lunedì 27 ottobre 2008
S.O.S. PENSIONI- Le Risposte

DOTT.SSA BRIGIDA PARISI
Funzionario INPS – Servizio Pagamento Pensioni all’Estero
Bentrovati e grazie a tutti per essere anche oggi parte del nostro “salotto mondiale” che torna ad occuparsi, come facciamo ormai da mesi, di un tema di servizio molto caro agli agli italiani nel mondo: la Pensione. Come molti di voi già sapranno, in queste ore sono in partenza per l’Australia ed ho pensato, considerato che si tratta di un viaggio molto lungo, di approfittare delle ore in cui sarò in volo per aprire una nuova pagina del mio diario in rete. Con l’occasione vi informo che troverete pubblicato in home-page il riepilogo dei miei incontri con la comunità italo-australiana di Melbourne.
A questo punto con grande piacere do il benvenuto alla DOTT.SSA BRIGIDA PARISI, Funzionario INPS, Servizio Pagamento Pensioni all’Estero, che con grande disponibilità ha risposto ad alcune vostre domande arrivate nel blog. Per dare la possibilità a tutti di potere rivolgere eventuali nuovi quesiti su questo argomento, siete gentilmente invitati a rimanere in tema. Con l’occasione vi segnalo il sito internet www.inps.it all’interno del quale potete trovare molte informazioni utili in materia pensioni.
Siete cortesemente invitati per motivi di riservatezza a non scrivere indirizzi e-mail e numeri telefonici nei vostri commenti.
Grazie per la collaborazione!
DOMANDA: scrive MARY BERGAMASCO da North Brunswick- USA
“Ho lavorato 2.anni a Torino, poi nata in America mi trasferii negli USA, mi sposai, ebbi famiglia. Ora pensionata a oltre 76 anni con pensione americana leggo sul blog di Francesca che a 52 settimane di lavoro in Italia si ha il diritto a una piccola pensione. Ne ho il diritto?”
I requisiti per l’applicazione della Convenzione con gli USA sono relativi alla anzianità contributiva: è possibile applicare la convenzione solo se l’assicurato può far valere in Italia almeno 52 contributi settimanali.
I contributi possono essere di qualsiasi natura: obbligatori (lavoro dipendente o autonomo), figurativi (servizio militare, malattia, maternità, cassa integrazione guadagni, disoccupazione, mobilità), da riscatto (corso legale di laurea, contribuzione omessa, contribuzione per attività svolta in Paesi non convenzionati con l’Italia), da versamenti volontari.
Non è richiesto il requisito della cittadinanza.
Quindi nel suo caso, tramite l’Ente estero dovrà far pervenire la domanda di pensione al Polo territorialmente competente per i residenti negli USA che è quello dell’Inps di Palermo, che è preposto a verificare il possesso dei requisiti necessari per lil diritto a pensione in convenzione.
DOMANDA: scrive LEONELLA DI FAIV da Caracas- Venezuela
“Mia madre ha compiuto 81 anni. Da due anni prende la pensione pari a 258 euro e le é stato anche versato un non indifferente arretrato. Ha lavorato piú di 750 settimane nelle scuole italiane di Caracas e grazie all’accordo con il Venezuela, riceve appunto la pensione. Al patronato ITAL le avevano detto che, data la sua anziana etá, automaticamente avrebbe ricevuto un aumento e che se ne sarebbe accorta dall’incremento dell’importo. Fino a oggi non ha ricevuto niente e al Patronato dicono che il suo file é stato archiaviato e che é un problema andarlo a riprendere e via dicendo.
Possiamo rivolgerci direttamente a qualche funzionario dell’INPS via mail, fax o telefono?”
Per verificare il diritto di sua madre ad un incremento del pro-rata di pensione italiano o ad una maggiorazione sociale, occorre inviare alla sede Inps che gestisce il pagamento della pensione medesima, una richiesta di ricostituzione, allegando i redditi totali ( Italia + estero )personali e familiari dal 2001 alla data odierna ( 2008 presunto).
DOMANDA: scrive GAETANA da Melbourne- Australia
“Mio marito la sua pensione da 3 mesi va direttamente alla banca, ma perché non mandano dall’ Italia il resoconto, come e quanti euro, e quanto e` il cambio con il dollaro australiano, mi dirà lo vedo sempre dall’internet, ma penso che dall’ Italia devono mandare una lettera, una cosa abbiamo notato che le spese bancarie non lo sappiamo quanto sono, penso che qualcheduno dovrà prendersi la responsabilità di queste notizie. La nostra banca sul bilancio non le mostra.”
