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Archivio del 25 giugno 2008

mercoledì 25 giugno 2008
LA PAROLA AL NOTAIO

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ANTONELLA PICCINETTI, Notaio

L’augurio a voi tutti di una splendida giornata. Come molti di voi già sapranno, tra le priorità del mio blog c’è quella di trattare, come ho fatto per anni a Rai Interational, i temi di servizio che interessano maggiormente gli italiani all’estero. Ad aprire questa nuova pagina a voi dedicata, torna a trovarci il Notaio ANTONELLA PICCINETTI, che per anni avete avuto modo di vedere con me a SPORTELLO ITALIA e che con grande disponibilità ha accettato di collaborare al mio progetto telematico per continuare ad essere vicina ai tanti italiani nel mondo. Oggi in modo particolare, verrà approfondito l’argomento procura e sarà data risposta ad alcune vostre domande pervenute al mio sito.

Per dare la possibilità a chiunque fosse interessato a fare una domanda al Notaio Piccinetti di potere usufruire di questa possibilità, siete gentilmente invitati a rimanere in tema.

Grazie per la cortese collaborazione!

DOMANDA: Che cos’è una procura?
La procura è un negozio con il quale una persona conferisce ad un’altra il potere di rappresentarlo.

La rappresentanza è l’istituto per cui ad un soggetto (rappresentante) è attribuito (dalle legge o dall’interessato) un apposito potere di sostituirsi ad un altro soggetto (rappresentato) nel compimento di attività giuridiche per conto di quest’ultimo e con effetti diretti nella sua sfera giuridica.
La procura è utile quando, ad esempio, non si ha la possibilità di raggiungere il luogo di conclusione del contratto o comunque, in via generale, quando il rappresentato non ha la possibilità di intervenire direttamente al compimento di atti giuridici.
Ai fini della validità della procura non è richiesta nessuna forma specifica ad eccezione dell’ipotesi in cui particolare forma sia richiesta per il contratto da concludere.
Ad esempio la procura a vendere od acquistare un immobile deve essere fatta con atto scritto (scrittura privata autenticata od atto pubblico).

DOMANDA: Quanti tipi di procure esistono?
Esistono due tipi di procure a seconda che essa riguardi uno o più affari determinati (procura speciale) o tutti gli affari del rappresentato (procura generale).

Sia la procura speciale che quella generale possono contenere limiti all’attività del procuratore, possono ad esempio prevedere l’amministrazione dei beni ma non l’alienazione degli stessi.

DOMANDA: A chi devono rivolgersi gli italiani all’estero per “conferire” una procura?
Innanzi tutto “conferire” vuol dire “dare”, nel caso di specie sta a significare che il rappresentato dà dei poteri al rappresentante.

Gli Italiani residenti all’estero hanno due possibilità per conferire una procura, a seconda che intendano redigerla in italiano o nella lingua del proprio paese di residenza.
Nel primo caso l’interessato (rappresentato) dovrà recarsi presso il Consolato Italiano dello stato di residenza affinché il Console, od un funzionario del consolato, autentichi la firma.
Nel secondo invece, l’interessato potrà rivolgersi all’autorità preposta a ricevere tale atto nel paese di residenza. In questo caso però, per poter avere validità in Italia, la procura dovrà essere legalizzata e successivamente tradotta da un Notaio italiano.

DOMANDA: Quali documenti sono necessari?
Per poter conferire una procura, secondo le norme di diritto italiano, è sufficiente che il rappresentato si rechi presso il consolato con un documento di identità.

DOMANDA: Dalla sua esperienza, sono molti gli italiani all’estero ad utilizzare la procura?
Direi che sono abbastanza, anche perché permette di svolgere i propri atti senza dover necessariamente tornare in Italia. Ad esempio un soggetto residente in Argentina che voglia vendere un immobile di sua proprietà in Italia, non sarà costretto a tornare per farlo.

DOMANDA: Lei consiglia l’atto della procura? E’ sicura dal punto di vista legale?
La procura è consigliabile, sempre che vengano ben delineati e limitati i poteri del rappresentante. Dal punto di vista legale è sicura, anche perché la legge garantisce diversi e forti rimedi al mancato od illecito esercizio dei poteri affidati al rappresentante. Personalmente sconsiglio di conferire una procura generale, visti gli illimitati poteri che attribuisce, valutando caso per caso l’opportunità di e l’affidabilità del rappresentante.

