venerdì 27 giugno 2008
L’AVVOCATO RISPONDE
Bentrovati a tutti! Come va? Qui fa un gran caldo e mentre mi preparo finalmente per la partenza verso la “mia” amata isola di Ponza, desidero aprire una nuova pagina del blog dedicata ad un importante tema di servizio. A questo proposito ho il piacere di presentare nuovamente a voi tutti un illustre ospite, l’Avvocato ANGELO SCHIANO, che avete già avuto modo di conoscere a SPORTELLO ITALIA e che con grande disponibilità ha accettato di collaborare al nostro “salotto mondiale”. In questo spazio verrà affrontato l’argomento dello stato civile e verrà data risposta ad alcune vostre domande giunte tempo fa al mio sito. Per dare la possibilità a chiunque fosse realmente interessato, di potere usufruire della consulenza dell’esperto in materia legale, siete tutti cortesemente invitati a rimanere in tema.
Grazie per la collaborazione!
DOMANDA: Presso ogni Consolato esiste un Ufficio di Stato Civile: cos’è e quali sono le sue funzioni principali?
La guida sulle funzioni consolari del Ministero degli Esteri cita testualmente:
“L’Ufficio di Stato Civile è quell’istituzione che si occupa, come un Comune italiano, delle iscrizioni, annotazioni e tenuta dei Registri di Stato Civile. I Registri di Stato Civile sono quattro: cittadinanza, nascita, matrimonio e morte. Per ognuna di queste materie, l’Ufficio ha anche la competenza di rilasciare certificati dei documenti depositati agli atti dell’ufficio che attestino appunto lo “stato civile” di ciascun individuo.
In particolare gli Uffici Consolari ricevono e trasmettono ai comuni italiani per la trascrizione gli atti emessi dalle Autorità straniere.”
DOMANDA: E’ necessario comunicare al Consolato tutte le variazioni dello stato civile di cittadini italiani residenti all’estero?
Premesso che l’Ufficio Consolare provvede alla ricezione e alla trascrizione di atti di cittadini italiani regolarmente iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero), la comunicazione dello stato civile degli italiani all’estero non solo è necessaria ma doverosa. La mancata segnalazione di ogni singola variazione nella vita di ogni cittadino può comportare per lo stesso vantaggi e/o svantaggi alle volte non trascurabili.
DOMANDA: Quali potrebbero essere le conseguenze per la mancata segnalazione della nascita di un figlio?
E’ una cattiva usanza, questa, che avviene molto spesso in quanto un figlio nato all’estero acquista, nella maggior parte dei casi, la nazionalità estera grazie alla normativa locale che gliela concede “iure loci” (per essere nato lì). Si dimentica che, in quanto figlio di genitori italiani (anche se è italiano un solo genitore), è automaticamente cittadino italiano “iure sanguinis” (per discendenza di sangue). In tal caso la nascita va comunicata all’Ufficio di Stato Civile del Consolato, che provvede all’annotazione nei propri registri e ne da comunicazione al Comune italiano di competenza (in genere dove risultano iscritti i suoi genitori). Tutto ciò permetterà al neonato di godere di tutti i diritti previsti dal Codice Civile italiano. Egli potrà, ad esempio, da maggiorenne, tra le altre cose, fruire del passaporto italiano che gli permetterà di venire in Italia e circolare nei Paesi dell’Unione Europea senza alcuna difficoltà, anche ai fini della ricerca di un posto di lavoro, mentre, con il solo passaporto straniero necessiterebbe di visti di ingresso, anche per motivi turistici superiori ad un soggiorno di tre mesi, e particolari permessi di soggiorno e lavoro per raggiungere l’Italia. Ben maggiori sarebbero i problemi in caso di successione ed eredità lasciate in Italia ove, per la mancata trascrizione, non si conoscessero gli eredi.
DOMANDA: La stessa normativa vale anche per i matrimoni?
