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AGENDA DEI CONTATTI DEGLI AMICI DEL GRANDE SALOTTO MONDIALE DI PRONTOFRANCESCA

Archivio del 10 giugno 2008

martedì 10 giugno 2008
S.O.S. PENSIONI

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DOTT.SSA BRIGIDA PARISI
Funzionario INPS – Servizio Pagamento Pensioni all’Estero

Toc, toc ci siete? Io sono qui pronta ad aprire una nuova pagina del blog in cui verrà affrontato l’argomento pensioni, molto caro ai tanti italiani all’estero, che sono spesso confusi dalla troppa burocrazia e da una moltitudine di leggi, molte volte difficili da comprendere. Prima però, come sempre, desidero rendervi partecipi di alcuni miei pensieri. In questi ultimi giorni ho notato l’assenza di alcuni di voi e mi sono interrogata sul motivo. Poi ho letto il commento di SANDRO da Toronto, in Canada che scrive “Sbaglio o sono assenti molte abituali amiche del blog dell’Argentina? Strana coincidenza, non sarà mica per la storia della Signora Fantasia e le sue polemiche.” Caro Sandro, grazie per l’osservazione che spero non sia fondata ma che mi da modo di fare una riflessione importante: ho sempre creduto che essere sinceri sia una forma di rispetto nei confronti degli interlocutori e per questo mi sono permessa di invitarvi a non sprecare l’opportunità che vi viene data nel blog di potere esprimere liberamente il vostro punto di vista riguardo gli argomenti proposti. Leggendo quanto scrive poi GESUALDO da Guanare, in Venezuela, ho avuto la conferma di essere stata fraintesa da alcuni di voi: “Per la prima volta non seguo la linea della nostra Francesca quando dice di non preoccuparci degli exfrequentatori.” Ciao Gesualdo e bentrovato! Probabilmente il senso delle mie parole non è stato interpretato bene fino in fondo. E’ logico che io vorrei che partecipaste tutti assiduamente al blog, coinvolgendo magari anche tante altre persone, trovo però allo stesso tempo corretto lasciare libero chi decide per motivi personali di assentarsi momentaneamente o definitivamente, di farlo senza essere troppo “rincorso”. Per me è un grande sostegno ed un incentivo a fare sempre meglio, sapere che continuerete a partecipare con l’entusiasmo di sempre al mio progetto telematico. Forse mi sono spiegata male, ma potete (anzi dovete!) continuare a scrivere di voi, della vostra vita ed esperienze varie all’estero. Quando mi sono riferita ai commenti personali da evitare, volevo mettere tutti noi al riparo dai dialoghi ristretti tra pochi lettori; per un po sono anche piacevoli da leggere, ma alla lunga possono diventare noiosi, credetemi. Certa di avere chiarito definitivamente la questione, vi informo che mai come in questo momento in cui sono impegnata a sviluppare molte novità importanti, il nostro “salotto mondiale” potrà fare ancora di più vetrina di sé dimostrando tutto quello che abbiamo costruito insieme in questi mesi. Ciò non toglie che sarà bello continuare a scherzare, mantenendo il clima di allegria e familiarità che si è instaurato tra di noi, non perdendo però mai di vista la mia linea editoriale, che vuole essere a metà tra il creare un ponte sentimentale ma anche di utilità tra i tanti italiani nel mondo. Mi dispiace molto che le polemiche e gli attriti tra alcuni di voi (per fortuna pochi!) abbiano creato un malumore tra gli altri…. ora è veramente importante avervi tutti vicini a me, uniti raggiungeremo la meta…. A BUON INTENDITOR POCHE PAROLE!! Un saluto speciale ad un nuovo amico di ProntoFrancesca, SANDRO da Niagara, in CANADA che scrive “Qualcosa mi ha colpito dopo leggere il tuo commento. Certe volte si deve togliere i pezzi di pollo per gustare bene il brodo.” Ciao Sandro, sei molto simpatico e quello che hai scritto è divertente ed anche molto saggio. Grazie di cuore! Spero che continuerai ad essere dei nostri ancora per molto tempo. Infine per quanto riguarda la dichiarazione di ENZO TORTORA, trovo corretto che sappiate che mesi fa ci siamo sentiti telefonicamente poiché desideravo approfondire il suo caso e dopo avere parlato un po con lui non ho trovato una buona idea fare il nome del Dottore in questione sul blog, anche se quello che è accaduto ad Enzo mi ha molto rattristato. A tale proposito gli ho consigliato di rivolgersi ad un Avvocato, certa che in questi casi la via legale sia la strada migliore da seguire. Ed ora se siete d’accordo vorrei focalizzare per alcuni giorni la nostra attenzione su un tema di servizio di comune interesse a molti di voi ed a tale proposito torno a presentarvi una cara amica, la DOTT.SSA BRIGIDA PARISI, Funzionario INPS, che da anni si occupa del Servizio Pagamento Pensioni all’Estero e che ringrazio personalmente per la disponibilità nell’avere preso in esame alcune vostre domande pervenute al mio sito.