DOMANDA: La procura può essere affidata solo ad un parente?
La procura può essere conferita a chiunque abbia capacità giuridica d’agire, non rilevando eventuali parentele.

DOMANDA: scrive Franco Gentili da Florianopolis, Brasile
“Molti di noi sono poco informati su cosa devono fare in caso di ricevimento di una eredità. Io sono fra questi, nel 2004 e’ morta mia madre e ha lasciato in ereditá dei titoli postali che divisi tra i figli, sono di un valore modesto circa 3000 euro. Sono quattro anni che tento di avere informazioni come posso ricevere questa eredità senza essere costretto di andare in Italia? E´possibile? Da notare che non ho nessuno cui affidare una procura. L´Agenzia delle Poste Italiane che ha in deposito i titoli neanche risponde alle mie sollecitazioni. Ho interpellato un avvocato, ma mi ha chiesto 1000 euro di anticipo. Cosa posso fare?”

A meno che non conosca qualcuno a cui conferire una procura speciale finalizzata solamente al ritiro di detti titoli, sarà costretto a recarsi personalmente presso l’ufficio postale in questione.
Comunque indichi l’Ufficio Postale di competenza e vediamo se è disponibile qualche persona del luogo.

DOMANDA: scrive NANCY dalla Florida- Stati Uniti
“Gradirei molto conoscere la differenza autoritaria legale fra il Notaio italiano e quello americano chiamato “Notary public”, quest’ultimo ha soltanto la facolta’ di autentificare documenti.”

La differenza sostanziale è ravvisabile nel diverso valore probatorio riconosciuto dall’ordinamento di civil-law rispetto a quello di common-law. Nel nostro ordinamento all’atto notarile è attribuita pubblica fede e, di conseguenza, valore probatorio (può quindi essere usato come prova in giudizio), mentre nei paesi common-law il documento munito del sigillo notarile non ha questa caratteristica. Il notaio di civil-low ha inoltre una posizione di terzietà rispetto alle parti ed è tenuto a controllare la legalità e la validità dell’atto ed ad accertare la volontà delle parti attribuendole la giusta forma giuridica. Inoltre il notaio non può rifiutarsi di ricevere un atto a meno che esso non sia vietato dalla legge. Il public notary invece si limita a certificare quanto avvenuto in sua presenza senza entrare nel merito dell’atto alla cui redazione non partecipa, questo perché il compito di fornire una consulenza alle parti, nel mondo di common-law, spetta all’avvocato.

DOMANDA: scrive ANNA dal Brasile
“Vorrei approfittare della disponibilità del Notaio per chiedere una cosa che non sò. Incluso perché conosco gente umile alla quale interesserebbe avere quest’informazione in quanto ancora hanno proprietà in Italia con gli altri fratelli. Dunque, vorrei sapere quale parte è la legittima (non sò se si chiama così in Italia) e quale parte è la disponibile per fare testamento. Questo perché sembra che se nel testamento si entra nella parte legittima, questo non ha più valore. Spero di essermi spiegata.”
Quando all’apertura della successione vi sono dei “legittimari” (soggetti ai quali la legge destina una quota di eredità) il patrimonio si distingue idealmente in due parti: la quota disponibile, e cioè quella di cui il testatore può disporre liberamente, attribuendola a chiunque, e la quota chiamata di legittima, della quale il testatore non può disporre perché riservata per legge ai legittimari. Nel caso in cui quest’ultima quota venisse lesa, il testamento non è invalido ma i legittimari possono esercitare un’azione giudiziaria per vedere ristabilita tale quota.

DOMANDA: scrive ANTONELLA CASALE da Boston- Stati Uniti
“Alcuni amici avvocati mi stanno da molto tempo incoraggiando ad avere un testamento (sebbene mi manchino almeno 30 anni alla pensione) soprattutto per tutelare i miei figli nel caso entrambi io e mio marito dovessimo “passar a miglior vita”. Il problema principale e’ di identificare nel testamento il tutore dei bimbi. Vorrei saper dunque quanto e’ difficile far riconoscere un testamento americano dalla legge italiana. E se e’ opportuno redigerne uno anche in Italia soprattutto nel caso io volessi includere nel testamento familiari che vivono in Italia.”
La legge italiana permette al cittadino italiano residente all’estero di sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l’intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. Il testamento sottoposto alla legge estera sarà quindi sicuramente valido in Italia.
La scelta non pregiudica comunque i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta.
Nel suo caso specifico, la nomina di un tutore effettuata nel testamento sottoposto alla legge americana, avrà valore anche in Italia.