Ad ogni inizio di anno l’INPS invia a tutti i pensionati un modello ( obisM) nel quale viene indicato l’importo , in euro, della pensione, che sarà erogata nel corso dell’anno.
Poichè in alcuni Stati esteri la pensione viene convertita in valuta locale, il controvalore può essere conosciuto solo al momento del cambio, che, per convenzione viene effettuato dalla Banca I.C.B.P.I. ad una data prestabilita e che i pensionati possono controllare sul sito web della Banca.
Per quanto riguarda le commissioni, abbiamo più volte precisato che i pagamenti debbono essere effettuati ” franco spese ” per i pensionati. Se dovessero essere applicate dalla Banche corrispondenti delle trattenute, delle stesse andrà chiesto il rimborso alla Banca ICBPI, allegando copia della ricevuta rilasciata dalla corrispondente.
DOMANDA: scrive SALVATORE da Caracas- Venezuela
“Ho versato 20 anni di contributi in Venezuela domando per avere la pensione :
1.- A che età si deve fare
2.-Debbo versare contributi in Italia? Quanti anni minimo devo versare?
3.- Se non posso versare contributi in Italia, mi aspetta qualche pensione per età?
4.-Quale pensione posso ricevere in Venezuela ? Solo quella dei contributi? O anche quella di vecchiaia? “
La pensione di vecchiaia viene concessa al 60° anno per gli uomini (55 donne), con un requisito minimo di 750 settimane di contribuzione. E’ prevista un’età inferiore per attività pericolose e insalubri, nonchè una riduzione del requisito contributivo minimo a 250 settimane per lavoratori anziani occupati in settori solo recentemente coperti da assicurazione.
La pensione di invalidità viene concessa all’assicurato che abbia subito una perdita permanente o prolungata di almeno 2/3 della capacità di lavoro. E’ richiesto un minimo di 250 contributi settimanali (ridotto di 20 settimane per ciascun anno se si tratta di assicurato di età inferiore ai 35 anni), di cui 100 negli ultimi 3 anni precedenti la domanda. Non è richiesto il suddetto requisito minimo se l’invalidità è stata causata da infortunio avvenuto durante il periodo di assicurazione.
La pensione ai superstiti viene concessa se al momento del decesso l’assicurato defunto poteva far valere i requisiti per ottenere la pensione o era già pensionato. Non è richiesto un periodo minimo di assicurazione se la morte è avvenuta a causa di un infortunio durante il periodo di assicurazione. E’ previsto un assegno funerario.
Perché possa invece richiedere la pensione in regime di convenzione tra l’Italia e il Venezuela occorrono i seguenti requisiti:
REQUISITI PER L’APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE:
Requisito della anzianità contributiva: è possibile applicare la convenzione solo se l’assicurato può far valere in Italia almeno 52 contributi settimanali.
I contributi possono essere di qualsiasi natura: obbligatori (lavoro dipendente o autonomo), figurativi (servizio militare, malattia, maternità, cassa integrazione guadagni, disoccupazione, mobilità), da riscatto (corso legale di laurea, contribuzione omessa, contribuzione per attività svolta in Paesi non convenzionati con l’Italia), da versamenti volontari.
Si applica ai lavoratori che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti nonché ai loro familiari , indipendentemente dalla loro cittadinanza.
Se in Italia non risultano versati contributi, non si può chiedere la pensione in regime di convenzione bilaterale.
DOMANDA: scrive EZIO da Manuel Antonio- Costa Rica
“Sono in Italia in vacanza ma ieri ho fatto un salto all’INPS di Novara dove, come immaginavo, non sono riuscito a risolvere il mio problema (sono in vacanza e non ho intenzione di visitare piu’ o meno tutti gli uffici dell’edificio come invece, mi pare di aver capito, dovrei fare!). In Italia ho accumulato circa 17 anni di contributi un po’ da dipendente e un po’ da autonomo. Per avere diritto ad una pensione minima dovrei avere raggiunto i fatidici 20 anni di contribuzione. La mia semplicissima domanda e’ questa: esiste una convenzione tra Italia e Costa Rica che mi permetta il cumulo tra le due contribuzioni? In caso affermativo potrei iniziare, essendo imprenditore, una contribuzione volontaria in CostaRica.”
Con il Costarica non esiste un regime di convenzione bilaterale che permette di totalizzare direttamente i due periodi contributivi, però considerato che a suo favore risulta accreditato un periodo contributivo in Italia, può raggiungere agevolmente il requisito richiesto per il diritto alla pensione in Italia, riscattando il periodo di lavoro svolto all’estero con il Costarica, Paese non convenzionato.
