giovedì 17 aprile 2008
IL COMMERCIALISTA RISPONDE

Dottore Commercialista
RENATO GRASSUCCI
Buona giornata a tutti e bentrovati! Prima di presentarvi l’esperto con il quale inizieremo da oggi una nuova collaborazione, desidero rasserenare tutti coloro che in questi giorni si sono dimostrati alquanto preoccupati per una eventuale chiusura del blog. State sereni: non è assolutamente nelle mie intenzioni perdere il meraviglioso contatto che si è creato tra di noi in questi mesi attraverso la testiera dei nostri computer e qualora dovessi tornare in televisione, cosa che sinceramente mi auguro avvenga il più presto possibile, spero sia per i miei meriti professionali e non per il governo di turno e comunque sia il blog rimarrà aperto, statene pur certi! Perdonate questa mia precisazione, ma ci tenevo molto a farvi sapere come la penso. Ed ora, se siete d’accordo, desidero aprire una pagina del nostro “salotto mondiale” dedicata ai temi di servizio e lo farò dando il bentrovato ad un ospite a me molto caro, con il quale ho avuto modo di collaborare per molti anni, il DOTTORE COMMERCIALISTA RENATO GRASSUCCI, che ringrazio personalmente per la disponibilità. L’argomento che approfondiremo oggi è di grande interesse e proprio per dare la possibilità a tutti di potere fruire al meglio delle informazioni che verranno fornite e porre eventuali domande in materia fiscale, siete tutti gentilmente invitativi a rimanere in tema.
Grazie per la collaborazione!
DOMANDA: Dottor Grassucci può spiegare gentilmente quali sono le materie di competenza di un Dottore Commercialista?
Con l’evoluzione e l’incremento delle esigenze sociali, si sta assistendo sempre di più ad una notevole evoluzione ed accrescimento del quadro normativo relativo al settore economico finanziario. Lo Stato, come anche gli altri Enti Pubblici locali (quali le Regioni, le Province ed i Comuni) hanno dovuto infatti ritoccare in modo sensibile e complesso i rispettivi bilanci. Questo ha comportato la necessità non solo per chi opera come primo attore nel settore economico (le imprese ed i professionisti), ma anche per i cittadini che non hanno una attività ma posseggono comunque redditi, per esempio da fabbricati o siano dipendenti o pensionati, di rivolgersi ad un professionista che fosse in grado di poter filtrare e rendere più comprensibili tutte le novità normative ed eventualmente assisterli negli svariati adempimenti fiscali richiesti a cominciare dalla compilazione della dichiarazione dei redditi.
Per coloro che gestiscono una attività commerciale o professionale, il commercialista è oramai diventato il consulente a 360 gradi che offre loro consigli utili a superare nel migliore dei modi le problematiche economiche, fiscali e giuridiche che dovessero insorgere nel corso del tempo come la valutazione di un atto fiscale proveniente dallo Stato o da un altro Ente Pubblico al fine di stabilirne la fondatezza proponendo, se del caso, ricorso.
Ma il commercialista è anche il professionista che suggerisce quali accorgimenti adottare per sfruttare al meglio i benefici fiscali previsti dalla normativa vigente, ottenendo per esempio un risparmio di imposte attraverso certi tipi di spesa.
DOMANDA: Quali sono gli obblighi fiscali più comuni ai nostri connazionali all’estero?
I principali obblighi per i nostri connazionali all’estero, laddove ne esistano i presupposti ovvero posseggano per esempio in Italia fabbricati o comunque percepiscano delle ricchezze, sono senza dubbio la compilazione della dichiarazione dei redditi ed il pagamento delle correlate imposte, nonché il pagamento dell’ICI (nel caso di possesso di fabbricati).
DOMANDA: L’argomento che abbiamo scelto oggi per la nostra intervista è di grande attualità. Ho saputo infatti che ci sono novità interessanti per quanto riguarda la notifica degli atti fiscali. Per prima cosa vorrei chiederle di spiegare cosa sono esattamente gli atti fiscali.