Per dare la possibilità a chiunque fosse interessato all’argomento pensionistico di potere porre i propri quesiti, siete tutti gentilmente invitati a rimanere in tema.

Grazie per la cortese collaborazione!

DOMANDA: scrive Deisy Montiel da Miami, Florida
“Mio marito nato il 06-01-44, ha lavorato in Italia per 6 anni e mezzo e 5 anni in USA. Secondo l’informazione dell’INPS (tramite la Sra. Ivonne, incaricata in Miami Florida) ha informato a mio marito che a lui il prossimo anno gli corisponde cio dovuto al convenzioneo fra USA e Italia, ossia che dovrebbe avere la pensione. E’ vero questo? Adesso il mio caso è diverso: io sono nata il 28-02-49 ho lavorato per tre anni, come puericultrice di ruolo a tempo pieno nell’ Ospedale Policlinico di Bari e 18 anni in Venezuela, anche li c’è convenzione . Posso usufruire della pensione? Ho ricevuto l’ informazione del mio lavoro svolto in Italia, l’ informazione lo ho ricevuto de parte della Dott.ssa Francesca Buzzacchino (responsabile Area URP) ma non spiega cio che devo fare, quale dovrebe essere il passo a seguire?”
Le fornisco brevemente le seguenti informazioni sulle convenzioni bilaterali stipulate tra l’italia e gli Usa e il Venezuela, che le permetteranno di verificare i suoi requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e quelli di suo marito.
Le convenzioni bilaterali di sicurezza sociale consentono agli interessati di:
- sommare, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione i periodi di assicurazione compiuti in Italia con quelli compiuti in ciascuno Stato convenzionato (totalizzazione dei periodi assicurativi);
- ottenere il pagamento della pensione nel Paese di residenza o in altro luogo scelto dal pensionato.
La convenzione stipulata con gli Stati Uniti entrata in vigore il 1.11.1978 prevede, in merito al diritto alle prestazioni di vecchiaia :
- avere accreditati in Italia un minimo di 52 contributi settimanali ( un anno );
- avere il requisito anagrafico dell’età pensionabile, che attualmente per l’Italia è di 60 anni per le donne e 65 per gli uomini;
- avere raggiunto con il cumulo dei contributi versati nei due Stati, il diritto alla pensione, che attualmente in Italia prevede un minimo di 20 anni di contribuzione.
Per i residenti negli Stati Uniti, le domande di prestazioni pensionistiche o di quanto ad esse collegato, vanno indirizzate al Polo territoriale INPS, di PALERMO, e, vanno presentate, tramite l’Ente pensionistico statutinetense,- SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION- office of international operations, post office BOX 17049- BALTIMORE,MARYLAND 21235 USA.
La convenzione stipulata con il Venezuela, entrata in vigore il 1.11.1991, prevede sempre, per il cumulo, un minimo di 52 contributi settimanlii e l’età pensionabile di 60 anni per le donne e 65 per gli uomini, nonchè una contribuzione minima pari a 20 anni.
L’Istituto venezuelano competente per le pensioni è:
Instituto venezolano de los Seguros Sociales ( I.V.S.S.), oficina de convenios internacionales, Centro Simon Bolivar, Torre Norte, El Silencio P.7. CARACAS VENEZUELA YV.
E’ opportuno rivolgersi comunque agli Enti di Patronato, che svolgono attività gratuita e che ben conoscono l’iter amministrativo delle pratiche di pensione.

