giovedì 5 giugno 2008
Il COMMERCIALISTA RISPONDE

Dottore Commercialista
RENATO GRASSUCCI
Bentrovati! Da oggi il blog torna a trattare nuovamente alcuni temi di servizio di comune interesse agli italiani nel mondo. Per me è infatti molto importante continuare ad approfondire argomenti di grande utilità che per tanti anni ho avuto modo di illustrare a SPORTELLO ITALIA con i miei ospiti. In queste settimane gli esperti che stanno collaborando ormai da tempo al mio progetto telematico hanno elaborato una serie di risposte ad alcune vostre domande giunte nel mio sito. Prima però desidero aprire un brevissimo inciso su alcuni vostri commenti degli ultimi giorni a mio avviso fuori luogo. Vorrei ricordarvi che il mio progetto telematico implica un investimento da parte mia di tempo, energia ed anche denaro. Ho deciso di creare una grande piazza virtuale per fare incontrare gli italiani nel mondo, perché mi piace l’idea di poterci confrontare liberamente e credo con tutta me stessa nella validità di questo progetto. Da ora in poi quindi vi invito ad approfittare maggiormente degli spunti di riflessione che emergono dai miei scritti senza perdervi in inutili polemiche, a mio avviso anche noiose da leggere. A tale proposito ringrazio di cuore chi ha avuto il buon senso di astenersi. Ed ora con molto piacere accolgo nel nostro “salotto mondiale” il DOTTORE COMMERCIALISTA RENATO GRASSUCCI, ringraziandolo personalmente per la disponibilità. Per dare la possibilità a chiunque fosse interessato di porre i propri quesiti al consulente in materia fiscale che ho appena presentato, siete gentilmente invitati a rimanere RIGOROSAMENTE in tema.
DOMANDA: “Una scadenza fiscale prossima ed importante è quella relativa all’ICI ed alla compilazione della dichiarazione dei redditi ed al pagamento delle relative imposte (a cominciare dall’IRPEF); la scadenza è il 16 giugno.
Con riferimento a tali scadenze, ci può descrivere brevemente quali adempimenti sono previsti?”
- Per quanto riguarda l’ICI, i proprietari di immobili debbono provvedere a calcolare l’ICI tenendo conto della aliquota stabilita dal Comune dove sono ubicati e del fatto che appena ieri il nuovo Governo ha stabilito, con effetto già dalla prossima scadenza del 16 giugno, l’abolizione dell’ICI sulla prima casa e relative pertinenze come cantine, garage (l’agevolazione non sussiste nel caso in cui si tratti di case di lusso).
- Per quanto riguarda invece le imposte sul reddito, per stabilire l’entità per prima cosa è necessario compilare la dichiarazione dei redditi (modello UNICO 2008 per l’anno 2007); una volta compilata la dichiarazione dei redditi conseguiti nel 2007 e riportate le spese che il nostro sistema fiscale riconosce (mediche, per assicurazione sulla vita ed infortuni, per istruzione obbligatoria, ecc) si provvede al calcolo delle imposte dovute (a cominciare dall’IRPEF).
- Anche i nostri connazionali all’estero sono chiamati ai citati adempimenti; in particolare l’ICI qualora posseggano immobili (tranne su una casa che, come noto, è equiparata alla prima casa e quindi non paga ICI);
la compilazione della dichiarazione dei redditi debbono eseguirla se posseggano case od anche altri redditi conseguiti nel 2007 in Italia od in altri paesi (tranne il caso in cui per convenzione tra l’Italia ed il paese il cui abbiano conseguito i redditi sia prevista la tassazione definitiva solo in quest’ultimo paese).
- Le modalità di pagamento sono con il modello F24 che, come noto, da la possibilità di compensare il debito (anche per l’ICI) con eventuali altri crediti tributari certi.
Come non va dimenticata anche la possibilità di pagare a rate il debito per imposte, ma non l’ICI che invece è divisa in due rate (giugno e dicembre di ogni anno)
- Se il pagamento non viene eseguito nei termini del 16 giugno, prorogato al 16 luglio con un incremento dello 0,40 per cento, esiste la possibilità del ravvedimento operoso: aggiungendo una soprattassa (del 3,75 per cento se entro 30 giorni e del 6 per cento se entro l’anno successivo) e gli interessi, è possibile sanare tale inadempimento fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nell’anno successivo. Tale agevolazione è prevista sia per l’ICI che per le imposte dirette.
