascita è stata regolarmente trascritta nei registri dello stato civile italiano tramite il consolato possono avere la cittadinanza italiana. Per quello che riguarda la seconda ipotesi anche in questo caso i figli possono ottenere la cittadinanza italiana

DOMANDA: scrive Annamaria Barbera da Santiago – Cile
“Il mio Bisnonno, emigrato da Genova, arrivó ad Argentina con la moglie e tre figli. Dopo andó a lavorare nel Brasile (Matto Grosso )e sparí lasciando la moglie e i figli in Argentina, non potendo ritornare rimasero in Argentina finché un zio li portó nel Cile.
La procedura per la cittadinanza chiede ambedue atti: quello di nascita e quello di morte, ma il secondo non si é potuto trovare. E’ possibile che in questo caso non venga chiesto?”

No a meno che non vi sia stata una dichiarazione di morte presunta che sostituisca il certificato di morte.

DOMANDA: scrive Francesco da Toronto – Canada
“Vorrei sapere perchè chi nasce in Italia, diciamo figli di emigranti, deve aspettare fino a 18 anni per diventare cittadino italiano. Mentre in molti paesi come il Canada USA ed altri, chi nasce a questi paesi, sono automaticamente cittadini.”

La domanda è molto interessante e dà l’opportunità di chiarire che, nel caso richiamato da Francesco da Toronto, non è vero che i figli di emigranti nati in Italia devono aspettare fino al 18° anno per diventare italiani ma essi fino al 18° anno hanno la doppia cittadinanza ed entro un anno dal compimento della maggiore età (18) anni devono scegliere tra la cittadinanza italiana e l’altra cittadinanza che posseggono.
cioè devono scegliere ed indicare quale cittadinanza vogliono avere tra le due che posseggono.

DOMANDA: scrive Maria Rosaria Martinelli da Staten Island, New York- Stati Uniti
“Mio marito e’ cittadino americano dal 1995,le mie bimbe nate qui negli USA hanno diritto alla cittadinanza italiana? Che tipi di documenti richiede il consolato per questa pratica?”

Se lei è cittadina italiana i suoi figli sono automaticamente anche cittadini italiani, ma nel caso di suo marito se questi non ha rinunciato alla cittadinanza italiana dovrebbe avere doppia cittadinanza e quindi anche i figli minori hanno la cittadinanza dei genitori. Per quanto riguarda i documenti dovrebbero bastare i certificati di cittadinanza dei genitori ed i certificati di nascita delle figlie, migliori informazioni in merito può acquisirle presso il Consolato.