Il matrimonio contratto da un cittadino italiano residente all’estero deve essere comunicato al Consolato per la necessaria trascrizione presso il Comune italiano di ultima residenza dei coniugi o del solo coniuge italiano. E’ allo stesso comune che dovranno successivamente essere trascritte le variazioni dello stato civile, quali, ad esempio, nascita dei figli, annotazioni di avvenuto divorzio, decesso di uno dei coniugi ed altro, senza considerare che un cittadino italiano che vuol contrarre matrimonio all’estero deve rivolgersi al Consolato per le necessarie pubblicazioni di matrimonio.
DOMANDA: Quali sono i documenti da presentare all’Ufficio di Stato Civile del Consolato?
Consiglierei, per maggior sicurezza, di rivolgersi direttamente al Consolato che sarà lieto di fornire ogni opportuna informazione. In linea di massima vengono sempre richiesti documenti in originale, debitamente tradotti e legalizzati. Alcuni Consolati provvedono direttamente alla traduzione di certificati stranieri o possono indirizzare il cittadino a rivolgersi a traduttori giurati noti al Consolato.
DOMANDA: scrive Ilena da Guanare ,Venezuela
“Ho una proprietà di famiglia in Italia, pago regolarmente le tasse; un amico di fiducia della mia famiglia da quasi 10 anni ha le chiavi di questa casa e ogni tanto ci va a trascorrere delle vacanze, poiché abita in una città circa 45 km dal paesino. Chiedo se un giorno lui venisse a mancare, data la sua avanzata età, i figli possono fare uso applicando l’usucapione all’immobile di mia proprietà?
Intanto c’è da chiarire che la proprietà di un bene immobile si può acquistare per usucapione solo dopo un uso continuato e pacifico (ossia non contestato da alcuna persona) per venti anni e, nel suo caso, ne sono passati solo dieci da quando ha permesso a questo amico di godere della tua proprietà.
Ora, se Lei ha stipulato con il suo amico un contratto di comodato d’uso (contratto con cui si dà un bene in godimento ad un soggetto anche a titolo gratuito), allora, per tutta la durata di questo contratto non c’è pericolo che il bene venga usucapito, perché è come se il suo amico riconoscesse che il proprietario è Lei anche se lui gode dell’immobile e non la paga. Ovviamente, se questo contratto non è stato stipulato sarebbe bene prendere in considerazione la possibilità di farne uno e di ripeterne la stesura alla morte dell’amico, nei confronti dei figli: questo per evitare che il possesso pacifico ed incontestato del bene per un tempo continuato di venti anni, possa far sorgere pretese di avvenuto acquisto della proprietà da parte di qualcun’ altro. In poche parole, non dimenticare di esercitare il Suo diritto di proprietaria, facendo atti che dimostrino che Lei ha interesse a mantenere la proprietà del bene.
DOMANDA: scrive Enzo Tortora da Mansfield, Stati Uniti
“Mio figlio ebbe donato ed intestato un appartamento dallo zio, fratello della madre ora passato ad altra vita, rimase dentro la sorella vedova e senza figli, con la quale conviveva da diversi anni diciamo dal 1969 a sua morte si insediato un’altra sorella più grande , anch’essa vedova, ma con un grande prole di figli nipoti e pronipoti, possono tutti questi nipoti reclamare un eventuale diritto di usucapione a danno di mio figlio che vive qua con la sua famiglia dal 1972? Il passaggio fu fatto a suo tempo dal nome del defunto a quello di mio figlio di fronte al notaio, dando il mandato ad una persona che ora e’ un figlio della sorella maggiore di mia cognata,. che rischio c’e di perdere tutto per usucapione?”