DOMANDA: scrive SEVERINO MARTELLUZZI da Toronto, Canada
“Un cittadino che vive fuori dall’Italia per circa 40 anni e iscritto all’A.I.R.E. presso il Consolato di competenza, erede di un fabbricato in Italia e che si e’ recato in Italia più volte ed aver risieduto nella casa ; non ha ricevuto nessuna notifica di pagamenti per anni, all’improvviso si vede arrivare una lettera registrata di pagare migliaia di Euro tra pagamenti di partenza, interessi e penalità. il cittadino perché deve essere penalizzato per le spese della mancata informazione?”
Questo potrebbe essere un caso nel quale far valere la novità (da novembre 2007 ma con effetto retroattivo) dell’obbligo della notifica dell’accertamento presso l’indirizzo estero risultante presso l’AIRE; in mancanza la notifica è nulla ma è necessario farla valere necessariamente innanzi alla Commissione Tributaria competente (in base all’indirizzo dell’Ufficio che ha emesso l’atto) entro 60 giorni dalla data in cui il cittadino venisse a conoscenza dello stesso.
Se il cittadino non si adopera, la conseguenza è che il Fisco va avanti e può anche correre il rischio di perdere la proprietà se l’importo dovuto è elevato; il Fisco infatti, dopo l’accertamento emette la cartella di pagamento e, se questa non viene pagata entro 60 giorni, iscrive ipotela legale sulla casa ed infine può anche procedere alla vendita all’asta della stessa casa.
DOMANDA: scrive VITTORIO CASSONE da San Paolo, Brasile
“Qui in Brasile faccio il tributarista, e così come il Dottor Grassucci, sono a disposizione per quale chiarimento tributi in Brasile. Ho letto con molta attenzione le risposte date del Dottor Grassucci. Se possibile vorrei sapere la legge che attualmente in Italia tratta del concordato tributario.”
In merito al concordato tributario, Le preciso che questa forma di accordo tra il Fisco ed il contribuente è disciplinata sostanzialmente dal Decreto legislativo n. 218 del 19.06.97 (detto decreto Visco).
In forza di questo decreto, vigente oramai da circa 10 anni, sono concesse al contribunete che riceva un accertamento o verifica fiscale (che sarà ovviamente seguita da un accertamento) una serie di possibilità:
- di pagare direttamente l’accertamento senza alcuna contestazione; in questo caso l’agevolazione fiscale consiste nel fatto che mentre la maggiore imposta e gli interessi vanno pagati interamente, le sanzioni vengono invece ridotte ad un quarto dellla somma irrogata, il pagamento deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica dell’accertamento;
- di presentare una domanda di accertamento con adesione: in questo caso inizia un confronto nel corso del quale il contribuente cerca di esporre delle argomentazioni al Fisco tali da portarlo alla riduzione della maggiore imposta accertata; se ciò avvenisse, l’agevolazione consiste nel pagare le sanzioni nella misura di un quarto di quella inizialmente irrogata; è importante, però, inoltrare prima di tutto la domanda di accertamento con adesione, all’Ufficio che ha emesso l’accertamento, entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso oppure dopo al notifica del verbale ma prima della notifica dell’accertamento; la presentazione della domanda a fronte dell’accertamento ricevuto, comporta automaticamente una proroga di 90 giorni del termine per impugnare l’accertamento; l’eventuale impugnazione dell’accertamento con la proiposizione del ricorso – prima dello scadere del suddetto termine – comporta automaticamente la decadenza dalla possibilità di avvelersi della citata agevolazione;
- la terza ed ultima possibilità consiste in quella di raggiungere un accordo anche dopo la proposizione del ricorso, purchè ne venga fatta richiesta entro la prima udienza innanzi alla Commissione Tributaria; se ciò avvenisse, viene concesso un termine dal giudice per consentire alle parti di cercare un accordo fiscale; se l’accordo venisse trovato (ovvero se il contribuente riuscisse a proporre argomentazioni tali da far ridurre all’Ufficio le maggiori imposte accertate) in questo caso le sanzioni da pagare sono ridotte ad un terzo di quelle inizialmente irrogate.
DOMANDA: scrive GIUSEPPE dal Canada
“La mia domanda per il Dott.Grassucci e’ la seguente: un terreno appartenente a un emigrato come me, che non viene coltivato da anni può essere esente dalle tasse automaticamente? O bisogna classificarlo come incolto?”
Premesso che un terreno genera in capo al proprietario il reddito domenicale e quello agrario (in genere coincidenti come importo), la risposta è che se il terreno è incolto per l’intero anno, ciò consente al relativo proprietario di non dichiararare ai fini IRPEF il reddito agrario e di ridurre del 70 per cento il reddito domenicale.