DOMANDA: scrive Luigi Aiello da Kenosha, Wisconsin, Stati Uniti
“Ci sarà qualche aumento alle pensioni basse? So che tutti vogliono di più, ci sarà qualche speranza? Luigi Aiello Direttore del radio programma LA VOCE D’ITALIA del Wisconsin.”
Come sappiamo la legge 127 del 2007 ha previsto un sostegno ai titolari di pensioni basse. Una volta l’anno i pensionati riceveranno una somma aggiuntiva non tassata, la cosidetta quattordicesima.
Ricordiamo che per averne diritto occorre avere una età pari o superiore a 64 anni e un reddito personale, dichiarato, non superiore a 8.640,84 euro ( fatta esclusione per la casa di abitazione gli assegni per il nucleo familiare ecc).
L’importo varia da un minimo ad un massimo , a seconda dell’anzianità contributiva dei pensionati.
I pensionati residenti all’estero, dei quali l’Inps conosce i redditi, riceveranno la somma aggiuntiva nel mese di ottobre, se aventi diritto.
L’inps ha inviato a tutti una lettera in cui viene indicato l’importo esatto liquidato ad ogni singolo beneficiario ed i requisiti per averne diritto.
I pensionati dei quali l’INPS non conosce i redditi hanno ricevuto invece una lettera, con allegato un modello reddituale da compilare e restituire all’Istituto, affinché possa procedere a liquidare la somma, se dovuta.
Per il momento non sono previste altre disposizioni di legge ai titolari di pensioni basse.

DOMANDA: scrive Giuseppe dal Canada
“C’e’ in Italia una legge che prevede che gli anziani pensionati arrivati a una certa età per esempio al settantesimo anno, vengano esclusi dal pagare le tasse sulla pensione? Dopo anni di sacrifici un’agevolazione del genere renderebbe gli ultimi anni della loro estenuata vita più serena e tranquilla, io penso che sarebbe cosa graditissima! Nel caso che qualche “politico” di passaggio su questo blog dovrebbe trovarsi a leggere cioò che sopra detto ne potrebbe prendere spunto e chissaà non si sa mai ne potrebbe fare una realtà.”
Come abbiamo più volte comunicato, il ruolo dell’INPS, in materia di tassazione, è quello di ” sostituto d’imposta”, cioè si sostituisce allo Stato nel trattenere, sulle pensioni , quando dovuto a titolo di ritenute IRPEF.
Le imposte sul reddito per l’anno 2008, prevedono delle aliquote percentuali che vengono applicate su scaglioni di reddito.
- sul primo scaglione,che comprende i redditi fino a 15.000 euro, si paga una imposta pari al 23%;
- l’articolo 49, comma 2, del TUIR, stabilisce che ai redditi fino a 7.500 euro, derivanti da pensione, per soggetti di età inferiore a 75 anni, spetta sull’imposta da pagare, una detrazione annua pari a 1.725 euro;
- l’articolo 49, comma 2, del TUIR, stabilisce che ai redditi fino a 7.750 euro, derivanti da pensione, per soggetti di età superiore a 75 anni, spetta sull’imposta da pagare, una detrazione annua pari a 1.783 euro;
Questo equivale a dire, che per effetto delle detrazioni da imposta, i pensionati che percepiscono una pensione lorda annua fino a 7.500 o 7.750 euro, non pagano l’IRPEF e quindi ricevono l’intero ammontare della pensione senza trattenute. Coloro che percepiscono una pensione superiore dovranno pagare l’IRPEF sulla differenza (= importo lordo x23%-detrazione di imposta ).
Dobbiamo poi sottolineare, che l’Italia ha stipulato con numerosi Paesi convenzioni per evitare la doppia imposizione fiscale, in base alla quale si può chiedere la detassazione della pensione generalmente al Paese di erogazione, qualora sulla pensione si paghino le tasse anche nel Paese di residenza.