Dalla situazione che Lei ha descritto sembrano emergere due possibilità:
- se suo figlio da quando gli è stato donato il bene o negli anni successivi ( ma prima che decorressero i venti anni) ha esercitato il suo diritto di proprietario attraverso una serie di azioni come mandare raccomandate a chi occupa l’immobile chiedendone la liberazione oppure pagando le tasse dell’immobile o fatto lavori di ristrutturazione a sue spese o dato mandato a vendere o ad occuparsi della proprietà a qualche fiduciario (il figlio della sorella maggiore, in questo caso), ecc. allora chi occupa l’immobile, pur godendone, non può dimostrare di averlo posseduto in modo pacifico e senza interruzioni o contestazioni e quindi non può usucapirlo;
- se invece il figlio non ha esercitato i suoi diritti di proprietario né direttamente né per tramite di suo mandatario/fiduciario (munito di mandato scritto) per vent’anni continuati dall’acquisto della proprietà, allora i nipoti possono farsi riconoscere giudizialmente l’avvenuta usucapione del bene immobile. Badi bene: se il figlio ha conferito mandato dopo vent’anni che gli altri parenti hanno goduto del bene e nessuno ha mai contestato quel godimento, allora anche in quel caso, non si mantiene la proprietà perché sono passati troppi anni prima che fosse stato mostrato un interesse ad esercitare il diritto di proprietà. Ovviamente, come potrà capire, bisognerebbe analizzare i vari atti ed interventi che sono stati fatti in questi anni a tutela del diritto di suo figlio da lui o da chi per lui, per poterLe dare una risposta più specifica.
DOMANDA: scrive Silvia da San Paolo.
“Ho un dubbio, pur non avendo proprietà materiali in Italia… l’Avvocato dice “pur che il possesso non sia clandestino e o violento” (più o meno questo) ma caro avvocato Schiano, se io lascio in buona fede un terreno di mia proprietà a un cugino detto di fiducia, vivo all’ estero, mantengo contatti cordiali, (che però lui può negare) lui é una carissima persona con i vicini, in paese, lavora sodo nella MIA TERRA, produce e magari ci vive pure dico di ciò che produce. Ebbeh? Dopo un certo periodo, senza violenza comprova che ne é divenuto proprietario? E non si nasconde, anzi ne profitta quindi clandestino neanche é, anzi ha testimoni che lui lá sta. Io non ho capito. Insomma se vai via e lasci un bene e non puoi tornare e gridare ai vicini che il terreno é sempre tuo lo perdi? E pure se lui pagasse le tasse, sarebbe normale, é come un fitto, e così diventa suo…come diventa suo una cosa che non é sua, dico nelle carte…perché apparteneva a un mio avo per esempio, o proprio a mio nome? Funziona come fosse un abbandono di persona? Credo di non rendermi conto perche é troppo drammatico per chi lo subisce no?”
Purtroppo in Italia, ma anche altrove, quando si abbandona una proprietà per tanto tempo, come dice lei, funziona un po come quando si abbandona un figlio: c’è qualcuno che rinuncia a prendersi cura del figlio e qualcuno che lo adotta e ne diventa il genitore e così succede quando, pur essendo proprietari, non si esercita mai questo diritto e si permette ad altri di esercitarlo senza opporsi per un periodo continuato di almeno venti anni (in caso di beni immobili).
Chi si è preso cura di quella proprietà e l’ha posseduta come se fosse sua e senza mai essere ostacolato da chi è proprietario o da chiunque altro, può chiedere ed ottenere dal giudice una sentenza che dichiari l’avvenuta usucapione (cioè l’acquisto a pieno titolo del bene). Lei avrebbe potuto impedire di incorrere in questo rischio esercitando il Suo diritto di proprietà e cioè: scrivendo raccomandate a chi possiede l’immobile, chiedendo magari di liberarlo, o mostrando la volontà di venderlo o dando mandato a venderlo ed in mille altri modi, ma non l’ha fatto e quindi è come se avesse dimostrato di non avere interesse a mantenere il suo diritto di proprietà. E’ così per la legge a prescindere dal fatto se ciò sia giusto o sbagliato.









