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Archivio del 4 marzo 2009

mercoledì 4 marzo 2009
IL CONTROLLO DELLE RESIDENZE ALL’ESTERO AI FINI FISCALI

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Dottore Commercialista
RENATO GRASSUCCI

Oggi torno ad aprire una nuova pagina di ProntoFrancesca dedicata ad un importante tema di servizio di sicuro interesse per molti italiani nel mondo. Con immenso piacere do il bentrovato ad un caro amico, il DOTTORE COMMERCIALISTA RENATO GRASSUCCI, che con grande disponibilità collabora ormai da tempo al mio progetto internet e che oggi ha scelto un interessante argomento da trattare con tutti i lettori del nostro “Salotto Mondiale”: il controllo delle residenze all’Estero ai fini fiscali. Per dare la possibilità a chiunque fosse interessato a porre una domanda al nostro esperto, siete tutti gentilmente invitati a rimanere rigorosamente in tema.

Grazie per la cortese collaborazione!

Con la importante manovra anticrisi adottata dal Governo italiano alla fine dell’anno 2008, è stato deciso di accentuare la lotta all’evasione fiscale. Nel nostro sistema tributario è stabilito che le persone fisiche residenti nel nostro Paese debbano dichiarare i redditi conseguiti in qualsiasi parte del mondo, così come i non residenti debbano dichiarare allo Stato Italiano quei redditi conseguiti nel nostro Paese. Di fronte dunque alla prospettiva di dover dichiarare allo Stato Italiano i redditi conseguiti anche in qualsiasi altra parte del mondo pagandovi chiaramente le imposte, qualcuno potrebbe trasferire fittiziamente la sua residenza fuori dall’Italia così da sottrarsi al pagamento delle imposte nel nostro paese. Da ciò la decisione di introdurre nuovi accorgimenti normativi volti proprio ad un controllo più minuzioso e costante delle residenze, individuando nel Comune sicuramente il soggetto pubblico più idoneo a questo tipo di riscontro. Quanto al trasferimento della residenza nei cosiddettì paese a fiscalità privilegiata (rientranti nella nota “BLACK LIST”) in questo caso il trasferimento della residenza non ha alcuna rilevanza per cui l’interessato dovrà comunque dichiarare i redditi allo Stato Italiano. L’elenco di questi paesi è stabilito periodicamente con apposito decreti del Ministero dell’Economia. La stessa manovra, se da una parte ha dimostrato come abbiamo visto un maggior rigore verso coloro che intenzionalmente cercano di sottrarsi agli obblighi tributari, dall’altra, considerando soprattutto lo stato di crisi oramai diffusa e quindi di difficoltà anche nel pagamento delle imposte, ha introdotto dei sistemi premiali in proposito, prevedendo in particolare la possibilità di definire in modo agevolato quelle contestazioni fiscali per le quali il contribuente stesso riconosce come dovute; o ancora la possibilità di regolarizzare in modo ancor più agevole (di quanto già precedentemente stabilito) quelle omissioni o ritardi nei pagamenti. In tutti questi casi l’agevolazione fiscale introdotta dalla manovra anticrisi è consistita nella riduzione delle sanzioni.

DOMANDA: Dottor Grassucci grazie come sempre per la cortese disponibilità e bentrovato. Il tema fiscale che stiamo per trattare è molto interessante: il controllo delle residenze all’estero. A Lei la parola…
La manovra d’estate del nuovo Governo (D.L.112/08 convertito in Legge) ha introdotto sistemi più incisivi volti al controllo della veridicità del trasferimento all’estero della residenza da parte di Italiani.
La norma prevede infatti che entro 6 mesi dalla richiesta di iscrizione all’AIRE i Comuni presso cui gli Italiani avevano l’ultima residenza, debbono controllare l’effettività di tale trasferimento e devono riferire all’Agenzia delle Entrate gli elementi anagrafici dei cittadini controllati.