DOMANDA: scrive Giorgio Turri da Middletown, Stati Uniti
“I miei contributi lavorativi totali fino ad ora sono di anni 44 (14 in Italia e 30 negli Stati Uniti). E’ mia intenzione fare domanda di pensionamento negli Stati Uniti all’eta’ di 62 anni (62 e sei mesi per la precisione). Dal momento che per l’Italia l’eta’ di pensionamento e’ per me di 65 anni, come viene fatta la totalizzazione in questo caso:
- Devo attendere 2 anni e mezzo per un eventuale conguaglio per la parte concernente i miei contributi di lavoro italiano?
- Rischio di perdere il diritto alla totalizzazione se non aspetto a richiedere la pensione al 65.mo anno di eta’?
- Ho comunque diritto alla totalizzazione anticipata per la regola dei 35 anni contributivi?
- Nessuno dei punti succitati? “

Debbo informarla che una nuova normativa è stata recentemente introdotta , per il diritto all’accesso alla pensione di anzianità e di vecchiaia.
Infatti con la circolare n. 60 del 15 maggio 2008, l’INPS ha fornito ulteriori istruzioni in merito all’applicazione della legge 24 dicembre 2007, n.247, recante “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività, pubblicata sulla G.U. n. 301 del 29 dicembre 2007.
Nel suo caso, mi soffermo sulla pensione di anzianità, dal momento che ella fa presente di avere più di 40 anni di contributi.
In particolare le nuove norme, prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2008, il diritto alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva secondo quanto indicato nella tabella A (per il periodo 1° gennaio 2008 – 30 giugno 2009) e nella tabella B (per i periodi successivi), allegate alla citata legge n. 247 del 2007.
Resta fermo che il diritto alla pensione di anzianità, indipendentemente dall’età, si perfeziona, sia per i lavoratori dipendenti sia per i lavoratori autonomi, al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

La tabella A, allegata alla Legge prevede, per i lavoratori dipendenti, che :
- dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, il diritto alla pensione di anzianità si perfeziona al raggiungimento di un’anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 58 anni di età;
- Dal 1° luglio 2009, si applicano i requisiti della Tabella B, che introduce il c.d. “sistema delle quote” in base al quale il diritto alla pensione di anzianità si consegue , al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione, posseduta dall’assicurato.
Le nuove disposizioni richiedono, peraltro, che l’interessato abbia comunque raggiunto un’età anagrafica minima e sia in possesso di almeno 35 anni di contribuzione.

Le quote ( tabella B) che devono raggiungere i lavoratori dipendenti sono le seguenti:
- dal 1°luglio 2009 al 31 dicembre 2010, quota 95 con un’età minima di 59 anni;
- dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 quota 96 con un’età minima di 60 anni;
- a decorrere dal 1° gennaio 2013 quota 97 con un’età minima di 61 anni.
Quindi, in relazione a quanto ci comunica nella sua mail, sembra che Ella abbia perfezionato sia i requisiti sia anagrafici che contributivi per il diritto alla pensione di anzianità.
La richiesta andrà fatta a Social Security Administration di Baltimora, per il successivo inoltro all’INPS di Palermo, polo territoriale per i residenti in USA.