Partendo dall’ultima parte di questa domanda, rispondo che gli atti fiscali sono quei documenti emessi dallo Stato o da qualche altro Ente pubblico impositore come le Regioni, Province e Comuni, che vengono indirizzati a contribuenti richiedendo loro il pagamento di un tributo. E se per caso quanto gli viene ora richiesto doveva in precedenza essere pagato dal contribuente di sua iniziativa, allora l’atto fiscale contiene anche la sanzione per il mancato pagamento nei termini.
Quanto alla importante novità di questi ultimi mesi, consiste nel fatto che la nostra Corte Costituzionale ha emesso una sentenza nel mese di Novembre 2007 con la quale ha stabilito che gli atti fiscali debbono essere notificati (che detto in parole più semplici significa “consegnati”) agli italiani residenti all’estero (purché iscritti all’AIRE), seguendo la stessa procedura della raccomandata postale stabilita dalla normativa vigente per quelli da notificare ai residenti in Italia.
Prima di questa sentenza della Corte Costituzionale, c’era invece una netta differenza ed i nostri connazionali erano senza alcun dubbio penalizzati in quanto la norma ora abolita prevedeva ingiustamente che nel loro caso era sufficiente affiggere l’atto fiscale all’albo comunale del Comune presso il quale il cittadino aveva tenuto la sua ultima residenza prima di trasferirsi all’estero. Per cui, prima di questa importante novità quel cittadino con molte probabilità non veniva a conoscenza di quel atto fiscale, quindi né pagava né si adoperava per contestare l’atto. Pertanto, l’Ente impositore emetteva la successiva cartella di pagamento con la quale si intimava al contribuente di provvedere a quel pagamento entro 60 gg e chiaramente senza alcun effetto.Scaduto inutilmente anche questo termine, a questo punto l’Ente impositore era legittimato ad adottare gli accorgimenti per riscuotere coattivamente quanto non pagato.
Per cui laddove il contribuente era proprietario di un fabbricato o terreno, lo Stato era legittimato ad iscrivere infatti ipoteca e se il contribuente era ancora ignaro (visto che si trova all’estero) e quindi ancora non paga, il rischio è che alla fine di questa procedura la sua casa venga venduta all’asta per pagare quelle imposte.
Ora questo rischio è stato notevolmente ridotto in quanto, secondo la Corte Costituzionale, il cittadino residente all’estero dovrà assolutamente essere raggiunto dall’atto fiscale. E chiaro che se poi il cittadino decidesse di non pagare, allora si perverrebbe agli stessi risultati di cui sopra, a meno che non decidesse di proporre ricorso e venisse richiesta la sospensione dell’atto.
DOMANDA: Quali atti fiscali debbono essere notificati nel rispetto della nuova procedura disposta dalla Corte Costituzionale?
Tutti gli atti cosiddetti impositivi debbono soggiacere a questa nuova procedura. Per atti impositivi si intendono quegli atti fiscali di cui abbiamo già parlato più sopra.
Il mancato rispetto di questa procedura significa che l’atto fiscale in questione va doverosamente dichiarato nullo con la conseguenza che vengono meno tutti gli effetti legati allo stesso, fino alla vendita all’asta che eventualmente ci fosse già stata.
Chiaramente per ottenere questo risultato della dichiarazione di nullità dell’atto notificato irritualmente (ovvero senza il rispetto della procedura come più sopra descritta) è necessario impugnare, con l’assistenza di un commercialista o di un avvocato, dinanzi al giudice (detta Commissione Tributaria) l’atto fiscale chiedendone appunto il riconoscimento della nullità.
DOMANDA: Può indicare gli atti fiscali di maggiore interesse per gli italiani all’estero?
Tra tutti gli atti fiscali che potrebbero essere notificati agli italiani all’estero, senza dubbio quelli più probabili, e quindi di maggiore interesse, sono l’accertamento di redditi che non sono stati spontaneamente riportati nella dichiarazione dei redditi e la cartella di pagamento che riporta somme che potrebbero essere in realtà state già richieste al cittadino attraverso il precedente accertamento.
In entrambi i casi, come già detto, bisogna prestare estrema attenzione non solo al contenuto ma anche alla data in cui tali atti vengono ricevuti, perché da quel giorno decorrono i 60 giorni a disposizione per procedere al pagamento di quanto richiesto o, in alternativa, alla impugnazione con ricorso dinanzi al giudice tributario (detta Commissione Tributaria).