La richiesta di riscatto per lavoro all’estero può essere presentata:
senza limiti temporali, anche dopo la concessione di un trattamento pensionistico;
per coprire parzialmente il periodo durante il quale vi è stata omissione contributiva (esempio: solo le settimane necessarie per il perfezionamento dei requisiti a pensione).
I contributi omessi possono essere accreditati solo dopo il pagamento di un onere di riscatto e sono utili per il diritto e per la misura di tutte le pensioni, e per il diritto alla prosecuzione volontaria.
Il riscatto può essere richiesto:
dal lavoratore che al momento della domanda, sia cittadino italiano, anche se durante i periodi di lavoro all’estero aveva la cittadinanza straniera;
dai superstiti del lavoratore.
La domanda deve essere presentata alla sede Inps , Polo territorialmente competente per Stato estero di residenza, nel suo caso il Polo di Perugia, compilando il mod. RE1 appositamente predisposto.
Può essere presentata anche tramite uno degli Enti di Patronato, che assistono gratuitamente per legge.
Alla domanda deve essere allegato il certificato di cittadinanza italiana.
Alla domanda, deve essere allegata documentazione di data certa utile per provare l’effettiva esistenza del rapporto di lavoro.
L’importo dell’onere del riscatto varia in relazione all’età e al sesso del lavoratore, alla retribuzione percepita all’atto della domanda, al numero delle settimane riscattate e all’anzianità contributiva maturata con i contributi versati regolarmente.
Varia altresì se il richiedente è già titolare di pensione.
DOMANDA: scrive DIONISIO TRAMONTANO da Copenhagen- Danimarca
“Abito e lavoro a Frederiksberg-Copenaghen da 15 anni, precedentemente ho lavorato in Italia per molti anni. Ho 54 anni e fra 6 anni dovró prendere una sorta di pre-pensionamento (efterløn) di cui ho diritto e ho pagato regolarmente ogni mese. La domanda che ora pongo è: Quando avró l’etá pensionistica (65?) cosa succederá? Avró una pensione dalla Danimarca?
Dovró fare domanda in Italia? Se sí, dove? Quando? Sono forse domande banali, ma importanti per noi ‘residenti all’estero’.”
La Danimarca come del resto l’Italia applica la regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale in base alla quale il diritto a pensione – nell’ambito dei Paesi dell’Unione europea ed in Svizzera – viene accertato sommando tutti i periodi di lavoro svolti dall’interessato nei Paesi membri (totalizzazione). Mentre non è possibile il riscatto o il trasferimento dei contributi da uno Stato ad un altro. Si precisa che la sia la Danimarca che l’Italia applicano la regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale.
L’importo della pensione viene determinato in proporzione ai contributi versati nel singolo Paese che liquida la pensione, secondo un particolare sistema di calcolo, definito pro-rata; quindi l’INPS calcolerà la pensione sulla base dei contributi versati in Italia. La totalizzazione è ammessa a condizione che il lavoratore abbia un periodo minimo di assicurazione e contribuzione nel Paese che concede la pensione. Secondo i regolamenti CEE il periodo minimo è di 52 settimane(1anno). In caso di un periodo assicurativo inferiore, comunque,solo in questo caso verrà preso in considerazione sia per la misura che per il diritto dallo Stato che erogherà la pensione.
La domanda di pensione, insieme ai documenti richiesti, deve essere presentata all’Istituzione competente per territorio dello Stato in cui il lavoratore risiede. La domanda è valida anche per gli altri Stati in cui l’interessato ha lavorato. Infatti, è l’istituzione del Paese di residenza che è tenuta a trasmettere all’Ente pensionistico degli altri Paesi membri la richiesta presentata dal lavoratore, per accertare il diritto a pensione, secondo le norme di ciascun Stato.
Ciascun Stato certifica i periodi di assicurazione maturati nel singolo Paese attraverso l’emissione del formulario E205 , che rappresenta il documento che attesta la carriera assicurativa svolta nei vari Stati dell’UE ed in Svizzera.
DOMANDA: scrive MARTINO da Adelaide- Australia
“Chi ha lavorato pochissimo in Europa, circa sei mesi in Germania e circa un anno in Italia, ha diritto a qualche tipo di pensione una volta arrivato all’eta’ pensionabile.”
Per poter verificare i requisiti per il diritto a pensione occorre conoscere tutta la posizione contributiva del lavoratore , sia per i lavori svolti negli Stati della Unione Europea, sia nei Paesi convenzionati e non convenzionati.