DOMANDA: scrive ADRIANA da Buenos Aires – Argentina
“Uno zio mio che mai si era sposato e nemmeno aveva figli, fratello di mio padre, testò tutti i suoi beni a un nipote lasciando fuori del testamento gli altri nipoti compresa anch’io e fratelli. Mio padre era l’unico superstite dei fratelli e anche è stato escluso. Parlando con un cugino in Italia e ragionando del perché il nostro zio testò soltanto verso un nostro cugino mi raccontò in sottovoce che lo zio morto era affezionato all’ alcool e che lui stesso aveva dubbi di questo testamento nonostante sia scritto davanti a un notaio e con due testimoni. La domanda é: se nonostante lo zio abbia testato, può lasciar fuori l’unico fratello superstite essendo zitello e senza figli e favorire soltanto un solo cugino?”

Nell’ipotesi in cui sia stato lasciato un testamento, la legge non prevede una quota di riserva a favore dei fratelli. In questo caso quindi nulla spetterebbe a suo padre.

DOMANDA: scrive MARIA ELENA da Vina del Mar- Cile
“Una domanda che mi scotta da molti anni: in Italia si può vendere una casa e i terreni che la circondano, dopo la morte del genitore,essendo io minorenne? Questo è successo verso l`anno 1967.”

Per il diritto italiano la capacità d’agire, e quindi la possibilità di disporre liberamente dei propri beni, si acquista con la maggiore età. Fino a quel momento è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare per porre in essere atti modificativi della propria sfera patrimoniale. Nel caso specifico quindi, è stata sicuramente necessaria la previa autorizzazione giudiziaria.

DOMANDA: scrive Enzo Amara da Winthrop, Ma, Stati Uniti
“Potrebbe chiarire i metodi accettati dalla legge italiana, per quello che riguarda l’eredità. Principalmente, quando e’ uno zio/zia, che non ha figli, e vorrebbe lasciare l’eredita’ ad uno o due nipoti, chiamiamoli i preferiti, ma in realtà ce ne sono tanti di nipoti. Mi potrebbe anche spiegare cos’é un “Testamento Segreto” e come funziona? E se e’ cosi segreto, come si fa a scoprirlo?”

Come già illustrato nella risposta alla signora Adriana, se questo zio disponesse dei propri beni con un testamento a favore di due soli nipoti, questo non potrebbe essere impugnato dai fratelli, o da eventuali altri nipoti, essendo del tutto valido perché non violerebbe la quota di legittima.
Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da una terza persona. Se scritto di proprio pugno dal testatore stesso, è sufficiente una sua firma alla fine delle disposizioni testamentarie; se invece è scritto in tutto o in parte da altri o a macchina dal testatore, lo dovrà sottoscrivere anche su ciascun mezzo foglio. Il testamento viene poi sigillato in una busta e consegnato ad un notaio in presenza di due testimoni. Può comunque essere ritirato in ogni momento dalle mani del notaio, il quale redigerà verbale di restituzione.
Il testamento segreto unisce i vantaggi del testamento olografo a quelli del testamento pubblico in quanto consente al testatore di tener celato il suo contenuto, fornendogli però la sicurezza che la carta testamentaria non andrà smarrita e non sarà sottratta o alterata, inoltre offre una notevole sicurezza per quanto riguarda l’origine e la data della stesura.
Alla morte del de cuius gli interessati possono recarsi al Registro Generale dei Testamenti, che ha sede presso l’Ufficio Centrale degli archivi notarili, per conoscere se il de cuius ha fatto testamento, sia sul territorio nazionale che presso le nostre autorità consolari all’estero, ed il luogo in cui l’atto di ultima volontà è custodito. In questo modo si garantisce al testatore l’esecuzione delle sue ultime volontà e aiuta gli eredi nella ricerca dei testamenti.