DOMANDA: In pratica cosa cambia rispetto a prima? Non ho ben chiaro se c’è un risparmio di tempo, soldi o entrambi?
Per capire il cambiamento dettato dalla decisione assunta dalla Corte Costituzionale, bisogna considerare i motivi per il quale in precedenza la notifica agli italiani residenti all’estero era eseguita in modo così sommario limitandosi all’affissione all’albo comunale dell’atto fiscale. Ebbene, in precedenza il legislatore aveva deciso quella procedura limitativa nella notifica, sostanzialmente per due ordini di motivi: la necessità di contenere i costi per lo Stato ed il pensiero comune secondo cui il cittadino che decideva di recarsi all’estero lo faceva anche per non essere assoggettato alle imposte del nostro paese e, di conseguenza, per sottrarsi alle notifiche di carattere fiscale. Da ciò la scelta del legislatore di penalizzarlo con la notifica presso l’ultimo indirizzo in Italia.
Fortunatamente entrambi i motivi sono stati decisamente superati, soprattutto il secondo. E va anche tenuto presente che questo diverso orientamento (di garantire la notifica secondo la stessa procedura vigente per quelle da eseguirsi all’interno del nostro territorio) è stato causato anche da una decisione della Corte di giustizia europea alla quale il nostro paese doveva necessariamente adeguarsi.
La novità sta in questa procedura che potremmo definire più garantista per il cittadino. Insomma non potrà più accedere che il cittadino scopra che lo Stato ha venduta una casa di sua proprietà in Italia perché non aveva pagato le imposte, dopo che è avvenuta la vendita all’asta.
DOMANDA: Lo Stato o altro Ente locale (come il Comune) come deve dunque eseguire la notifica dell’atto fiscale?
La procedura ora stabilita anche per i residenti all’estero, consiste nel fatto che l’atto fiscale deve essere spedito per raccomandata postale in qualunque parte del mondo è residente il cittadino italiano, presso l’indirizzo risultante all’AIRE.
Determinante quindi, per avere diritto alla notifica, è la corretta iscrizione all’AIRE ovvero che il cittadino residente all’estero vi sia iscritto e che la residenza lì riportata corrisponda al luogo dove effettivamente vive.
Qualunque altro sistema di notifica dell’atto fiscale o la semplice affissione all’albo comunale del paese dove il cittadino aveva la precedente residenza, sarebbero notifiche illegittime da far valere dinanzi al giudice.
DOMANDA: Quindi non è più necessario avere un contatto con l’Italia?
Per quanto sopra detto, è chiaro che ora non è più necessario incaricare un nostro connazionale (in genere il vicino di casa, in Italia) che facesse attenzione agli eventuali atti fiscali che dovessero arrivare presso l’ultimo indirizzo, per evitare che si passasse alla pubblicazione all’albo comunale.
Va però aggiunto che la modifica normativa eseguita in merito dal legislatore ha previsto, in alternativa al fatto di lasciare sulla dichiarazione dei redditi l’indirizzo estero (così che presso quel indirizzo dovrà eseguirsi la notifica), la possibilità di indicare sulla stessa dichiarazione dei redditi un indirizzo (corrispondente) presso cui far notificare gli atti fiscali, o ancora la possibilità di comunicare con specifica raccomandata quel indirizzo in Italia dove far eseguire la notifica.
In genere viene indicato, come corrispondente, il nome e l’indirizzo del commercialista.
DOMANDA: Dottor Grassucci in chiusura vorrei chiederle come mai spesso queste importanti informazioni non arrivano ai destinatari che vivono “oltre confine”?
Queste importanti informazioni forse prima arrivavano con maggiori difficoltà ai nostri concittadini oltre confine. Ora anche grazie ai sistemi informatici ed alla carta stampata e, perché no, anche grazie alle notizie che possono essere filtrate e valorizzate, proprio dal collega commercialista, c’è senza dubbio una maggiore e più capillare informazione anche per gli italiani all’estero.
Senza dubbio un primo e più importante punto di riferimento per avere informazioni sulle novità fiscali è rappresentato dal sito dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo www.agenziaentrate.it.