DOMANDA: Da quando decorre questo meccanismo di controllo?
In sede di prima applicazione, è stato stabilito che questo controllo venga esteso a tutti i trasferimenti all’estero con iscrizione all’AIRE eseguiti dal 01.01.06.

DOMANDA: Mi faccia capire meglio, il controllo del Comune è limitato nel tempo?
La stessa norma prevede che il Comune, dopo il primo controllo, continui nel successivo triennio a monitorare quei cittadini per accertare se effettivamente non si sia trattato di un accorgimento per far risultare la sua residenza all’estero quando invece il centro dei suoi interessi sia economici che affettivi sia rimasto in Italia. E’ per questo che il controllo viene esteso ai familiari del contribuente.

DOMANDA: E’ possibile stilare l’elenco dei paesi rientranti nella “Black List” dei paradisi fiscali all’estero?
A seguito delle novità introdotte, non ci sarà più l’elenco dei paesi della black list ma di quelli rientranti nella white list. Al momento però restano ancora quei decreti del Ministero (del 04.09.06, del 21.11.01 e del 23.01.02) da cui risulta un nutrito elenco di paesi a fiscalità privilegiata come la Svizzera, Cipro, Hong Kong, Filippine, Gibilterra, Libano e Maldive per citare soltanto alcuni dei paesi più noti.

DOMANDA: Che Lei sappia sono molti gli italiani che usano questo trabocchetto per alleggerire i propri doveri fiscali, prendendo quindi una residenza all’estero, ma rimanendo legati a situazioni di lavoro od affettive, come Lei stesso accenava?
Ci sono stati casi di italiani anche famosi nel campo dello sport (come Valentino Rossi) o dello spettacolo (come Lucaino Pavarotti) ai quali era stata contestata dal Fisco il trasferimento fittizio della residenza all’estero. Le constestazioni mi sembra siano state impugnate innanzi alle Commissioni tributarie competenti, ma credo che poi ci sia stata una transazione fiscale (almeno nel caso di Valentino Rossi).

DOMANDA: In cosa consiste l’agevolazione fiscale introdotta per quei contribuenti che si vedano recapitare un verbale del Fisco in cui si contesta un’evasione?
E’ stata introdotta la possibilità di definire tali rilievi che comportino la contestazione di una maggiore imposta, oltre alla sanzione ed agli interessi, consentendo di pagare direttamente la maggiore imposta con una sanzione ridotta al 12,5%. Per poter accedere a questa agevolazione, non bisogna contestare alcun elemento del verbale che viene notificato al contribuente e dichiararsi disponibili all’immediato pagamento di quanto accertato dal Fisco.

DOMANDA: Il pagamento deve necessariamente avvenire in un’unica soluzione?
No. E’ previsto anche il pagamento rateizzato e senza obbligo di prestare garanzia fideiussoria.

DOMANDA: Può accennare gentilmente alla nuova agevolazione per chi non ha pagato nei termini le imposte?
Questa opportunità (detta del ravvedimento operoso) consiste nel fatto di aggiungere alle imposte non pagate (o pagate in ritardo) una sanzione che è stata ridotta al 2,5% della imposta (in precedenza era del 3,75%) se si intende versare entro 30 giorni dalla scadenza; se invece il pagamento viene sanato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui non è stata versata l’imposta (in sostanza entro la fine di settembre dell’anno successivo), la sanzione è stata in questo caso ridotta al 3% (in precedenza era del 6%).

DOMANDA: Non posso non chiederLe se questa agevolazione è sempre applicabile? Potrebbe infatti essere più conveniente attendere che il fisco la contesti e poi pagare in modo ridotto?
Non è possibile avvalersi di questa agevolazione del ravvedimento operoso quando il Fisco l’avesse scoperta. Deve essere il contribuente che di sua iniziativa decide di regolarizzare l’omissione commessa, prima di ogni eventuale contestazione. Peraltro, la regolarizzazione è possibile, come detto, solo entro un termine ben stabilito, ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata commessa l’irregolarità.