DOMANDA: scrive Teresa da Milano, Italia
“Una persona sposata da poco in Argentina, riceve una pensione dall’Italia perché ha sempre lavorato là. Ora che è sposato e la moglie è a carico perché non lavora, ha diritto agli assegni familiari? Se si, come deve fare per averli?”
La risposta è affermativa.
L’assegno per il nucleo familiare, è infatti una prestazione a sostegno delle famiglie che hanno redditi inferiori ai limiti , stabiliti anno per anno dalla legge.
Spetta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati ad eccezione dei pensionati ex lavoratori autonomi ai quali spetta invece il ” vecchio assegno familiare “.
L’assegno spetta per il richiedente l’assegno, per il coniuge, per i figli minori di 18 anni o i maggiorenni inabili o altri familiari che si trovino in particolari condizioni, a carico del richiedente.
I pensionati debbono presentare la domanda al momento del pensionamento o anche successivamente alla Sede dell’Inps che ha liquidato la pensione. Le domande possono essere inviate anche tramite i Patronati che, per legge, offrono assistenza gratuita.
Alla domanda debbono essere allegati i redditi del nucleo familiare e una autocertificazione in sostituzione dello Stato di famiglia.
Il reddito, è costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. Il reddito del nucleo familiare, da prendere in considerazione ai fini della concessione dell’assegno, è quello prodotto nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno ed ha valore fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Ad esempio, per il periodo 1° luglio 2008 – 30 giugno 2009, si deve considerare il reddito prodotto nel 2007.
L’assegno spetta solo se la somma dei redditi derivanti dalla pensione riferita al nucleo familiare nel suo complesso, ammonta almeno al 70% dell’intero reddito familiare.
Dal primo gennaio del 2005 il pagamento dell’assegno può essere effettuato direttamente al coniuge del pensionato, che ne deve fare domanda direttamente all’INPS utilizzando gli appositi modelli.

DOMANDA: scrive Lino Rizzo da Phuket, Thailandia
“Avendomi già confermata la pensione al 2011 resta tale. Firmata dal direttore Inps di Casale Monferrato, con questi cambiamenti non si e’ piu sicuri di niente e se vivendo in Thailandia da 18 anni posso farla arrivare qui alla mia banca.”
Le pensioni liquidate dall’INPS, a beneficiari residenti all’estero, possono essere pagate:
- in Italia con accredito su un conto corrente del pensionato o in alternativa tramite una persona delegata;
- all’estero, mediante accredito in conto corrente, bonifico bancario domiciliato, allo sportello di una Banca estera.
Pertanto possiamo assicurare il Sig. Rizzo , che non esiste alcun problema, perchè la pensione le venga pagata direttamente all’estero.
L’importante è comunicare :
- la modalità di pagamento prescelta, alla sede dell’Inps che ha liquidato e gestisce la pensione;
- stabilire anche contatti diretti con la banca aggiudicataria del pagamento che attualmente è : I.C.B.P.I., della quale possono essere trovati tutti i riferimenti sul sito INPS www.inps.it ( pagamento delle pensioni all’estero).

DOMANDA: scrive Monica da Pordenone, Italia
“Vorrei sapere se mia madre che ha vissuto in Canada e tornata in Italia con la cittadinanza canadese all’età di 65 anni, ha diritto alla pensione minima dall’estero. Premetto che è sempre stata casalinga ed in Italia vive con mio padre che è in pensione.”
In relazione al quesito in cui chiede se sua madre,( cittadina canadese, attualmente residente in Italia, moglie di cittadino italiano, pensionato INPS) può fare la domanda per l’assegno sociale dell’INPS, pur non avendo la cittadinanza italiana, le fornisco i seguenti chiarimenti: l’interessata, cittadina canadese – perciò non appartenente all’Unione europea – moglie di cittadino italiano, ha diritto all’assegno sociale se, oltre ai requisiti previsti per tale prestazione – quali i 65 anni di età, la residenza in Italia ed il reddito zero o inferiore ai limiti stabiliti per legge ogni anno – possiede un regolare titolo di soggiorno, che può essere:
- il “pds ( permesso di soggiorno ) CE lungo soggiornant” ,ai sensi del D. Lgs n. 3/07; oppure
- la ex “Carta di soggiorno”, ai sensi D. Lgs n. 286/98 se rilasciata prima del 14/2/07 (data di entrata in vigore del D.lgs n. 3/07) e pertanto valida fino alla scadenza; oppure
- la “Carta di soggiorno permanente per familiare di cittadino Ue”, rilasciata dalla Questura e l’iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs n. 30 del 6 febbraio 2007.
Per quanto riguarda invece la domanda, se ha diritto di percepire in Italia, una pensione dal governo Canadese, pur non avendo mai lavorato in Canada, debbo dirle che informazioni precise in merito possono esserle fornite solo dall’Ente estero.